Autenticità del testamento olografo: la perizia grafologica accerta l’apocrifia

Trib. Palermo, Sez. II, R.G. n. 14481/2024: accertata la nullità della scheda per difetto di autografia e rigettata la domanda riconvenzionale.

Quando una scheda testamentaria viene pubblicata a dieci anni dalla morte della testatrice, chi contesta l’autenticità del testamento olografo deve dimostrare che la mano non è quella della defunta. Il Tribunale di Palermo, con sentenza resa ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c., ha dichiarato nulla una scheda del 2014 sulla base di una consulenza tecnica grafologica. La questione dell’autenticità del testamento olografo si è giocata su una firma di confronto isolata, su una grafia lenta e priva di personalizzazione, su un tremore assente nelle scritture certe. Il giudice ha escluso la prova orale e ha ritenuto sufficiente una perizia che pure si esprimeva in termini soltanto probabilistici. Vediamo come si è svolta la vicenda, quali norme sono state applicate e con quale percorso il Tribunale è giunto a una decisione sull’autenticità del testamento olografo che incide anche sul testamento anteriore.

La vicenda processuale

Una donna, deceduta nel 2014, aveva disposto dei propri beni con un testamento pubblico del 2001 e con due testamenti olografi, pubblicati successivamente. Uno di questi, del 2005, attribuiva alla sorella, poi parte attrice, le case di proprietà della testatrice situate in provincia di Palermo. Nel 2024 il convenuto ha pubblicato un ulteriore testamento olografo, datato 2014 e a lui favorevole. La scheda gli assegnava gli immobili di esclusiva proprietà della testatrice nella medesima località, oltre a un’autovettura, e revocava per quegli immobili le disposizioni precedenti.

La parte attrice ha convenuto il beneficiario davanti al Tribunale di Palermo, chiedendo di accertare la non autenticità di grafia, firma e data e, per l’effetto, la nullità, l’inesistenza o l’inefficacia della scheda. Ha chiesto inoltre di dichiarare l’autenticità del testamento del 2005 e di confermare la propria qualità di erede testamentaria.

Il convenuto si è costituito sostenendo l’autografia. Ha allegato che la scheda era stata rinvenuta alla fine del 2023 nella cornice del diploma di laurea che la defunta gli avrebbe consegnato nel 2014, e ha valorizzato la corrispondenza tra la sottoscrizione testamentaria e la firma apposta dalla defunta sulla carta d’identità rilasciata nello stesso anno. In via riconvenzionale ha chiesto di essere dichiarato erede testamentario, con condanna alla restituzione dei beni e dei relativi frutti.

L’istruttoria si è basata su una consulenza tecnica grafologica, estesa all’intera scheda e alla sottoscrizione, e su una consulenza estimativa del potenziale valore locativo degli immobili. Depositate le note ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa nel 2026 con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..

Le norme e i principi giuridici

Il quadro normativo

Il Tribunale ha fondato la declaratoria di nullità sugli artt. 602 e 606 c.c., richiamati per il requisito dell’autografia e per la nullità che deriva dal suo difetto. La scheda, priva di autografia, non può valere come manifestazione di volontà della testatrice, e questo travolge ogni suo contenuto, compresa la clausola di revoca delle disposizioni precedenti.

Sul piano processuale rilevano l’art. 281 sexies c.p.c., che consente la decisione a seguito di discussione orale o, come qui, di trattazione scritta, e l’art. 127 ter c.p.c., che disciplina il deposito delle note in sostituzione dell’udienza. Per la liquidazione delle spese il Tribunale ha applicato il d.m. n. 55/2014, con parametri medi per tutte le fasi, in uno scaglione di valore indeterminabile e di complessità bassa. L’onere della prova, infine, è stato ricostruito richiamando Cass., Sez. Un., n. 12307/2015.

Gli istituti giuridici coinvolti

La domanda proposta è un accertamento negativo della provenienza della scrittura. Non si agisce con querela di falso, ma si chiede al giudice di dichiarare che la grafia non proviene da chi risulta l’autore, con la conseguenza che l’onere probatorio resta in capo a chi contesta il documento.

