Trib. Paola, n. 848/2026: accolto il ricorso possessorio con rimozione della ringhiera, inammissibile e infondata la riconvenzionale del condominio.
Un manufatto posto su un passaggio non impedisce del tutto di accedere, ma rende più gravoso ciò che il possessore faceva da sempre. Basta per l’azione di manutenzione del possesso? Il Tribunale di Paola risponde di sì, distinguendo la turbativa dallo spoglio in base agli effetti sulla situazione di fatto e non in base al tipo di condotta. La sentenza decide l’azione di manutenzione del possesso proposta contro un condominio, rappresentato dal proprio amministratore, per una ringhiera apposta su un ponticello. Sullo sfondo restano il decorso del termine annuale, il valore delle dichiarazioni rese da familiari e conoscenti e l’ammissibilità di una riconvenzionale sul pericolo di caduta. Nel possessorio conta la signoria di fatto, non il titolo. L’azione di manutenzione del possesso viene accolta, la riconvenzionale dichiarata inammissibile. Seguono la vicenda, le norme e il ragionamento del giudice.
La vicenda processuale
Il ricorrente, persona fisica, ha agito contro un condominio per ottenere la manutenzione del possesso di un ponticello necessario per accedere al proprio fondo, e della scarpata sottostante, lamentando che nel 2023 il resistente avesse apposto una ringhiera in ferro. Il ricorso è stato depositato nel 2024. Il condominio ha negato il potere di fatto esclusivo del ricorrente, sostenendo che il ponticello costituisca un tratto di una strada vicinale percorsa da tutti i titolari delle proprietà della zona, e ha ipotizzato la natura demaniale del manufatto, che sovrasterebbe un piccolo alveo.
Nella fase sommaria il Tribunale ha deciso con un’ordinanza del 2025, comunicata alle parti e non reclamata nel termine perentorio. Il condominio ha poi chiesto la prosecuzione del giudizio di merito e una consulenza tecnica d’ufficio. Il giudice ha fissato l’udienza, ha rigettato l’istanza di sospensione e, con ordinanza del 2026, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni, osservando che la consulenza non può avere carattere esplorativo e ritenendo la causa matura per la decisione. Le conclusioni sono state rassegnate con note scritte in sostituzione dell’udienza, depositate dal solo ricorrente.
In via subordinata il resistente ha formulato domanda riconvenzionale, chiedendo di accertare lo stato di pericolo derivante dalla rimozione della ringhiera e di condannare il ricorrente alla messa in sicurezza del ponticello.
Le norme e i principi giuridici
Il quadro normativo
Il cuore della controversia è l’art. 1170 c.c., che concede la manutenzione a chi è molestato nel possesso di un immobile, di un diritto reale su un immobile o di un’universalità di mobili, purché l’azione sia proposta entro l’anno dalla turbativa. Il secondo comma richiede un possesso che duri da oltre un anno, continuo e non interrotto, non acquistato violentemente o clandestinamente. Accanto ad esso compare l’art. 1145 c.c., che esclude la tutela possessoria per le cose di cui non si può acquistare la proprietà ma, secondo la giurisprudenza richiamata dal giudice, consente l’azione tra privati anche a chi eserciti su un bene demaniale poteri di fatto suscettibili di concessione.
La sentenza richiama poi l’art. 1168 c.c. a proposito della decadenza, l’art. 1130 c.c. sulle attribuzioni dell’amministratore, l’art. 703, comma 4, c.p.c. per la prosecuzione del merito possessorio e l’art. 36 c.p.c. per la riconvenzionale. L’art. 127 ter c.p.c. serve a chiarire che il giorno di scadenza del termine per le note scritte vale come data di udienza.
Gli istituti giuridici coinvolti
Il primo istituto è la distinzione tra spoglio e molestia. Per Cass. civ. n. 19586/2016 essa riguarda la natura dell’aggressione al possesso, perché lo spoglio incide direttamente sulla cosa mentre la molestia colpisce l’attività di godimento, rendendola disagevole, e la qualificazione concreta resta un apprezzamento del giudice di merito. Cass. civ. n. 1494/2013 aggiunge che la differenza si misura sugli effetti della violazione sulla situazione di fatto e non su astratte tipologie di condotte. Il Tribunale ricorda inoltre, con Cass. civ., sez. II, n. 7480/2015, che l’azione di reintegrazione comprende quella di manutenzione, essendo la turbativa un minus, mentre la sola manutenzione preclude misure di contenuto ripristinatorio.
Sulla turbativa, Cass. Sez. 2, n. 14868/2000 chiarisce che non occorre un’alterazione fisica attuale, bastando una condotta idonea a porre in pericolo o in dubbio il libero esercizio del possesso. L’elemento soggettivo, l’animus turbandi, consiste secondo Cass. civ., Sez. 2, n. 107/2016 nella volontarietà del fatto e nella consapevolezza della sua idoneità a limitare l’esercizio del possesso, senza che rilevi lo scopo specifico di molestare.
