Introduzione
La Cassazione nel 2025 torna a pronunciarsi su una questione di notevole rilevanza pratica nel diritto previdenziale familiare: quando può riconoscersi il diritto all’assegno per il nucleo familiare a un familiare diverso dai genitori che provvede al mantenimento continuativo del minore. La controversia nasce dal ricorso proposto dall’INPS avverso una pronuncia della Corte d’Appello di Lecce che aveva riconosciuto alla nonna di un minore il diritto alla percezione dell’assegno, accertando che ella fosse l’unica persona convivente in grado di provvedere costantemente alle esigenze economiche del nipote.
Il caso solleva interrogativi centrali sull’interpretazione del requisito della vivenza a carico previsto dalla normativa sugli assegni familiari, specialmente quando ricorrono situazioni di disagio economico-sociale in cui né il padre né la madre del minore sono in condizione di assicurare il sostentamento. La decisione assume particolare rilevanza per la rigidità probatoria richiesta dalla giurisprudenza consolidata in tema di dimostrazione del mantenimento prevalente, rigidità che si scontra con le complesse dinamiche delle famiglie multiproblematiche in cui la responsabilità genitoriale risulta nei fatti non esercitata.
1. Requisito della vivenza a carico non coincide con convivenza né con totale dipendenza economica
La Corte ribadisce che il requisito della vivenza a carico, pur essendo condizione imprescindibile per il riconoscimento dell’assegno familiare a soggetti diversi dai genitori, non si identifica indissolubilmente né con lo stato di mera convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria del minore inabile. Tuttavia, tale requisito va considerato con particolare rigore probatorio, essendo necessario dimostrare il mantenimento del minore in via continuativa e in misura quanto meno prevalente.
La Corte afferma testualmente: “il requisito della vivenza a carico, se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare il mantenimento del minore in via continuativa e in misura quanto meno prevalente”.
Questo principio ha rilevanza operativa nelle situazioni in cui la configurazione del nucleo familiare presenta caratteristiche atipiche rispetto al modello genitori-figli conviventi, richiedendo una verifica sostanziale e non meramente formale sulla effettiva fonte del sostentamento economico del minore.
2. Prova della vivenza a carico attraverso presunzioni non è preclusa dalla legge
Il Collegio precisa che l’accertamento di fatto del requisito della vivenza a carico è rimesso al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità, se non nei ristretti limiti dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. Significativamente, la pronuncia chiarisce che la prova rigorosa del mantenimento prevalente ben può essere fornita a mezzo di presunzioni, non essendovi alcuna limitazione legale sul punto.
Nella motivazione si legge: “la prova dello stesso, per quanto rigorosa, ben può essere data a mezzo di presunzioni, non essendvi alcuna limitazione legale sul punto”.
Tale affermazione consolida un orientamento favorevole alla valorizzazione degli elementi indiziari gravi, precisi e concordanti per dimostrare la sussistenza del rapporto di mantenimento, evitando formalismi che potrebbero precludere la tutela di situazioni sostanzialmente meritevoli.
3. Univocità del quadro fattuale assolve il canone probatorio rigoroso
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva accertato una serie di elementi fattuali di sicura pregnanza probatoria: la convivenza stabile del minore con la nonna; la percezione da parte di quest’ultima di una pensione capace di garantire costantemente il mantenimento del nipote; l’assoluta carenza reddituale della madre, mai percettrice di reddito se non per un periodo limitatissimo; l’esistenza di una grave patologia della madre che rendeva quest’ultima non autosufficiente e percettrice di assegno di accompagnamento; il totale disinteresse del padre che, nonostante un impiego part-time, non viveva con il figlio, non lo aveva mai mantenuto e non aveva mai richiesto l’assegno per il nucleo familiare.
Il Collegio precisa: “Da tali elementi, di sicura pregnanza probatoria e non posti in contestazione dall’Inps, la Corte ha concluso rettamente che l’unica persona convivente che da sempre provvede al mantenimento del minore è la nonna. Né può dirsi che non sia stata raggiunta la prova rigorosa chiesta dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di vivenza a carico, poiché il quadro fattuale è di una tale univocità da rendere assolto il canone probatorio preteso”.
Tale principio enfatizza che la convergenza univoca di plurimi indizi gravi e concordanti vale a soddisfare anche gli standard probatori più rigorosi, senza necessità di ulteriori elementi documentali quando il quadro complessivo non lascia spazio a dubbi ragionevoli.
➡️ RICHIEDI UNA CONSULENZA ⬅️
Avv. Cosimo Montinaro – segreteria@studiomontinaro.it
INDICE
- ESPOSIZIONE DEI FATTI
- NORMATIVA E PRECEDENTI
- DECISIONE DEL CASO E ANALISI
- ESTRATTO DELLA SENTENZA
- TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA ⬇️
ESPOSIZIONE DEI FATTI
La vicenda trae origine da una domanda amministrativa proposta presso l’ente previdenziale nazionale da parte di una cittadina residente in provincia di Lecce, la quale chiedeva il riconoscimento del diritto all’assegno per il nucleo familiare in qualità di nonna convivente e unica sostenitrice economica del nipote minore. La richiesta si fondava sulla circostanza che né la madre né il padre del bambino fossero in condizione di provvedere al suo mantenimento continuativo.
Il Tribunale in primo grado aveva accolto la domanda, riconoscendo alla nonna il diritto alla prestazione previdenziale richiesta. L’INPS aveva proposto appello avverso tale pronuncia, contestando la sussistenza del requisito della vivenza a carico del minore. La Corte d’Appello di Lecce, con sentenza depositata nel febbraio 2023, confermava integralmente la decisione di primo grado, rilevando che gli elementi istruttori acquisiti dimostravano in modo inequivocabile la situazione di fatto.
In particolare, gli accertamenti compiuti dai giudici di merito evidenziavano che il minore conviveva stabilmente con la nonna materna presso l’abitazione di quest’ultima. La nonna risultava percettrice di una pensione mensile, unica fonte di reddito del nucleo familiare di fatto costituito dai due soggetti. Tale reddito pensionistico, pur non elevato, era risultato sufficiente a garantire in modo costante e continuativo il sostentamento del nipote, provvedendo alle sue esigenze quotidiane di vitto, alloggio, vestiario, istruzione e cura.