Il mezzo di prova decisivo è la consulenza tecnica grafologica, svolta per comparazione tra la scrittura in verifica e scritture di certa provenienza. Il Tribunale ha ricordato che il consulente ha lavorato soltanto su sette sottoscrizioni sicuramente autografe, apposte dalla defunta tra il 2001 e il 2014. Due testamenti olografi, inizialmente ammessi come comparativi con ordinanza del 2025, sono stati poi espunti all’udienza dello stesso anno, perché il convenuto ne aveva contestato la provenienza senza impugnarli, essendo privo di interesse a farlo in quanto anteriori alla scheda su cui fondava la propria pretesa.

Vengono in rilievo anche la petizione ereditaria, su cui si fondava la domanda riconvenzionale, e l’effetto revocatorio della scheda sulle disposizioni precedenti, che segue le sorti della scheda stessa.

Il principio guida: l’autenticità del testamento olografo e l’onere della prova

Il Tribunale ha affermato che la contestazione dell’autenticità del testamento olografo comporta una domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, il cui onere probatorio grava sulla parte che contesta l’autenticità del documento. La regola, ricondotta alle Sezioni Unite, opera sul piano dell’art. 2697 c.c. nel senso che a provare l’apocrifia è chi la allega, e non chi invoca la scheda.

Ma cosa succede se il consulente non riesce a esprimersi in termini di certezza? Il caso lo mostra con chiarezza. Il consulente, applicando lo standard SWGDOC, ha concluso che il testamento «molto probabilmente non è autografo», spiegando che il limite al giudizio di certezza dipende dall’assenza di scritture comparative in corsivo e di numerali omologhi. Il Tribunale ha ritenuto che tale formulazione non impedisca di accertare la non autenticità, perché il limite attiene al grado di certezza scientifica del giudizio tecnico e non elide il valore degli elementi di non autografia, che, valutati nel loro insieme, risultano convergenti. Ne risulta che il giudice non è vincolato alla formula probabilistica dell’ausiliario, ma ne valuta la tenuta alla luce dell’intero materiale probatorio.

La decisione e il ragionamento della Corte

Il dispositivo accoglie la domanda di accertamento negativo e dichiara la nullità della scheda testamentaria. Dichiara inoltre che, per effetto di tale nullità, resta priva di effetti la revoca delle precedenti disposizioni e restano ferme quelle del testamento olografo del 2005. Rigetta le domande riconvenzionali e pone a carico del convenuto le spese di entrambe le consulenze tecniche, oltre alle spese di lite, liquidate in [OMISSIS] per compensi e [OMISSIS] per esborsi, con rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

Il percorso argomentativo muove dalla consulenza, ritenuta metodologicamente corretta. Un primo confronto interno ha consentito di accertare che testo, numerali e sottoscrizione della scheda sono stati vergati da un’unica mano. Il dato, osserva il Tribunale, individua l’unicità della mano che ha materialmente redatto la scheda, ma non consente di identificarla con quella della testatrice. Decisivo è dunque il confronto esterno.

Il consulente ha riscontrato una netta differenza tra le prime sei sottoscrizioni comparative, caratterizzate da una personalità grafica spigliata e personalizzata, e la settima, apposta sulla carta d’identità, di impronta più scolastica, lenta e meno personalizzata. Proprio quest’ultima è la sola a presentare affinità con la scheda, e su di essa si fondava la tesi del convenuto. Il Tribunale ha però ridimensionato tale corrispondenza. La firma sulla carta d’identità è la meno personalizzata tra quelle certe, e la scarsa personalizzazione non è di per sé un indicatore altamente significativo di attribuzione. Inoltre, il consulente ha ritenuto corretta l’osservazione sulla ristrettezza dello spazio disponibile su quel documento, che incide sul tratto.

