Corte d’Appello di Campobasso, n. 275/2026: confermata la validità del testamento olografo impugnato per difetto di autografia e incapacità della testatrice.
Capita spesso che un testamento olografo redatto da una persona molto anziana venga impugnato proprio per le sue imperfezioni: una grafia incerta, abbreviazioni, errori ortografici. La Corte d’Appello di Campobasso ribalta la prospettiva – sono proprio quelle irregolarità a confermarne la genuinità. Il caso riguarda l’impugnativa di un testamento olografo per carenza di autografia e per incapacità naturale della testatrice, questione che negli studi legali che si occupano di successioni si presenta con una frequenza tutt’altro che marginale. La Corte ha respinto integralmente l’appello, confermando la sentenza di primo grado. Vediamo come si è arrivati a questa conclusione e quali indicazioni pratiche se ne possono trarre per la gestione di controversie analoghe.
La vicenda processuale
La vicenda trae origine dall’azione promossa dal fratello della defunta dinanzi al Tribunale di Campobasso, diretto a far dichiarare nullo o annullare il testamento olografo apparentemente redatto dalla propria germana, deceduta vedova e senza figli nel 2009. Con l’atto di ultima volontà la de cuius aveva disposto delle proprie sostanze in favore delle sei nipoti e dello stesso fratello, attribuendo a quest’ultimo un terreno e alle nipoti le case. L’attore in primo grado sosteneva l’apocrifia dello scritto – la de cuius non ne sarebbe stata autrice, né del testo né della sottoscrizione – facendo leva su una serie di elementi indiziari: il supporto materiale, costituito da fogli strappati da un’agenda di un anno diverso da quello di redazione; l’assenza di continuità tra le pagine; un’errata indicazione dell’ubicazione di un immobile; la mancata consegna al notaio dell’agenda da cui i fogli sarebbero stati strappati. In subordine, veniva dedotta l’incapacità naturale della testatrice, riconducibile a una diagnosi di probabile malattia di Alzheimer risultante da un ricovero del 2001 presso un istituto di riabilitazione, oltre a una generica coartazione della sua volontà da parte di alcune nipoti beneficiarie.
Le parti convenute si sono costituite contestando la fondatezza della domanda; alcune di esse hanno proposto in via riconvenzionale lo scioglimento della comunione ereditaria sui beni residui, mentre altre hanno eccepito la prescrizione dell’azione di annullamento. Il Tribunale di Campobasso, con la sentenza n. 586/2020, ha rigettato sia la domanda principale sia quella riconvenzionale, recependo gli esiti della c.t.u. grafologica disposta in corso di causa e ritenendo non provata l’incapacità di intendere e di volere al momento della redazione del testamento. Contro tale decisione il fratello ha proposto appello, chiedendo il rinnovo della c.t.u. grafologica, una nuova c.t.u. medico-legale neurologica e l’ammissione di prova testimoniale già respinta in primo grado. La Corte d’Appello di Campobasso ha disatteso tutte le richieste istruttorie e, all’esito della discussione orale, ha rigettato integralmente il gravame.
Le norme e i principi giuridici
Il quadro normativo
Il fulcro della controversia ruota attorno agli artt. 602 c.c. e 591 c.c.. La prima disposizione individua i requisiti formali del testamento olografo – autografia e sottoscrizione – la cui mancanza comporta la nullità dell’atto. La seconda norma, all’art. 591 comma 2 n. 3) c.c., stabilisce l’incapacità a testare per «quelli che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento». Rileva inoltre l’art. 624 comma 1 c.c. in tema di dolo quale causa di annullamento delle disposizioni testamentarie, richiamato dall’appellante con riferimento alla dedotta coartazione della volontà della testatrice, e l’art. 232 c.p.c. sulla non comparizione della parte deferita a interrogatorio formale.
Gli istituti giuridici coinvolti
La questione dell’autografia si è giocata interamente sul terreno della perizia grafologica. Il c.t.p. dell’appellante aveva sollecitato l’ipotesi della cosiddetta mano guidata – ossia l’intervento di un’altra persona nel condurre materialmente la mano della testatrice – fondandola su alcuni rilievi grafici: il trascinamento di parte dello scritto, le spaziature irregolari tra le lettere in punti salienti come l’indicazione dei beneficiari, la mancanza della gamba della lettera «a» nella firma. Il c.t.u. ha risposto punto per punto a ciascuna di queste osservazioni, evidenziando come le anomalie denunciate trovassero riscontro anche in altre scritture sicuramente riconducibili alla de cuius, utilizzate come comparazione nell’ampio arco temporale tra il 1998 e il 2008. Quanto all’incapacità naturale, la Corte ha richiamato la nozione restrittiva elaborata dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui non basta una semplice alterazione delle facoltà psichiche del testatore, ma occorre la dimostrazione della privazione assoluta della coscienza dei propri atti e della capacità di autodeterminarsi al momento della redazione dell’atto.
