Onere della prova nellโ€™azione di adempimento degli accordi di separazione consensuale โ€“ Tribunale di Crotone 2026

๐Ÿ“Œ LA VICENDA

  • Materia: Diritto di famiglia โ€“ Separazione e divorzio
  • Oggetto: Azione di adempimento degli accordi di separazione e divorzio congiunto โ€“ Obbligo di pagamento del 50% delle rate di mutuo gravante sulla casa coniugale assegnata al coniuge convenuto
  • Normativa: Art. 2697 c.c. (onere della prova); art. 115 c.p.c. (non contestazione); art. 281 sexies c.p.c.; art. 143 c.c.; art. 1218 c.c.; art. 1854 c.c.
  • Giurisprudenza conforme: Elenco completo consultabile in calce allโ€™articolo integrale per abbonati
  • Parole chiave: accordi separazione consensuale, onere della prova, mutuo cointestato, contumacia, adempimento accordo divorzile

In tema di azione di adempimento degli accordi patrimoniali di separazione consensuale, il coniuge che agisce per ottenere la restituzione della quota di rate di mutuo da lui integralmente versate dopo la sentenza di separazione โ€“ in presenza di un accordo che prevedeva il pagamento paritetico al 50% โ€“ รจ gravato dallโ€™onere di provare, ex art. 2697 c.c., non solo lโ€™esistenza dellโ€™accordo negoziale, ma anche lโ€™integrale pagamento delle rate a proprio carico e lโ€™inadempimento dellโ€™altro coniuge, non essendo sufficiente la mera produzione del testo dellโ€™accordo nรฉ supplendo a tale carenza probatoria la contumacia della parte convenuta.

Il Tribunale di Crotone, pronunciandosi ai sensi dellโ€™art. 281 sexies c.p.c., ribadisce che negli accordi di separazione consensuale โ€“ cui la giurisprudenza di legittimitร  riconosce piena natura negoziale โ€“ lโ€™attore che invoca lโ€™inadempimento del coniuge deve fornire prova rigorosa della propria pretesa. Lโ€™onere della prova nellโ€™adempimento degli accordi di separazione non puรฒ essere aggirato dalla contumacia del convenuto, che non equivale ad ammissione tacita dei fatti allegati dallโ€™attore.


โš–๏ธ LA SENTENZA COMPLETA AFFRONTA ANCHE:

  • Natura negoziale degli accordi di separazione consensuale e controllo โ€œsolo esternoโ€ del tribunale ex Cass. SU n. 21761/2021
  • Contenuto necessario e contenuto eventuale degli accordi di separazione: distinzione tra obblighi riguardanti figli/casa/mantenimento e regolamentazione patrimoniale aggiuntiva
  • Ripetibilitร  delle somme pagate da un coniuge per il mutuo cointestato: regime differenziato tra pagamenti in costanza di matrimonio e pagamenti successivi alla separazione
  • Solidarietร  passiva dei cointestatari del mutuo verso la banca ex art. 1854 c.c. e sua incidenza nei rapporti interni tra coniugi
  • Contumacia del convenuto e inapplicabilitร  del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. alla parte non costituita
  • Danno non patrimoniale da iscrizione in Centrale Rischi: necessitร  di allegazione e prova specifica, esclusione della configurabilitร  del danno in re ipsa

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ยซSi osserva che la giurisprudenza ha progressivamente riconosciuto la natura eminentemente negoziale degli accordi di separazione consensuale. Se in passato prevaleva una concezione pubblicistica della famiglia, con un interesse superiore e trascendente rispetto a quello dei singoli componenti, oggi si ammette unโ€™ampia autonomia negoziale dei coniugi (cfr. Cass. n. 10291/2023).

Il Giudice di legittimitร  ha affermato che, in caso di separazione consensuale, lโ€™accordo tra i coniugi ha natura negoziale e il controllo del tribunale รจ โ€œsolo esternoโ€, finalizzato alla tutela dei diritti indisponibili del soggetto piรน debole e dei figli (cfr. Cass. Sez. Un. n. 21761/2021). Ne consegue che i coniugi possono concordare, con il limite del rispetto dei diritti indisponibili, non solo gli aspetti patrimoniali, ma anche quelli personali della vita familiare. Lโ€™accordo di separazione consensuale, quindi, si compone di un โ€œcontenuto necessarioโ€ โ€“ figli, casa coniugale, mantenimento- e di un โ€œcontenuto eventualeโ€ โ€“ regolamentazione di ogni altra questione patrimoniale e personale- (cfr. Cass. 10291/2023).

La giurisprudenza di legittimitร  ha chiarito che quanto al mutuo cointestato ad entrambi i coniugi, ma pagato da uno solo di essi, salvo lโ€™esistenza di un differente accordo inter partes, che va provato, non sono ripetibili le somme pagate da uno solo dei coniugi (in costanza di matrimonio, a titolo di rate di mutuo contratto da entrambi in solido per lโ€™acquisto della casa coniugale, anche se cointestata). Invero, i pagamenti delle rate del mutuo cointestato, effettuati da uno solo dei coniugi in via esclusiva, talvolta sono stati considerati (cfr. sent. n. 18749/2004; sent. n. 10942/2015; ord. n. 10927/2018, che hanno appunto escluso il diritto al rimborso, richiamandosi ai principi di solidarietร  matrimoniale) quale adempimento dellโ€™obbligo di contribuzione di cui allโ€™art. 143 c.c. (e, quindi, espressione di quei โ€œdoveri di collaborazione nellโ€™interesse della famiglia, solidarietร  e assistenza morale e materiale tra i coniugiโ€ sanciti appunto dallโ€™art. 143 c.c.); mentre talaltra sono ricondotti (in questo senso cfr. Cass. sent. n. 12551/2009) alla logica di solidarietร  che connota la vita familiare (e, quindi, ad una sorta di gratuitร  degli esborsi effettuati in costanza di matrimonio).

