Colpo di sonno al volante: chi è responsabile in caso di incidente?
Nel mondo frenetico in cui viviamo, la guida può diventare un’attività rischiosa se non si presta la dovuta attenzione. Un colpo di sonno al volante può trasformarsi in una tragedia in pochi istanti, mettendo a repentaglio la vita del conducente, dei passeggeri e di altri utenti della strada. La recente sentenza del Tribunale di Cuneo (R.G. n. 2663/2021) affronta una situazione simile, analizzando le responsabilità e le conseguenze di un incidente stradale causato da un colpo di sonno. Questa sentenza rappresenta un punto di riferimento cruciale per comprendere le implicazioni legali e i rischi associati a tale fenomeno. Ma cosa stabilisce esattamente questa sentenza? Quali sono i fattori determinanti che influenzano il risarcimento dei danni in casi simili? E soprattutto, come possono gli automobilisti proteggere se stessi e gli altri da tali incidenti potenzialmente fatali? Scopriamolo insieme in questo articolo approfondito.
Indice
- Esposizione dei Fatti di Causa
- Normativa e Precedenti Giurisprudenziali Applicati
- Decisione del Caso e Analisi della Sentenza
- Massima Risolutiva della Sentenza
1. Esposizione dei Fatti di Causa
L’incidente stradale in esame si verificava lungo l’autostrada nel territorio comunale di [Omesso], il [DATA OMESSA]. Il signor [DATI OMESSI], mentre guidava la sua autovettura Opel Meriva targata [TARGA OMESSA], accusava un colpo di sonno perdendo il controllo del veicolo. A causa di ciò, l’auto impattava violentemente contro la barriera di protezione laterale, provocando la fuoriuscita della barriera stessa dall’abitacolo dal lato destro.
La conseguenza più tragica era il decesso della signora [DATI OMESSI], passeggera e sorella del conducente, che viaggiava sul sedile del passeggero. Nonostante il successivo processo penale a carico del signor [DATI OMESSI] si concludesse con l’assoluzione, in quanto il fatto non costituiva reato, la compagnia assicuratrice del veicolo provvedeva a risarcire l’erede della defunta signora [DATI OMESSI], ovvero la sorella superstite [DATI OMESSI], corrispondendole la somma di € 93.900,00 a titolo di indennizzo.
Il giudizio era stato introdotto dalla società assicuratrice che aveva provveduto al risarcimento dell’erede. L’attrice chiedeva espressamente la condanna dell’ente gestore dell’autostrada al pagamento della somma di €93.900,00, o della diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di rivalsa per l’indennizzo corrisposto. Ciò sulla base dell’accertamento della responsabilità dell’ente, ai sensi degli articoli 2043 o 2051 c.c., per la presunta inadeguatezza della barriera di protezione contro cui aveva impattato il veicolo.
La domanda principale era dunque volta ad accertare la responsabilità dell’ente gestore dell’autostrada al fine di ottenere il rimborso pro quota della somma versata dalla compagnia assicuratrice all’erede della defunta.
2. Normativa e Precedenti Giurisprudenziali Applicati
Nel valutare la controversia, il Tribunale di Cuneo esaminava attentamente gli articoli 2043 (Risarcimento per fatto illecito) e 2051 (Danno cagionato da cose in custodia) del Codice Civile, nonché numerosi precedenti giurisprudenziali in materia di responsabilità extracontrattuale e custodia di cose potenzialmente pericolose.
In particolare, l’articolo 2051 c.c. delinea un’ipotesi di responsabilità oggettiva, in cui il custode di una cosa è chiamato a rispondere del danno provocato dalla cosa stessa, a prescindere da valutazioni di colpa, purché sussistesse un nesso causale tra la cosa e l’evento dannoso. Tuttavia, tale presunzione di responsabilità può essere superata dal custode fornendo la prova del caso fortuito, ovvero un evento imprevedibile e inevitabile che interrompeva il nesso causale.
La sentenza analizza con attenzione i precedenti giurisprudenziali in materia, con particolare riguardo alla distinzione tra il caso fortuito, che escludeva la responsabilità del custode (Cass. Civ. n. 9693/2020, Cass. Civ. n. 2660/2013), e il comportamento abnorme o negligente del danneggiato, che poteva invece costituire un’eventuale concausa del danno ai sensi dell’art. 1227 c.c. (Concorso del fatto colposo del creditore) (Cass. Civ. n. 20512/2023).
