๐ LA VICENDA
- Materia: Diritto di famiglia โ Separazione e divorzio
- Oggetto: Azione di adempimento degli accordi di separazione e divorzio congiunto โ Obbligo di pagamento del 50% delle rate di mutuo gravante sulla casa coniugale assegnata al coniuge convenuto
- Normativa: Art. 2697 c.c. (onere della prova); art. 115 c.p.c. (non contestazione); art. 281 sexies c.p.c.; art. 143 c.c.; art. 1218 c.c.; art. 1854 c.c.
- Giurisprudenza conforme: Elenco completo consultabile in calce allโarticolo integrale per abbonati
- Parole chiave: accordi separazione consensuale, onere della prova, mutuo cointestato, contumacia, adempimento accordo divorzile
In tema di azione di adempimento degli accordi patrimoniali di separazione consensuale, il coniuge che agisce per ottenere la restituzione della quota di rate di mutuo da lui integralmente versate dopo la sentenza di separazione โ in presenza di un accordo che prevedeva il pagamento paritetico al 50% โ รจ gravato dallโonere di provare, ex art. 2697 c.c., non solo lโesistenza dellโaccordo negoziale, ma anche lโintegrale pagamento delle rate a proprio carico e lโinadempimento dellโaltro coniuge, non essendo sufficiente la mera produzione del testo dellโaccordo nรฉ supplendo a tale carenza probatoria la contumacia della parte convenuta.
Il Tribunale di Crotone, pronunciandosi ai sensi dellโart. 281 sexies c.p.c., ribadisce che negli accordi di separazione consensuale โ cui la giurisprudenza di legittimitร riconosce piena natura negoziale โ lโattore che invoca lโinadempimento del coniuge deve fornire prova rigorosa della propria pretesa. Lโonere della prova nellโadempimento degli accordi di separazione non puรฒ essere aggirato dalla contumacia del convenuto, che non equivale ad ammissione tacita dei fatti allegati dallโattore.
โ๏ธ LA SENTENZA COMPLETA AFFRONTA ANCHE:
- Natura negoziale degli accordi di separazione consensuale e controllo โsolo esternoโ del tribunale ex Cass. SU n. 21761/2021
- Contenuto necessario e contenuto eventuale degli accordi di separazione: distinzione tra obblighi riguardanti figli/casa/mantenimento e regolamentazione patrimoniale aggiuntiva
- Ripetibilitร delle somme pagate da un coniuge per il mutuo cointestato: regime differenziato tra pagamenti in costanza di matrimonio e pagamenti successivi alla separazione
- Solidarietร passiva dei cointestatari del mutuo verso la banca ex art. 1854 c.c. e sua incidenza nei rapporti interni tra coniugi
- Contumacia del convenuto e inapplicabilitร del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. alla parte non costituita
- Danno non patrimoniale da iscrizione in Centrale Rischi: necessitร di allegazione e prova specifica, esclusione della configurabilitร del danno in re ipsa
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ยซSi osserva che la giurisprudenza ha progressivamente riconosciuto la natura eminentemente negoziale degli accordi di separazione consensuale. Se in passato prevaleva una concezione pubblicistica della famiglia, con un interesse superiore e trascendente rispetto a quello dei singoli componenti, oggi si ammette unโampia autonomia negoziale dei coniugi (cfr. Cass. n. 10291/2023).
Il Giudice di legittimitร ha affermato che, in caso di separazione consensuale, lโaccordo tra i coniugi ha natura negoziale e il controllo del tribunale รจ โsolo esternoโ, finalizzato alla tutela dei diritti indisponibili del soggetto piรน debole e dei figli (cfr. Cass. Sez. Un. n. 21761/2021). Ne consegue che i coniugi possono concordare, con il limite del rispetto dei diritti indisponibili, non solo gli aspetti patrimoniali, ma anche quelli personali della vita familiare. Lโaccordo di separazione consensuale, quindi, si compone di un โcontenuto necessarioโ โ figli, casa coniugale, mantenimento- e di un โcontenuto eventualeโ โ regolamentazione di ogni altra questione patrimoniale e personale- (cfr. Cass. 10291/2023).
La giurisprudenza di legittimitร ha chiarito che quanto al mutuo cointestato ad entrambi i coniugi, ma pagato da uno solo di essi, salvo lโesistenza di un differente accordo inter partes, che va provato, non sono ripetibili le somme pagate da uno solo dei coniugi (in costanza di matrimonio, a titolo di rate di mutuo contratto da entrambi in solido per lโacquisto della casa coniugale, anche se cointestata). Invero, i pagamenti delle rate del mutuo cointestato, effettuati da uno solo dei coniugi in via esclusiva, talvolta sono stati considerati (cfr. sent. n. 18749/2004; sent. n. 10942/2015; ord. n. 10927/2018, che hanno appunto escluso il diritto al rimborso, richiamandosi ai principi di solidarietร matrimoniale) quale adempimento dellโobbligo di contribuzione di cui allโart. 143 c.c. (e, quindi, espressione di quei โdoveri di collaborazione nellโinteresse della famiglia, solidarietร e assistenza morale e materiale tra i coniugiโ sanciti appunto dallโart. 143 c.c.); mentre talaltra sono ricondotti (in questo senso cfr. Cass. sent. n. 12551/2009) alla logica di solidarietร che connota la vita familiare (e, quindi, ad una sorta di gratuitร degli esborsi effettuati in costanza di matrimonio).
