Trib. Arezzo, R.G. n. 1422/2025: accolta l’opposizione all’esecuzione per mancata prova della titolarità del credito in capo alla cessionaria.
Il debitore riceve un precetto da una società che non ha mai conosciuto e si domanda come questa possa dimostrare di essere diventata titolare del credito. La prova della cessione dei crediti in blocco è il punto su cui il Tribunale di Arezzo ha fatto cadere l’azione esecutiva di una società cessionaria, in una vicenda di mutuo fondiario ceduto nell’ambito di una cartolarizzazione. Il giudice ha accolto l’opposizione all’esecuzione perché l’avviso in Gazzetta Ufficiale era troppo generico e i documenti prodotti, anziché confermare il trasferimento, lo mettevano in dubbio. Si tratta di una pronuncia di merito, ma utile a chi difende il debitore ceduto. La prova della cessione dei crediti si intreccia con la legittimazione attiva nell’esecuzione e con l’onere probatorio del cessionario, come emerge ripercorrendo la vicenda, le norme e il ragionamento del Tribunale.
La vicenda processuale
Nel 2025 il debitore ha ricevuto la notifica di un atto di precetto con cui una società gli intimava il pagamento di [OMISSIS]. Il titolo era un contratto di mutuo fondiario stipulato nel 2011 con una banca di credito cooperativo. Il debitore ha proposto opposizione all’esecuzione davanti al Tribunale di Arezzo, ai sensi dell’art. 615, primo comma, c.p.c., sostenendo quattro ragioni. La prima era la carenza di legittimazione attiva della società precettante, per mancata prova del contratto di cessione e dell’inclusione del credito nell’operazione di cartolarizzazione, con rilievo di una contraddizione tra il precetto e la lettera che comunicava la cessione, datata 2024. La seconda era l’invalidità del mutuo come titolo esecutivo, perché tecnicamente condizionato. La terza era la nullità del precetto per omessa notifica del titolo.
La società opposta si è costituita chiedendo il rigetto. Ha dedotto che nel 2024 la banca aveva ceduto pro soluto un portafoglio di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell’art. 58 del testo unico bancario e della legge 130/1999, con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2024, e che tra quei crediti rientrava quello azionato. Ha sostenuto inoltre che il mutuo non fosse condizionato, essendo stata messa a disposizione la somma immediatamente, e che fosse applicabile l’art. 41 TUB, trattandosi di mutuo fondiario.
Nel 2025 il giudice ha sospeso in via cautelare l’efficacia esecutiva, e il provvedimento è stato confermato in sede di reclamo nello stesso anno. Scambiate le memorie ai sensi dell’art. 171 ter c.p.c. e tenuta un’udienza cartolare, le parti hanno precisato le conclusioni nel 2026 e la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell’art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c..
Le norme e i principi giuridici
Il quadro normativo
Il giudizio nasce dall’opposizione a precetto prevista dall’art. 615, primo comma, c.p.c., con cui il debitore contesta il diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata. Il tema centrale è il diritto di agire in executivis, e quindi la titolarità del credito in capo a chi ha intimato il pagamento.
Sul versante sostanziale rilevano l’art. 58 del d.lgs. 385/1993 (testo unico bancario), che disciplina la cessione in blocco con pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale, e gli artt. 1, 4 e 7.1 della legge 130/1999, che regolano la cartolarizzazione. L’opposta ha richiamato anche gli artt. 38 e seguenti e l’art. 41 TUB sul mutuo fondiario, ma il Tribunale non è arrivato a esaminarli. Le spese seguono la soccombenza ai sensi dell’art. 91 c.p.c., con liquidazione secondo il d.m. 55/2014.
Gli istituti giuridici coinvolti
La cessione dei crediti in blocco consente alla banca di trasferire un portafoglio di rapporti individuato per categorie, senza elencare ciascun credito. Il Tribunale ricorda, richiamando l’orientamento prevalente, che il contratto di cessione non è soggetto a vincoli formali ad substantiam o ad probationem. La stipula e l’inclusione di un credito nel perimetro ceduto possono quindi essere provate anche in via indiziaria, mediante presunzioni (così Cass. civ. n. 5478/2024, che richiama Cass. civ. n. 9412/2023, e la Corte d’Appello di Ancona n. 166/2026).
L’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, se indica per categorie i rapporti ceduti, basta a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, purché gli elementi comuni delle categorie permettano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto di cessione. Il Tribunale cita in tal senso Cass. civ., Sez. III, n. 9073/2025, Cass. civ., Sez. I, n. 13289/2024 e Cass. civ., Sez. I, n. 21821/2023.
