Adulterio causa di addebito separazione? La Cassazione 2024 fa chiarezza

Adulterio causa di addebito separazione? La Cassazione 2024 fa chiarezza

Con la sentenza n. 11394/2024, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi su uno dei nodi più delicati del diritto di famiglia: a quali condizioni l’adulterio di un coniuge può essere considerato causa di intollerabilità della convivenza e quindi giustificare l’addebito della separazione a suo carico? Il matrimonio è un istituto che lega due persone. Eppure, non sempre le cose vanno come previsto, e a volte la convivenza diventa insostenibile. In questi casi, la legge prevede la possibilità di chiedere la separazione personale dei coniugi, ma a quali condizioni e con quali conseguenze? Uno dei fattori chiave è l’addebito della separazione, ovvero l’attribuzione della responsabilità della rottura del vincolo coniugale a uno dei due partner. E quando entrano in gioco comportamenti come l’adulterio, le cose si fanno ancora più complicate, ponendo l’ardua questione del bilanciamento tra il rispetto dei doveri coniugali e il diritto alla felicità personale. Cosa succede quando la fedeltà vacilla e l’amore si sgretola? La pronuncia del Supremo Collegio getta luce su questa intricata problematica, offrendo importanti chiavi di lettura per comprendere appieno le implicazioni giuridiche e umane di uno dei temi più delicati del diritto di famiglia.

INDICE

  1. Esposizione dei fatti di causa
  2. Normativa e precedenti giurisprudenziali applicati
  3. Decisione del caso e analisi della sentenza
  4. Massima risolutiva della sentenza
  5. Implicazioni pratiche della sentenza

1. Esposizione dei fatti di causa

Nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione, il marito aveva chiesto l’addebito della separazione personale alla moglie, in seguito all’accertamento dell’adulterio di quest’ultima. Le indagini di un’agenzia investigativa privata avevano infatti documentato gli incontri clandestini della donna con un altro uomo nei mesi di gennaio e marzo 2015. Nonostante ciò, il Tribunale di Taranto e successivamente la Corte d’Appello di Lecce avevano respinto la richiesta di addebito, ritenendo che l’infedeltà non fosse stata la causa del fallimento dell’unione coniugale, bensì un effetto di una crisi già in corso.

2. Normativa e precedenti giurisprudenziali applicati

La sentenza della Cassazione ha richiamato gli articoli 143 e 151 del Codice Civile, che disciplinano rispettivamente i doveri dei coniugi e le condizioni per l’addebito della separazione personale. Secondo l’art. 151, il giudice deve dichiarare a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, considerando il comportamento contrario ai doveri derivanti dal matrimonio.

L’art. 143 c.c. stabilisce che dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione. La violazione di questi doveri, in particolare dell’obbligo di fedeltà attraverso l’adulterio, può quindi costituire un comportamento contrario ai doveri derivanti dal matrimonio e potenziale causa di addebito della separazione ai sensi dell’art. 151 c.c.

La Corte ha inoltre fatto riferimento a numerosi precedenti giurisprudenziali, tra cui la sentenza n. 18074/2014, che stabilisce che l’addebito non può fondarsi solo sulla violazione dei doveri coniugali, ma deve accertare che tale violazione abbia reso intollerabile la prosecuzione della convivenza. In particolare, secondo tale pronuncia, spetta alla parte che chiede l’addebito l’onere di provare la condotta violativa degli obblighi matrimoniali e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la convivenza.

3. Decisione del caso e analisi della sentenza

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del marito, cassando la sentenza della Corte d’Appello di Lecce e rinviando la causa ad altra sezione della stessa Corte. Secondo la Suprema Corte, la motivazione della Corte d’Appello era apparente e illogica nel negare il nesso causale tra l’adulterio e l’intollerabilità della convivenza, non esplicitando le ragioni per cui la domanda di separazione da parte della moglie e la pregressa disaffezione ammessa dal marito escluderebbero tale nesso. La Cassazione ha ribadito che l’adulterio costituisce di regola causa di intollerabilità della convivenza e addebito della separazione, salvo si accerti che esso non ne sia stata l’effettiva causa ma si sia verificato in un rapporto già deteriorato.

4. Massima risolutiva della sentenza

L’adulterio costituisce di regola causa di intollerabilità della convivenza e addebito della separazione al coniuge responsabile, a meno che non si accerti, attraverso un’indagine rigorosa ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, che l’infedeltà non ha costituito la causa efficiente della crisi coniugale, essendosi manifestata in presenza di un deterioramento dei rapporti già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza divenuta ormai meramente formale” (Cass., Sez. 1, n. 11394/2024).

5. Implicazioni pratiche della sentenza

La sentenza in esame ribadisce l’importanza del dovere di fedeltà all’interno del matrimonio e sottolinea come l’adulterio rappresenti una violazione grave, che di norma giustifica l’addebito della separazione al coniuge responsabile. Tuttavia, la Corte ha anche evidenziato la necessità di un’attenta valutazione del caso concreto, al fine di accertare se l’infedeltà sia stata effettivamente la causa scatenante della crisi coniugale o se si sia verificata in un contesto di rapporti già deteriorati. Questo approccio garantisce un’analisi puntuale delle situazioni familiari complesse, evitando semplificazioni eccessive. La sentenza potrebbe inoltre incentivare i coniugi a prestare maggiore attenzione al rispetto dei doveri matrimoniali, al fine di prevenire possibili contenziosi legali sull’addebito della separazione.

Avv. Cosimo Montinaro

(avvocato diritto di famiglia)

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