Titolarità assegno divorzile per TFR – Mancata corresponsione non esclude diritto – Cassazione 2026

📌 LA VICENDA

  • Materia: Diritto di famiglia – Divorzio e TFR
  • Oggetto: Quota TFR coniuge divorziato art. 12 bis L. 898/70 – Titolarità effettiva assegno divorzile
  • Normativa: art. 12 bis L. 898/70, art. 9 co. 2-3 L. 898/70, art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., art. 348 ter c.p.c.
  • Giurisprudenza conforme: Cass. SU n. 22434/2018, Cass. n. 27875/2021
  • Parole chiave: TFR coniuge divorziato, assegno divorzile effettivo, titolarità formale assegno, mancata corresponsione assegno, art. 12 bis legge divorzile

La mancata effettiva corresponsione dell’assegno divorzile non fa venire meno la titolarità del diritto alla quota di TFR ex art. 12 bis L. 898/70, quando perdura la previsione dell’assegno divorzile mensile nella sentenza di divorzio. L’erede del coniuge defunto contestava il diritto dell’ex moglie divorziata alla quota di TFR, sostenendo che l’assegno divorzile fosse solo formale in base a una scrittura privata del 2003 con cui la beneficiaria dichiarava di non volersi avvalere della clausola di mantenimento, finalizzata solo a garantire i diritti pensionistici ex art. 9 L. 898/70. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, precisando che la fattispecie differisce dal caso deciso dalle Sezioni Unite n. 22434/2018 (pagamento in unica soluzione), perché nella sentenza di divorzio perdurava la previsione di assegno mensile. L’interpretazione dell’accordo tra i coniugi costituisce valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimità.

la sentenza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

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