Una questione antica quanto delicata torna al centro del dibattito giurisprudenziale: fino a che punto l’ex coniuge beneficiario di un assegno divorzile può confidare in questa forma di sostegno economico? La risposta arriva da una recente pronuncia della Corte Suprema di Cassazione del 2025, che ridisegna in modo netto i confini tra solidarietà post-matrimoniale e responsabilità individuale. La vicenda prende le mosse da un matrimonio concluso anni addietro, dove l’ex moglie aveva ottenuto in sede di divorzio un assegno mensile di considerevole entità. Con il passare del tempo, tuttavia, le condizioni economiche dell’ex marito avevano subito cambiamenti significativi, spingendolo a chiedere la revisione delle condizioni divorzili.
Il caso diviene particolarmente interessante quando emerge un elemento centrale: l’ex marito, attraverso una società a lui collegata, formula alla ex moglie un’offerta di lavoro con contratto a tempo indeterminato, retribuzione sostanzialmente equiparabile all’assegno percepito e addirittura corredata da una polizza assicurativa integrativa per fini pensionistici. L’offerta viene però respinta dalla donna, che lamenta vari profili di inadeguatezza: mansioni superiori alla propria formazione professionale, condizioni di salute non compatibili, scarsa serietà dell’offerta proveniente sostanzialmente dall’ex coniuge stesso.
La questione attraversa tutti i gradi di giudizio, con esiti alterni. Il Tribunale revoca l’assegno, la Corte d’Appello lo ripristina parzialmente, la Cassazione cassa e rinvia. Nel giudizio di rinvio, la Corte territoriale decide nuovamente per la revoca totale dell’assegno, ritenendo l’offerta di lavoro seria, stabile e congrua. La donna impugna ancora in Cassazione, contestando la valutazione di congruità dell’offerta e lamentando vizi motivazionali. Parallelamente, l’ex marito propone ricorso incidentale chiedendo la restituzione delle somme versate nel corso del giudizio.
La Suprema Corte si trova così a dover affrontare un nodo cruciale: può un’offerta di lavoro proveniente da società riconducibile all’ex coniuge obbligato essere considerata valida ai fini della revoca dell’assegno? Quali sono i parametri per valutarne la congruità? E soprattutto, quali sono i doveri del beneficiario dell’assegno in termini di autoresponsabilità e attivazione personale per conseguire l’indipendenza economica? Le risposte della Corte tracciano principi destinati a fare giurisprudenza.
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INDICE
- ESPOSIZIONE DEI FATTI
- NORMATIVA E PRECEDENTI
- DECISIONE DEL CASO E ANALISI
- ESTRATTO DELLA SENTENZA
- TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA ⬇️
ESPOSIZIONE DEI FATTI
La vicenda processuale origina da un divorzio pronunciato nel 2005 tra due coniugi, all’epoca del quale era stato concordato e recepito dal giudice un assegno divorzile a carico dell’ex marito di importo annuo particolarmente elevato. Negli anni successivi, l’uomo avvia un procedimento di revisione delle condizioni economiche del divorzio, lamentando il sopravvenire di circostanze che renderebbero non più dovuto, o comunque da rideterminare, l’assegno originariamente stabilito.
Il Tribunale di primo grado accoglie la domanda e revoca integralmente l’assegno divorzile. La decisione si fonda su due ordini di considerazioni: da un lato, l’instaurazione di una presunta convivenza stabile della donna con altro compagno, equiparabile a una famiglia di fatto; dall’altro, l’esistenza di un’offerta di occupazione lavorativa formulata alla ex moglie da una società collegata a un’altra società facente capo all’ex marito stesso. Il giudice ritiene che entrambi questi elementi siano sufficienti a far venir meno il diritto all’assegno.
La donna impugna il provvedimento dinanzi alla Corte d’Appello, che con decreto del 2018 riforma parzialmente la sentenza di primo grado. I giudici di secondo grado ritengono non dimostrata l’esistenza di una relazione di convivenza stabile con caratteristiche equiparabili a una famiglia di fatto. Quanto all’offerta di lavoro, la Corte territoriale la considera irrilevante, ritenendo che non possa costituire elemento idoneo a giustificare la revoca dell’assegno divorzile. Il provvedimento viene quindi riformato, con ripristino almeno parziale del diritto all’assegno.
L’ex marito propone ricorso per cassazione, che viene accolto. La Suprema Corte censura la decisione della Corte d’Appello su entrambi i profili: da un lato, rileva l’errore nell’aver negato l’ammissione di prova testimoniale sulla convivenza; dall’altro, e soprattutto, evidenzia come la Corte territoriale abbia sbagliato nel ritenere irrilevante l’offerta di lavoro formulata all’ex moglie. Secondo i giudici di legittimità, tale offerta avrebbe invece dovuto essere attentamente vagliata nella sua serietà e congruità, potendo costituire elemento idoneo a far cessare il diritto all’assegno ove la donna avesse la possibilità concreta di procurarsi mezzi adeguati attraverso il lavoro.
