📌 LA VICENDA
- Materia: Diritto di famiglia – Separazione e divorzio
- Oggetto: Azione di adempimento degli accordi di separazione e divorzio congiunto – Obbligo di pagamento del 50% delle rate di mutuo gravante sulla casa coniugale assegnata al coniuge convenuto
- Normativa: Art. 2697 c.c. (onere della prova); art. 115 c.p.c. (non contestazione); art. 281 sexies c.p.c.; art. 143 c.c.; art. 1218 c.c.; art. 1854 c.c.
- Giurisprudenza conforme: Elenco completo consultabile in calce all’articolo integrale per abbonati
- Parole chiave: accordi separazione consensuale, onere della prova, mutuo cointestato, contumacia, adempimento accordo divorzile
In tema di azione di adempimento degli accordi patrimoniali di separazione consensuale, il coniuge che agisce per ottenere la restituzione della quota di rate di mutuo da lui integralmente versate dopo la sentenza di separazione – in presenza di un accordo che prevedeva il pagamento paritetico al 50% – è gravato dall’onere di provare, ex art. 2697 c.c., non solo l’esistenza dell’accordo negoziale, ma anche l’integrale pagamento delle rate a proprio carico e l’inadempimento dell’altro coniuge, non essendo sufficiente la mera produzione del testo dell’accordo né supplendo a tale carenza probatoria la contumacia della parte convenuta.
Il Tribunale di Crotone, pronunciandosi ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c., ribadisce che negli accordi di separazione consensuale – cui la giurisprudenza di legittimità riconosce piena natura negoziale – l’attore che invoca l’inadempimento del coniuge deve fornire prova rigorosa della propria pretesa. L’onere della prova nell’adempimento degli accordi di separazione non può essere aggirato dalla contumacia del convenuto, che non equivale ad ammissione tacita dei fatti allegati dall’attore.
⚖️ LA SENTENZA COMPLETA AFFRONTA ANCHE:
- Natura negoziale degli accordi di separazione consensuale e controllo “solo esterno” del tribunale ex Cass. SU n. 21761/2021
- Contenuto necessario e contenuto eventuale degli accordi di separazione: distinzione tra obblighi riguardanti figli/casa/mantenimento e regolamentazione patrimoniale aggiuntiva
- Ripetibilità delle somme pagate da un coniuge per il mutuo cointestato: regime differenziato tra pagamenti in costanza di matrimonio e pagamenti successivi alla separazione
- Solidarietà passiva dei cointestatari del mutuo verso la banca ex art. 1854 c.c. e sua incidenza nei rapporti interni tra coniugi
- Contumacia del convenuto e inapplicabilità del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. alla parte non costituita
- Danno non patrimoniale da iscrizione in Centrale Rischi: necessità di allegazione e prova specifica, esclusione della configurabilità del danno in re ipsa
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«Si osserva che la giurisprudenza ha progressivamente riconosciuto la natura eminentemente negoziale degli accordi di separazione consensuale. Se in passato prevaleva una concezione pubblicistica della famiglia, con un interesse superiore e trascendente rispetto a quello dei singoli componenti, oggi si ammette un’ampia autonomia negoziale dei coniugi (cfr. Cass. n. 10291/2023).
Il Giudice di legittimità ha affermato che, in caso di separazione consensuale, l’accordo tra i coniugi ha natura negoziale e il controllo del tribunale è “solo esterno”, finalizzato alla tutela dei diritti indisponibili del soggetto più debole e dei figli (cfr. Cass. Sez. Un. n. 21761/2021). Ne consegue che i coniugi possono concordare, con il limite del rispetto dei diritti indisponibili, non solo gli aspetti patrimoniali, ma anche quelli personali della vita familiare. L’accordo di separazione consensuale, quindi, si compone di un “contenuto necessario” – figli, casa coniugale, mantenimento- e di un “contenuto eventuale” – regolamentazione di ogni altra questione patrimoniale e personale- (cfr. Cass. 10291/2023).
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che quanto al mutuo cointestato ad entrambi i coniugi, ma pagato da uno solo di essi, salvo l’esistenza di un differente accordo inter partes, che va provato, non sono ripetibili le somme pagate da uno solo dei coniugi (in costanza di matrimonio, a titolo di rate di mutuo contratto da entrambi in solido per l’acquisto della casa coniugale, anche se cointestata). Invero, i pagamenti delle rate del mutuo cointestato, effettuati da uno solo dei coniugi in via esclusiva, talvolta sono stati considerati (cfr. sent. n. 18749/2004; sent. n. 10942/2015; ord. n. 10927/2018, che hanno appunto escluso il diritto al rimborso, richiamandosi ai principi di solidarietà matrimoniale) quale adempimento dell’obbligo di contribuzione di cui all’art. 143 c.c. (e, quindi, espressione di quei “doveri di collaborazione nell’interesse della famiglia, solidarietà e assistenza morale e materiale tra i coniugi” sanciti appunto dall’art. 143 c.c.); mentre talaltra sono ricondotti (in questo senso cfr. Cass. sent. n. 12551/2009) alla logica di solidarietà che connota la vita familiare (e, quindi, ad una sorta di gratuità degli esborsi effettuati in costanza di matrimonio).
