Trib. Frosinone, n. 574/2026: dichiarato nullo il testamento olografo apocrifo, apertura della successione legittima e assegnazione dell’immobile a un coerede.
Un testamento olografo pubblicato a distanza di anni dal decesso, con firma contestata dagli eredi legittimi esclusi dalla successione: è un’ipotesi tutt’altro che infrequente nella prassi successoria, soprattutto quando la persona che ne beneficia è entrata nel possesso dei beni ben prima della pubblicazione dell’atto. Il Tribunale di Frosinone ha stabilito che l’accertamento tecnico grafologico, se condotto con metodo rigoroso su più scritture di comparazione, può fondare da solo la declaratoria di falsità del testamento olografo, anche a fronte di allegazioni difensive sulla volontà manifestata verbalmente dal de cuius. La pronuncia consente di ripercorrere il rapporto tra onere della prova, doppia CTU grafologica e criteri di assegnazione del bene indivisibile nel giudizio di divisione ereditaria. Il tema è di quelli che ricorrono spesso nel contenzioso successorio, dove il confine tra autenticità della scrittura e legittima aspettativa ereditaria si gioca quasi sempre sull’esito della consulenza tecnica. Vediamo la vicenda, le norme applicate e il percorso argomentativo del Collegio.
La vicenda processuale
La controversia trae origine dal decesso, nel 2015, di una donna residente in provincia di Frosinone, madre di tre figli. Alcuni mesi dopo la morte, veniva pubblicato dal notaio un testamento olografo, datato all’inizio del 2005, con il quale la de cuius nominava erede universale un nipote, figlio di uno dei tre germani, lasciandogli l’abitazione e la cantina paterna. Uno degli altri due figli, pretermesso dalla disposizione testamentaria, conveniva in giudizio il nipote istituito erede e gli altri due germani, chiedendo l’accertamento della non autenticità del testamento olografo e, in via subordinata, la riduzione delle disposizioni lesive della propria quota di legittima.
L’attore ha dedotto di essersi accorto, solo dopo la pubblicazione dell’atto, che la firma apposta al testamento non corrispondeva a quella della madre. Ha inoltre rilevato che la donna versava in condizioni di salute precarie già nei giorni immediatamente precedenti al decesso, al punto da non essere in grado di firmare durante un ricovero ospedaliero. Esperita senza esito una procedura di mediazione, ha agito per far dichiarare la nullità del testamento e la conseguente apertura della successione legittima, con divisione dell’asse ereditario tra i coeredi.
I convenuti si sono costituiti contestando integralmente la domanda, sostenendo la piena riconducibilità della scrittura e della sottoscrizione alla de cuius e deducendo che la volontà testamentaria fosse coerente con quanto la donna aveva più volte riferito verbalmente ai figli e alle persone che l’assistevano. Nel corso del giudizio, proseguito dagli eredi dell’attore originario nel frattempo deceduto, il Tribunale ha disposto una prima CTU grafologica, che ha concluso per l’apocrifia del testamento, e successivamente una seconda CTU a fini divisionali, per la stima e la verifica della divisibilità dell’unico immobile compreso nell’asse ereditario. Falliti i tentativi di composizione bonaria, la causa è stata trattenuta in decisione all’esito dell’udienza di precisazione delle conclusioni del gennaio 2026.
Le norme e i principi giuridici
Il quadro normativo
La decisione applica anzitutto l’art. 566 c.c. in tema di delazione ereditaria ab intestato, conseguente all’accertamento della nullità del testamento per difetto di autografia. Rilevano poi gli artt. 713 e ss. c.c. sulla divisione ereditaria e l’art. 720 c.c., che disciplina l’assegnazione preferenziale dei beni indivisibili, stabilendo che essi debbano preferibilmente essere compresi per intero nella porzione di uno o più coeredi, con addebito dell’eccedenza, e che la vendita giudiziale operi solo quale rimedio residuale.
Sul piano probatorio, il Collegio ha richiamato l’art. 244 c.p.c. in tema di specificità dei capitoli di prova testimoniale, dichiarando inammissibili le richieste istruttorie della parte convenuta per genericità. In materia di interessi, ha trovato applicazione l’art. 1284, comma 1, c.c., mentre per la ripartizione del rischio economico del processo è stato invocato l’art. 92, comma 2, c.p.c., in ragione della soccombenza reciproca delle parti.
Gli istituti giuridici coinvolti
Il fulcro tecnico della decisione riguarda ancora una volta la verificazione della scrittura testamentaria, questa volta con esito opposto rispetto a ipotesi in cui la CTU conferma l’autenticità. Il Tribunale ha ribadito che l’onere di provare la non autenticità del testamento olografo grava su chi ne contesta la provenienza, richiamando l’orientamento delle Sezioni Unite in materia. Nel caso di specie, tale onere è stato ritenuto pienamente assolto grazie alla produzione di una copia autentica del testamento, di due scritture di comparazione e di una consulenza tecnica di parte, oltre che dagli esiti della CTU disposta dal giudice.