Il Giudice di legittimitร  ha precisato che sono invece ripetibili le eventuali attribuzioni successive alla sentenza di separazione, dal momento che in tal caso รจ senzโ€™altro venuto meno il progetto familiare; la ripetibilitร  potrร  essere fatta valere solo dalla data di separazione e per le somme successivamente pagate (cfr. Cass. n. 1072/2018; Cass. 5385/2023).

Ciรฒ posto, la domanda attorea non puรฒ trovare accoglimento perchรฉ sfornita dei necessari riscontri probatori.

Nellโ€™accordo di separazione depositato (all. 1 atto di citazione) i coniugi hanno stabilito che โ€œIn caso di mancata vendita della casa e allo scadere del termine di sospensione delle rate di mutuo ossia [OMISSIS], per evitare azioni esecutive, entrambi i coniugi provvederanno al pagamento delle future rate di mutuo in misura pari al 50%; a tal fine [OMISSIS], previa comunicazione [OMISSIS] dellโ€™importo della rata in scadenza, entro il giorno ventotto di ogni mese a partire dal giorno [OMISSIS] (la prima rata di mutuo scade il giorno [OMISSIS]), provvederร  a versare la somma pari al 50% dellโ€™importo della rata di mutuo in scadenza [โ€ฆ] mediante bonifico sulle seguenti coordinate bancarieโ€ฆโ€ (cfr. accordo di separazione consensuale, lett. G).

In atti non si rinviene la sentenza di separazione e pertanto non รจ possibile verificare se nella stessa siano state trasfuse le condizioni concordate tra i coniugi; in ogni caso, pur volendo riconoscere la validitร  di un accordo negoziale con cui i coniugi hanno inteso definire in maniera autonoma le condizioni economiche e patrimoniali della separazione, anche se non formalmente omologato (Cass. n. 18843/2024), le emergenze processuali non consentono di ritenere accertata la sussistenza dei necessari presupposti del diritto esercitato da parte attorea nรฉ lโ€™addotto inadempimento del coniuge convenuto.

[OMISSIS] ha omesso, inoltre, di depositare il contratto di mutuo, da cui deriva lโ€™obbligazione di pagamento, e il relativo piano di ammortamento, e non risulta in alcun modo provato lโ€™integrale pagamento da parte [OMISSIS] delle rate in scadenza, che legittimerebbe lโ€™azione di restituzione della quota parte spettante al coniuge inadempiente.

Il criterio di ripartizione dellโ€™onere della prova, in applicazione del principio generale di cui allโ€™art. 2697 c.c., impone allโ€™attore di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.

Deve escludersi, infatti, che la contumacia della convenuta possa equivalere ad una fictio confessio e che alla mancata costituzione della controparte possa applicarsi il principio della non contestazione sancito dellโ€™art. 115 c.p.c. sia sulla base del dato letterale della norma che si riferisce alla sola โ€œparte costituitaโ€ sia per consolidata giurisprudenza (cfr. ex plurimis Cass. n. 14623/2009; Cass. n. 22461/2015).ยป


GIURISPRUDENZA CONFORME:

  • Cass. n. 10291/2023 โ€“ Natura negoziale degli accordi di separazione consensuale; contenuto necessario e contenuto eventuale
  • Cass. Sez. Un. n. 21761/2021 โ€“ Controllo โ€œsolo esternoโ€ del tribunale sullโ€™accordo di separazione consensuale
  • Cass. n. 18843/2024 โ€“ Validitร  dellโ€™accordo negoziale di separazione anche se non formalmente omologato
  • Cass. n. 1072/2018 โ€“ Ripetibilitร  delle somme pagate per mutuo cointestato dopo la separazione
  • Cass. n. 5385/2023 โ€“ Ripetibilitร  delle attribuzioni successive alla sentenza di separazione
  • Cass. n. 4838/2021 โ€“ Solidarietร  passiva dei cointestatari del mutuo verso la banca ex art. 1854 c.c.
  • Cass. sent. n. 18749/2004 โ€“ Esclusione del rimborso per rate di mutuo pagate in costanza di matrimonio (solidarietร  matrimoniale)
  • Cass. sent. n. 10942/2015 โ€“ Esclusione del rimborso per rate di mutuo pagate in costanza di matrimonio
  • Cass. ord. n. 10927/2018 โ€“ Esclusione del rimborso per rate di mutuo pagate in costanza di matrimonio
  • Cass. sent. n. 12551/2009 โ€“ Rate di mutuo in costanza di matrimonio: logica di solidarietร  familiare
  • Cass. n. 14623/2009 โ€“ Inapplicabilitร  del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. al convenuto contumace
  • Cass. n. 22461/2015 โ€“ Contumacia del convenuto e mancata applicazione dellโ€™art. 115 c.p.c.
  • Cass. civ. Sez. Un. n. 26972/2008 โ€“ Danno non patrimoniale non configurabile in re ipsa; necessitร  di allegazione e prova

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Tribunale di Crotone, Sezione Civile, sentenza n. 178/2026 depositata il 30 marzo 2026