Il Giudice di legittimità ha precisato che sono invece ripetibili le eventuali attribuzioni successive alla sentenza di separazione, dal momento che in tal caso è senz’altro venuto meno il progetto familiare; la ripetibilità potrà essere fatta valere solo dalla data di separazione e per le somme successivamente pagate (cfr. Cass. n. 1072/2018; Cass. 5385/2023).
Ciò posto, la domanda attorea non può trovare accoglimento perché sfornita dei necessari riscontri probatori.
Nell’accordo di separazione depositato (all. 1 atto di citazione) i coniugi hanno stabilito che “In caso di mancata vendita della casa e allo scadere del termine di sospensione delle rate di mutuo ossia [OMISSIS], per evitare azioni esecutive, entrambi i coniugi provvederanno al pagamento delle future rate di mutuo in misura pari al 50%; a tal fine [OMISSIS], previa comunicazione [OMISSIS] dell’importo della rata in scadenza, entro il giorno ventotto di ogni mese a partire dal giorno [OMISSIS] (la prima rata di mutuo scade il giorno [OMISSIS]), provvederà a versare la somma pari al 50% dell’importo della rata di mutuo in scadenza […] mediante bonifico sulle seguenti coordinate bancarie…” (cfr. accordo di separazione consensuale, lett. G).
In atti non si rinviene la sentenza di separazione e pertanto non è possibile verificare se nella stessa siano state trasfuse le condizioni concordate tra i coniugi; in ogni caso, pur volendo riconoscere la validità di un accordo negoziale con cui i coniugi hanno inteso definire in maniera autonoma le condizioni economiche e patrimoniali della separazione, anche se non formalmente omologato (Cass. n. 18843/2024), le emergenze processuali non consentono di ritenere accertata la sussistenza dei necessari presupposti del diritto esercitato da parte attorea né l’addotto inadempimento del coniuge convenuto.
[OMISSIS] ha omesso, inoltre, di depositare il contratto di mutuo, da cui deriva l’obbligazione di pagamento, e il relativo piano di ammortamento, e non risulta in alcun modo provato l’integrale pagamento da parte [OMISSIS] delle rate in scadenza, che legittimerebbe l’azione di restituzione della quota parte spettante al coniuge inadempiente.
Il criterio di ripartizione dell’onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all’art. 2697 c.c., impone all’attore di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
Deve escludersi, infatti, che la contumacia della convenuta possa equivalere ad una fictio confessio e che alla mancata costituzione della controparte possa applicarsi il principio della non contestazione sancito dell’art. 115 c.p.c. sia sulla base del dato letterale della norma che si riferisce alla sola “parte costituita” sia per consolidata giurisprudenza (cfr. ex plurimis Cass. n. 14623/2009; Cass. n. 22461/2015).»
GIURISPRUDENZA CONFORME:
- Cass. n. 10291/2023 – Natura negoziale degli accordi di separazione consensuale; contenuto necessario e contenuto eventuale
- Cass. Sez. Un. n. 21761/2021 – Controllo “solo esterno” del tribunale sull’accordo di separazione consensuale
- Cass. n. 18843/2024 – Validità dell’accordo negoziale di separazione anche se non formalmente omologato
- Cass. n. 1072/2018 – Ripetibilità delle somme pagate per mutuo cointestato dopo la separazione
- Cass. n. 5385/2023 – Ripetibilità delle attribuzioni successive alla sentenza di separazione
- Cass. n. 4838/2021 – Solidarietà passiva dei cointestatari del mutuo verso la banca ex art. 1854 c.c.
- Cass. sent. n. 18749/2004 – Esclusione del rimborso per rate di mutuo pagate in costanza di matrimonio (solidarietà matrimoniale)
- Cass. sent. n. 10942/2015 – Esclusione del rimborso per rate di mutuo pagate in costanza di matrimonio
- Cass. ord. n. 10927/2018 – Esclusione del rimborso per rate di mutuo pagate in costanza di matrimonio
- Cass. sent. n. 12551/2009 – Rate di mutuo in costanza di matrimonio: logica di solidarietà familiare
- Cass. n. 14623/2009 – Inapplicabilità del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. al convenuto contumace
- Cass. n. 22461/2015 – Contumacia del convenuto e mancata applicazione dell’art. 115 c.p.c.
- Cass. civ. Sez. Un. n. 26972/2008 – Danno non patrimoniale non configurabile in re ipsa; necessità di allegazione e prova
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Tribunale di Crotone, Sezione Civile, sentenza n. 178/2026 depositata il 30 marzo 2026