Un ulteriore passaggio riguarda la collocazione temporale. Quella firma è stata apposta nello stesso giorno di altre due sottoscrizioni comparative, le quali conservano le caratteristiche spigliate e personalizzate delle prime. Per questo le affinità con la scheda non possono essere spiegate con una semplice evoluzione nel tempo della grafia della defunta. Né convince la tesi del consulente di parte, secondo cui la compresenza di tali firme dimostrerebbe una forte variabilità grafica. Il consulente d’ufficio ha replicato che, se così fosse, una simile variabilità avrebbe dovuto manifestarsi almeno in parte nella ben più estesa scheda testamentaria.

Particolare peso è stato attribuito a due caratteri. Quanto alla lettera “M” maiuscola, nelle comparative dalla prima alla sesta il tratto discendente raggiunge la base del grafema, mentre solo nella settima e nella scheda si arresta a metà altezza. Quanto alla “t” minuscola, nelle sei comparative presenta sempre il taglio superiore, anche nelle due firme dello stesso giorno della settima. Nella scheda, invece, nessuna delle numerose “t” riproduce quel taglio, e tutte seguono la sola conformazione della settima firma. Un soggetto che altrove traccia sempre la “t” con il taglio, osserva il Tribunale, difficilmente scrive un testo di diciotto righi senza mai riprodurlo, in termini di naturale variabilità. Da qui l’ipotesi, ritenuta assai verosimile, di un procedimento imitativo che abbia assunto a modello proprio la firma della carta d’identità. Il consulente, pur precisando di non poterlo dimostrare tecnicamente in assenza di scritture corsive di comparazione, lo ha definito «effettivamente assai probabile».

Si aggiunge il tremore. La scheda presenta un tremore discontinuo, accentuato all’inizio dei righi e più fluido verso la fine, che nessuna delle sette sottoscrizioni comparative manifesta, comprese quelle temporalmente più vicine alla data indicata. Il consulente ha ritenuto che tale tremore assai difficilmente rientri tra quelli fisiologici o patologici. La difesa del convenuto aveva prospettato un’insorgenza nell’intervallo tra gennaio e maggio 2014, ma il Tribunale ha osservato che la mera possibilità astratta non ne prova né l’effettiva insorgenza né la compatibilità con le caratteristiche rilevate, e ha rilevato l’assenza di documentazione medica a supporto. Il tremore non è assunto a prova isolata, ma si inserisce coerentemente nel quadro complessivo.

Il Tribunale ha quindi respinto la richiesta di rinnovazione della consulenza e di richiamo del consulente a chiarimenti, trattandosi di un’indagine completa rispetto al quesito, nella quale erano state esaminate le osservazioni dei tecnici di entrambe le parti. Le prove orali sono state ritenute irrilevanti, perché attinenti ai rapporti personali tra la defunta e le parti, alla consegna del diploma e alle precedenti volontà testamentarie, tutte circostanze inidonee a ricondurre alla mano della testatrice la grafia della scheda. Anche le deduzioni sulla tempistica delle volture catastali e sulla custodia dei testamenti precedenti sono state giudicate estranee alla provenienza materiale della scrittura.

Sul testamento del 2005 il Tribunale ha precisato che esso non era oggetto di autonoma impugnazione. La contestazione del convenuto, rilevante solo per individuare le scritture utilizzabili come comparative, non equivale a una domanda di accertamento di falsità o invalidità. Venuta meno la scheda, viene meno anche l’effetto revocatorio, e le disposizioni precedenti a favore della parte attrice restano ferme.

Sul piano pratico, la pronuncia insegna che la fotografia dei caratteri grafici, e non la sola impressione di somiglianza, è ciò che il giudice valuta. Chi difende l’autenticità deve confrontarsi con la composizione complessiva degli elementi e non con la singola firma di confronto più vicina. Chi ne sostiene l’apocrifia può contare su un giudizio tecnico probabilistico, purché supportato da elementi convergenti. In entrambi i casi, la scelta delle scritture di comparazione e la tempestiva impugnazione di quelle che si intendono contestare incidono sul materiale utilizzabile.

Studio Legale Montinaro