Il Giudice di legittimitร ha precisato che sono invece ripetibili le eventuali attribuzioni successive alla sentenza di separazione, dal momento che in tal caso รจ senzโaltro venuto meno il progetto familiare; la ripetibilitร potrร essere fatta valere solo dalla data di separazione e per le somme successivamente pagate (cfr. Cass. n. 1072/2018; Cass. 5385/2023).
Ciรฒ posto, la domanda attorea non puรฒ trovare accoglimento perchรฉ sfornita dei necessari riscontri probatori.
Nellโaccordo di separazione depositato (all. 1 atto di citazione) i coniugi hanno stabilito che โIn caso di mancata vendita della casa e allo scadere del termine di sospensione delle rate di mutuo ossia [OMISSIS], per evitare azioni esecutive, entrambi i coniugi provvederanno al pagamento delle future rate di mutuo in misura pari al 50%; a tal fine [OMISSIS], previa comunicazione [OMISSIS] dellโimporto della rata in scadenza, entro il giorno ventotto di ogni mese a partire dal giorno [OMISSIS] (la prima rata di mutuo scade il giorno [OMISSIS]), provvederร a versare la somma pari al 50% dellโimporto della rata di mutuo in scadenza [โฆ] mediante bonifico sulle seguenti coordinate bancarieโฆโ (cfr. accordo di separazione consensuale, lett. G).
In atti non si rinviene la sentenza di separazione e pertanto non รจ possibile verificare se nella stessa siano state trasfuse le condizioni concordate tra i coniugi; in ogni caso, pur volendo riconoscere la validitร di un accordo negoziale con cui i coniugi hanno inteso definire in maniera autonoma le condizioni economiche e patrimoniali della separazione, anche se non formalmente omologato (Cass. n. 18843/2024), le emergenze processuali non consentono di ritenere accertata la sussistenza dei necessari presupposti del diritto esercitato da parte attorea nรฉ lโaddotto inadempimento del coniuge convenuto.
[OMISSIS] ha omesso, inoltre, di depositare il contratto di mutuo, da cui deriva lโobbligazione di pagamento, e il relativo piano di ammortamento, e non risulta in alcun modo provato lโintegrale pagamento da parte [OMISSIS] delle rate in scadenza, che legittimerebbe lโazione di restituzione della quota parte spettante al coniuge inadempiente.
Il criterio di ripartizione dellโonere della prova, in applicazione del principio generale di cui allโart. 2697 c.c., impone allโattore di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
Deve escludersi, infatti, che la contumacia della convenuta possa equivalere ad una fictio confessio e che alla mancata costituzione della controparte possa applicarsi il principio della non contestazione sancito dellโart. 115 c.p.c. sia sulla base del dato letterale della norma che si riferisce alla sola โparte costituitaโ sia per consolidata giurisprudenza (cfr. ex plurimis Cass. n. 14623/2009; Cass. n. 22461/2015).ยป
GIURISPRUDENZA CONFORME:
- Cass. n. 10291/2023 โ Natura negoziale degli accordi di separazione consensuale; contenuto necessario e contenuto eventuale
- Cass. Sez. Un. n. 21761/2021 โ Controllo โsolo esternoโ del tribunale sullโaccordo di separazione consensuale
- Cass. n. 18843/2024 โ Validitร dellโaccordo negoziale di separazione anche se non formalmente omologato
- Cass. n. 1072/2018 โ Ripetibilitร delle somme pagate per mutuo cointestato dopo la separazione
- Cass. n. 5385/2023 โ Ripetibilitร delle attribuzioni successive alla sentenza di separazione
- Cass. n. 4838/2021 โ Solidarietร passiva dei cointestatari del mutuo verso la banca ex art. 1854 c.c.
- Cass. sent. n. 18749/2004 โ Esclusione del rimborso per rate di mutuo pagate in costanza di matrimonio (solidarietร matrimoniale)
- Cass. sent. n. 10942/2015 โ Esclusione del rimborso per rate di mutuo pagate in costanza di matrimonio
- Cass. ord. n. 10927/2018 โ Esclusione del rimborso per rate di mutuo pagate in costanza di matrimonio
- Cass. sent. n. 12551/2009 โ Rate di mutuo in costanza di matrimonio: logica di solidarietร familiare
- Cass. n. 14623/2009 โ Inapplicabilitร del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. al convenuto contumace
- Cass. n. 22461/2015 โ Contumacia del convenuto e mancata applicazione dellโart. 115 c.p.c.
- Cass. civ. Sez. Un. n. 26972/2008 โ Danno non patrimoniale non configurabile in re ipsa; necessitร di allegazione e prova
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Tribunale di Crotone, Sezione Civile, sentenza n. 178/2026 depositata il 30 marzo 2026