Il principio guida: autografia del testamento olografo e imperfezioni grafiche
Il principio su cui si impernia la decisione è che le imperfezioni stilistiche, gli errori ortografici e l’andamento incerto della grafia non depongono per la falsità del testamento olografo, ma – al contrario – ne rafforzano l’attendibilità quando siano compatibili con l’età e le condizioni della persona che lo ha redatto. La Corte ha confermato che «le imperfezioni stilistiche, le abbreviazioni, gli errori ortografici, l’andamento non fermo della mano contribuiscono a rafforzare la tesi della genuinità della scrittura, proveniente da una ultraottantenne non dotata di particolare scioltezza e attitudini grafiche». Ma cosa succede se la critica alla c.t.u. grafologica in appello si limita a riproporre genericamente le osservazioni già formulate dal c.t.p. in primo grado? La Corte chiarisce che la mancata articolazione di censure specifiche, dirette a inficiare il fondamento scientifico e metodologico dell’indagine tecnica, non consente di rimettere in discussione gli esiti della c.t.u., la quale aveva già dato risposta puntuale a ciascun rilievo critico. Questo significa che, in sede di gravame, non è sufficiente reiterare le contestazioni del c.t.p. senza confrontarsi con le controdeduzioni tecniche già offerte dal consulente d’ufficio.
La decisione e il ragionamento della Corte
La Corte ha respinto tutti e tre i motivi di appello, confermando integralmente la sentenza di primo grado. Sul primo motivo, relativo alla carenza di autografia, il collegio ha ritenuto che nessuna critica specifica fosse stata realmente riproposta contro la c.t.u. grafologica, la quale aveva risposto in modo esauriente ai rilievi del c.t.p. dell’appellante. Determinante, secondo la Corte, è stata la circostanza – diversamente valutata rispetto al primo giudice – che il testamento fosse stato redatto su entrambe le facciate di un unico foglio, corrispondente a due giorni consecutivi di un’agenda: elemento che esclude in radice sia l’ipotesi di un collage tra più testamenti sia la necessità di un collegamento sostanziale tra fogli distinti. L’omogeneità della scrittura, confermata dalla c.t.u., ha inoltre suggerito che l’intero testo fosse stato vergato in un unico momento.
Sul secondo motivo, riguardante l’incapacità naturale, la Corte ha valorizzato l’assenza, nell’atto di ultima volontà, di elementi indicativi di una compromissione delle facoltà mentali: la divisione del patrimonio tra nipoti e fratello è apparsa coerente e giustificata anche alla luce della prolungata mancata frequentazione tra i germani, riferita dallo stesso appellante. Quanto alla documentazione medica del 2001, riferita a un ricovero di quattro anni antecedente il testamento, la Corte ha ritenuto che essa attestasse un deficit cognitivo moderato e non grave, con uno stato di coscienza e un’ideazione critica definiti normali nei referti specialistici, elemento incompatibile con la privazione assoluta della capacità di autodeterminarsi richiesta dall’art. 591 c.c.. Rilievo decisivo è stato attribuito al compimento, da parte della testatrice in epoca successiva, di atti di gestione patrimoniale autonoma – il rilascio di una procura ad litem per un’intimazione di precetto e la stipula di un contratto di locazione – considerati indice univoco della persistente capacità di intendere e di volere. Su questa base la Corte ha ritenuto superflue sia la rinnovazione della c.t.u. grafologica sia la nuova c.t.u. medico-legale, oltre che l’ammissione della prova testimoniale, quest’ultima comunque idonea, al più, a dimostrare una infermità di tipo intermittente e non una condizione di permanente e stabile incapacità, insufficiente a far scattare la presunzione di incapacità del testatore.
Sul terzo motivo, relativo alla mancata applicazione dell’art. 232 c.p.c. per la mancata presentazione delle appellate all’interrogatorio formale delegato, la Corte ha chiarito che l’onere di attivarsi per l’assunzione della prova delegata incombeva sulla parte che l’aveva richiesta, e non su chi era stato chiamato a renderla. È stata infine dichiarata inammissibile, per difetto di specifica allegazione, la prospettazione di una coartazione della volontà della testatrice ad opera di «alcune delle nipoti beneficiarie», mancando l’indicazione di condotte specifiche riconducibili a soggetti individuati, requisito imprescindibile per configurare il dolo testamentario ai sensi dell’art. 624 comma 1 c.c.. L’appello è stato dunque integralmente respinto, con condanna dell’appellante alle spese di lite in favore di entrambi i gruppi di appellate costituite e con applicazione del raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002..