La distinzione decisiva riguarda l’oggetto della contestazione. Se il debitore non nega l’esistenza del contratto di cessione ma solo l’inclusione del proprio credito, un avviso sufficientemente preciso può costituire adeguata prova e il contratto non deve nemmeno essere dimostrato (Cass. civ. n. 15088/2025 e n. 15900/2026). Se invece il debitore contesta l’esistenza stessa dei contratti, la notificazione della cessione, anche tramite Gazzetta Ufficiale, non è più sufficiente. Il giudice deve procedere a un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nel quale la notificazione ha valore indiziario, specie se compiuta su iniziativa della cedente (Cass. civ. n. 17944/2023).
La prova della cessione dei crediti in blocco contestata dal debitore
Il principio che il Tribunale applica può essere così riassunto. Quando il debitore contesta l’effettiva esistenza di un’operazione di cessione in blocco, l’avviso in Gazzetta Ufficiale che descrive il portafoglio in termini generici non dimostra la titolarità del credito, e il cessionario deve fornire altri elementi univoci. Ma cosa succede se la documentazione aggiuntiva, invece di colmare la lacuna, introduce elementi di segno contrario? In quel caso la prova non può dirsi raggiunta, e la società che ha intimato il precetto non è legittimata a procedere. Il giudice ha rilevato che nel caso concreto la contestazione dell’opponente riguardava l’effettiva sussistenza della cessione in blocco, e non soltanto l’inclusione del singolo credito, con la conseguenza che l’avviso non poteva da solo sostenere l’onere probatorio.
La decisione e il ragionamento della Corte
Il Tribunale ha accolto l’opposizione e ha dichiarato che la società opposta non ha diritto di procedere a esecuzione forzata sulla base del mutuo fondiario stipulato nel 2011. Ha condannato la parte soccombente alle spese, liquidate separatamente per la fase cautelare e per il merito in [OMISSIS] complessivi oltre accessori, con distrazione a favore del difensore antistatario.
Il percorso argomentativo parte dall’avviso del 2024. Il portafoglio vi è descritto come insieme di crediti da contratti di mutuo, conto corrente ordinario e assimilati, altre sovvenzioni attive e prestiti personali, stipulati dalla cedente in un arco temporale che va dal 2002 al 2023. Per il giudice l’indicazione è poco specifica e riferita a un periodo molto ampio. Non aiuta nemmeno il richiamo alle esposizioni deteriorate secondo le circolari della Banca d’Italia, che non sono state prodotte in giudizio.
Constatata l’inidoneità dell’avviso, e data la contestazione dell’opponente, il Tribunale ha esaminato gli altri documenti. La lettera del 2024 allegata alla citazione non serve, perché proviene dalla mandataria della società opposta e non dalla cedente, e richiama una cessione intercorsa con un soggetto estraneo sia al giudizio sia al rapporto di mutuo. L’elenco dei crediti allegato a una memoria dell’opposta è privo di sottoscrizione e, al netto delle parti oscurate, riporta solo un numero di posizione, un identificativo del rapporto, i dati dell’attore e la classificazione del credito come UTP.
Il passaggio più incisivo riguarda il documento che l’opposta qualifica come contratto di cessione. Il giudice rileva che esso è sottoscritto soltanto dal legale rappresentante della società cessionaria e non da quello della banca, e che le pattuizioni sono oscurate, con le sole premesse leggibili. Quelle premesse, peraltro, descrivono un’operazione unitaria nella quale la banca cede alla società veicolo certi crediti pro soluto e non in blocco, mentre cede in blocco, ai sensi dell’art. 58 TUB, i rapporti classificati come UTP a un diverso soggetto. Poiché il credito in questione risulta, secondo gli stessi atti dell’opposta, un rapporto UTP, il documento non prova la cessione e finisce per mettere in dubbio la titolarità in capo alla società che ha agito.
Il Tribunale riconosce che potrebbero militare a favore dell’opposta la dichiarazione di cessione sottoscritta dal presidente del consiglio di amministrazione della banca e la disponibilità del titolo esecutivo (richiamando Cass. civ. n. 10200/2021 e la Corte d’Appello di Torino n. 367/2026). Tuttavia, in un contesto che presenta elementi specifici di segno contrario, tali circostanze non bastano.
La questione ha portata assorbente rispetto agli altri motivi di opposizione. La carenza di titolarità priva l’opposta della legittimazione a promuovere l’esecuzione e a notificare il precetto che ne è atto prodromico, per cui il giudice non ha esaminato né il carattere condizionato del mutuo né la notifica del titolo. Per il professionista che assiste il debitore ceduto, l’indicazione pratica è di contestare espressamente l’esistenza dell’operazione di cessione in blocco, e non soltanto l’inclusione del credito, e di verificare con attenzione ogni documento prodotto dal cessionario, dalla provenienza alla sottoscrizione fino alla leggibilità delle clausole.