Riassunto il giudizio dinanzi alla Corte d’Appello in sede di rinvio, quest’ultima decide nuovamente per la revoca totale dell’assegno divorzile. La motivazione si concentra quasi esclusivamente sulla congruità dell’offerta di lavoro: i giudici rilevano che l’offerta garantiva un reddito annuo pressoché pari a quello assicurato dall’assegno, che era assistita da una polizza assicurativa a fini pensionistici consentendo stabilità economica anche per il futuro, che prevedeva un contratto a tempo indeterminato con mansioni impiegatizie amministrativo-commerciali inquadrate al quinto livello, e che includeva anche un percorso di formazione. La Corte ritiene inoltre che un parere del medico del lavoro della società offerente attestasse la sostenibilità delle mansioni rispetto alle condizioni di salute della donna. Sul presupposto che l’offerta fosse seria, stabile e vantaggiosa, la Corte d’Appello revoca integralmente l’assegno divorzile e respinge altresì la domanda di restituzione delle somme pagate dall’ex marito nelle more del giudizio.
La donna impugna nuovamente in Cassazione con cinque motivi di ricorso, mentre l’ex marito si difende con controricorso e propone a sua volta ricorso incidentale chiedendo la restituzione degli assegni versati durante il giudizio. La questione torna così all’attenzione della Suprema Corte.
NORMATIVA E PRECEDENTI
Il quadro normativo di riferimento è costituito principalmente dall’articolo 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970 (legge sul divorzio), che disciplina i criteri per la determinazione dell’assegno divorzile. La norma richiede che il giudice, nel valutare la spettanza e la misura dell’assegno, tenga conto di una pluralità di elementi: le condizioni dei coniugi, le ragioni della decisione, il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, il reddito di entrambi, e la valutazione di tutti gli altri elementi eventualmente rilevanti ai fini della decisione.
Strettamente connesso è l’articolo 9 della medesima legge, che regola la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli e l’assegno divorzile, stabilendo che tali disposizioni sono sempre modificabili in presenza di giustificati motivi e possono essere fatte cessare qualora vengano meno le condizioni che le hanno determinate. È proprio su questa norma che si fonda la domanda dell’ex marito volta alla revoca dell’assegno.
La giurisprudenza della Cassazione ha nel tempo elaborato un’interpretazione sistematica di queste norme, cristallizzata in alcune pronunce di particolare rilievo. Le Sezioni Unite con sentenza n. 18287 del 11 luglio 2018 hanno delineato il presupposto dell’assegno divorzile come costituito dall’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante e dall’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. La decisione ha chiarito che occorre tenere conto, utilizzando i criteri dell’articolo 5 comma 6 citato, sia dell’impossibilità di vivere autonomamente e dignitosamente da parte del coniuge richiedente (funzione assistenziale), sia della necessità di compensarlo per il particolare contributo dato alla formazione del patrimonio comune o dell’altro coniuge durante la vita matrimoniale (funzione compensativa).
Questa impostazione è stata ribadita e precisata dalla sentenza n. 21234 del 9 agosto 2019 e dalla sentenza n. 13420 del 16 maggio 2023, che hanno confermato il carattere composito dell’assegno divorzile, nel quale convivono profili assistenziali, compensativi e perequativi. In particolare, le Sezioni Unite n. 32198 del 5 novembre 2021 hanno ulteriormente chiarito che la componente compensativa dell’assegno sussiste quando la mancanza di mezzi adeguati sia riconducibile alle determinazioni comuni e ai ruoli endofamiliari assunti di comune accordo, ovvero quando i coniugi abbiano concordemente pianificato che uno di essi sacrificasse le proprie prospettive professionali-reddituali agli impegni familiari, ritrovandosi poi, a matrimonio finito, fuori dal circuito lavorativo.
Sul fronte dei principi generali, assume rilievo l’articolo 2 della Costituzione, che afferma il principio di solidarietà come valore fondante dell’ordinamento. Tuttavia, come ricordato dalla stessa giurisprudenza, la solidarietà non può tradursi in un obbligo perpetuo e incondizionato a carico dell’ex coniuge obbligato, dovendo essere contemperata con il principio di autoresponsabilità che impone a ciascuno di farsi carico delle proprie responsabilità e di adempiere ai doveri connessi alla propria condizione.
Quanto ai precedenti in tema di valutazione delle prove, rilevano le Sezioni Unite n. 20867 del 30 settembre 2020 e la sentenza n. 27847 del 12 ottobre 2021, secondo cui la valutazione delle prove è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito ed è inammissibile la censura che questi abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune prove piuttosto che ad altre. Inoltre, secondo la costante giurisprudenza (tra le tante, Cass. n. 12751 del 18 ottobre 2001, n. 16056 del 2 agosto 2016, n. 29404 del 7 dicembre 2017), il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali né a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo sufficiente che indichi gli elementi sui quali fonda il proprio convincimento.
Infine, sul tema della motivazione della sentenza, le Sezioni Unite n. 8053 del 7 aprile 2014 hanno escluso la rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione ai fini dell’impugnazione per cassazione, richiedendosi invece vizi motivazionali che raggiungano la soglia della motivazione apparente o del travisamento del fatto.
DECISIONE DEL CASO E ANALISI
La Suprema Corte respinge sia il ricorso principale della donna che il ricorso incidentale dell’uomo, confermando sostanzialmente la decisione della Corte d’Appello di revoca dell’assegno divorzile. L’analisi si articola su più livelli, ciascuno dei quali merita approfondimento per comprendere la portata dei principi affermati.