Il Collegio ha inoltre affrontato il tema della sufficienza del materiale di comparazione, chiarendo che anche una sola scrittura comparativa può essere ritenuta sufficiente ai fini dell’accertamento tecnico, richiamando un precedente di legittimità sul punto. Ha altresì precisato che, una volta accertata la sottoscrizione apocrifa, non è possibile dare esecuzione alla disposizione testamentaria, e che la conferma o la volontaria esecuzione di essa non opera rispetto alle disposizioni lesive della quota di legittima.
Il principio guida: la CTU grafologica fondata su più scritture comparative prevale sulla volontà asseritamente manifestata verbalmente
Il principio guida della sentenza riguarda il rapporto tra l’esito di una CTU grafologica tecnicamente solida e le allegazioni difensive prive di riscontro documentale. Il Tribunale ha ritenuto che, a fronte di una CTU che esprime un «convincimento di certezza tecnica» fondato sul confronto tra la scrittura testamentaria e più autografie della de cuius di epoche diverse, le contestazioni della parte convenuta – priva peraltro di una propria CTP – restino prive di rilievo se limitate a dedurre la scarsità del materiale comparativo o la manifestazione verbale di volontà testamentaria. Ma cosa succede quando la parte che invoca la validità del testamento non produce alcuna prova documentale a sostegno delle proprie allegazioni? La sentenza risponde in modo netto: tali allegazioni restano meramente assertive e non superano l’esito tecnico della CTU.
Il giudice ha inoltre valorizzato un elemento ulteriore emerso dall’istruttoria: il testamento contestato faceva riferimento a un locale cantina che gli accertamenti peritali non hanno consentito di individuare tra i beni intestati alla de cuius, circostanza che il Collegio ha ritenuto un indice ulteriore, sia pure non decisivo, a sostegno della falsità della scheda testamentaria.
La decisione e il ragionamento della Corte
Il Tribunale ha accolto la domanda principale degli attori, dichiarando nullo il testamento olografo in quanto apocrifo e disponendo l’apertura della successione legittima. Il ragionamento muove dall’analisi comparata delle due consulenze tecniche di parte e della CTU disposta dal giudice, tutte convergenti nell’escludere la riconducibilità della grafia testamentaria alla de cuius. La CTU ha rilevato, in particolare, un’evidente incompatibilità tra i caratteri morfologici della scrittura oggetto di verifica e le autografie di comparazione, evidenziando che queste ultime presentavano già segni di «grafia senile e compromessa» fin da un’epoca risalente, incompatibile con la scrittura fluida e regolare riscontrata nel testamento in verifica – circostanza che, secondo l’ausiliario, esclude la possibilità di un miglioramento della capacità scrittoria successivo al deterioramento delle condizioni psicofisiche del soggetto.
Accertata la nullità del testamento, il Collegio ha affrontato la fase divisoria dell’unico bene compreso nell’asse ereditario, un appartamento risultato indivisibile secondo gli accertamenti del secondo CTU. Richiamato il criterio del favor divisionis di cui all’art. 720 c.c., il Tribunale ha ritenuto di assegnare il bene per l’intero a uno solo dei coeredi legittimi, valorizzando due circostanze di fatto: il legame che il de cuius aveva mantenuto in vita con quel germano, che deteneva le chiavi dell’immobile, e la circostanza che quest’ultimo vi avesse effettivamente abitato fino alla morte della madre, a differenza degli altri coeredi che avevano dedotto un mero interesse al mantenimento del bene nel patrimonio familiare. Ne è derivato l’obbligo di conguaglio in favore degli altri coeredi, calcolato sul valore di stima accertato dal CTU e maggiorato degli interessi legali.
Il Tribunale ha invece respinto la domanda di ristoro per il mancato godimento del bene in comunione, richiamando l’orientamento di legittimità secondo cui l’uso esclusivo del bene comune da parte di un comproprietario non produce pregiudizio agli altri partecipanti, salvo che questi ultimi dimostrino di aver manifestato la volontà di goderne direttamente senza che ciò sia stato loro concesso – prova che nel caso di specie non è stata fornita. Sul piano pratico, la pronuncia conferma che, in materia di verificazione della scrittura testamentaria, l’esito tecnico della CTU assume un peso pressoché decisivo quando fondato su un metodo comparativo esteso nel tempo, mentre le allegazioni difensive prive di autonomo riscontro peritale difficilmente riescono a scalfirne le conclusioni.