Questa analisi normativa e giurisprudenziale pone le basi per la valutazione del caso specifico, determinando se il colpo di sonno del conducente può essere considerato un caso fortuito o meno, e di conseguenza stabilire l’eventuale responsabilità dell’ente gestore dell’autostrada per la presunta inadeguatezza della barriera di protezione.
3. Decisione del Caso e Analisi della Sentenza
Nonostante l’attrice, la compagnia assicuratrice, avesse cercato di addebitare la responsabilità prevalente all’ente gestore dell’autostrada per la presunta inadeguatezza della barriera di protezione, il Tribunale di Cuneo ha rigettato la domanda.
Innanzitutto, il Giudice ha escluso qualsivoglia rilievo in merito al profilo della colpa del custode o dell’intrinseca pericolosità della cosa in custodia, in quanto irrilevanti ai fini dell’applicazione dell’art. 2051 c.c. sulla responsabilità oggettiva. Ciò che rileva è unicamente la sussistenza del nesso causale tra la cosa e l’evento dannoso, a prescindere da valutazioni di colpevolezza.
In tal senso, il Tribunale ha riconosciuto che l’impatto violento del veicolo contro il guard-rail è stato inequivocabilmente la causa materiale del decesso della passeggera trasportata. Tuttavia, secondo il ragionamento del Giudice, tale devastante impatto non si sarebbe verificato se il conducente avesse tenuto una condotta di guida conforme alle regole di prudenza.
Infatti, dalle risultanze processuali è emerso che il conducente aveva accusato un colpo di sonno durante la guida a velocità sostenuta (indicata tra i 90 e i 110 km/h), senza riuscire ad effettuare alcuna manovra di emergenza, come testimoniato dall’assenza di tracce di frenata sul luogo dell’incidente.
Il Tribunale ha quindi qualificato tale condotta del conducente come un “caso fortuito“, ovvero un evento imprevedibile e inevitabile per il custode della barriera stradale, tale da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno verificatosi.
In particolare, il Giudice ha richiamato la giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. n. 9693/2020), secondo cui il comportamento abnorme del danneggiato può assumere efficienza causale autonoma ed esclusiva nella produzione dell’evento dannoso, interrompendo il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno, qualora sia da escludersi che tale comportamento costituisca un’evenienza ragionevolmente prevedibile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale.
Nel caso di specie, il colpo di sonno del conducente, con la conseguente perdita di controllo del veicolo a velocità elevata e l’impossibilità di effettuare una qualsiasi manovra di emergenza, è stato ritenuto un comportamento abnorme e del tutto imprevedibile per il custode della barriera stradale.
Pertanto, il Tribunale ha concluso che sussisteva un caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso causale tra la barriera di protezione e il decesso della passeggera, escludendo così la responsabilità dell’ente gestore ai sensi dell’art. 2051 c.c.
4. Massima Risolutiva della Sentenza
“In definitiva, l’uscita del veicolo dalla carreggiata, verosimilmente per un colpo di sonno – per quanto emergente dai riscontri della documentazione versata in atti, come innanzi valorizzati – e l’impossibilità di effettuare una manovra di emergenza, come attestato dai verbalizzanti, che non hanno rinvenuto tracce di frenata sul luogo del sinistro, in ragione dello stato di incoscienza del conducente, il conseguente violentissimo impatto contro il guard-rail, in ragione della velocità che, pur adeguata allo stato dei luoghi – trattandosi di marcia in autostrada – ha determinato, in concreto, il conseguente devastante impatto, in ragione dell’energia cinetica posseduta dal veicolo in quel momento, in uno con la riscontrata non obbligatorietà dell’adattamento delle barriere alle norme tecniche allora in vigore, induce a concludere per la sussistenza di un caso fortuito, imprevedibile ed inevitabile da parte del custode, come tale idoneo ad interrompere il nesso causale” (Tribunale di Cuneo, sentenza R.G. n. 2663/2021)
Avv. Cosimo Montinaro (avvocato infortunistica stradale e risarcimento danni)
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