Sul versante temporale, il termine annuale decorre dalla turbativa e non dalla conoscenza che ne abbia il possessore, e l’onere di dimostrarne il rispetto, se la decadenza è eccepita, grava su chi agisce (Cass. civ., Sez. II, n. 1146/2003). La decadenza non è però rilevabile d’ufficio e richiede una tempestiva eccezione, come ricorda Cass. n. 8810/2015 a proposito dello spoglio. Quanto al condominio, l’amministratore può essere convenuto per fatti di spoglio o turbativa concernenti le parti comuni senza autorizzazione dell’assemblea, perché la tutela del possesso rientra negli atti conservativi, secondo Cass. Sez. 6-2, n. 20007/2020.
L’azione di manutenzione del possesso e la ringhiera che limita il godimento
Il principio che regge la decisione riguarda la molestia. L’apposizione della ringhiera, osserva il Tribunale, non ha completamente precluso l’accesso alla scarpata sottostante, perché dalle fotografie risulta un piccolo spazio lasciato aperto. Ha però limitato fortemente e reso meno agevole l’attività di manutenzione e pulitura, rendendo difficoltosa anche la risalita del materiale raccolto, come erbacce, rifiuti e arbusti.
Ma serve che l’accesso sia del tutto impedito? No, perché la molestia si rivolge all’attività di godimento e ne rende scomodo l’esercizio. Il giudice richiama Cass. Sez. 2, n. 26787/2018, secondo cui è configurabile la molestia quando la condotta modifica lo stato dei luoghi in modo idoneo a creare un pericolo potenziale per il possesso altrui e a comprimerne in modo apprezzabile le facoltà, come nel caso della porta installata su un muro comune. Qualifica poi l’azione come manutenzione, perché il ricorrente non lamentava tanto l’impedimento all’accesso al ponticello, quanto quello alle attività svolte prima della ringhiera, e perché aveva egli stesso dichiarato di agire per la manutenzione del possesso su un ponte necessario per accedere al fondo. Contano la signoria di fatto e la condotta molesta, non il titolo.
La decisione e il ragionamento della Corte
Il dispositivo conferma l’ordinanza del 2025 e accoglie il ricorso. Il Tribunale ordina al condominio, in persona dell’amministratore, l’immediata cessazione della turbativa mediante rimozione della ringhiera in ferro, a cura e spese del resistente, con ripristino dello status quo ante. La riconvenzionale è dichiarata inammissibile e comunque rigettata, e il condominio è condannato alle spese, liquidate in [OMISSIS] per compenso oltre accessori, con distrazione al difensore del ricorrente.
Il giudice parte dal fatto che il resistente non ha provato elementi decisivi per una ricostruzione diversa da quella dell’ordinanza non reclamata. Ricorda poi che nel possessorio l’esercizio del possesso va provato in concreto, senza desumerlo dal regime del diritto reale corrispondente (Cass. n. 1274/1999), e che è estranea ogni questione sulla legittimità del possesso e sul suo titolo (Cass. n. 8075/2003 e Cass. n. 1040/1998).
Sul termine annuale la data della turbativa indicata dal ricorrente, il 2023, non è mai stata contestata e nessuna decadenza è stata eccepita, sicché il deposito del ricorso nel 2024 rispetta l’anno. Neppure il possesso ultrannuale è contestato, e comunque emerge in modo inequivoco dall’istruttoria e dall’atto di acquisto del 1972.
La prova del potere di fatto poggia anzitutto su una scrittura privata registrata del 1979, con cui le allora proprietarie cedevano, dietro corrispettivo di [OMISSIS], l’occupazione di 40 metri quadrati di terreno al padre del ricorrente perché costruisse un ponticello. Il giudice la considera un elemento indiziario del potere uti dominus. A essa si aggiungono i sommari informatori. Il figlio del ricorrente riferisce di una manutenzione e pulizia dell’area sottostante svolta da sempre, prima dal nonno e poi dal padre, almeno due volte l’anno. Un secondo informatore parla de relato, ma le sue parole trovano riscontro nella scrittura e nelle altre dichiarazioni. Il legame di parentela, ricorda il Tribunale con Cass. n. 25358/2015, non rende di per sé inattendibile il teste.
Le dichiarazioni degli informatori del resistente, invece, risultano contraddittorie. Quello secondo cui la strada era stata cementata e asfaltata è smentito dalle fotografie, che ritraggono una strada sterrata con buche e dislivelli. Lo stesso informatore parla di un cordolo sul lato opposto, nulla dice sul ponte e sulla scarpata e frequentava la zona solo come residenza estiva. La consulenza di parte non è stata confermata dal suo autore e non vale come prova, e la documentazione catastale non dimostra che le particelle coincidano con il terreno della scrittura, oltre a essere irrilevante nel possessorio.
Quanto alla natura della strada, il giudice ritiene indifferente che sia vicinale o demaniale. Richiama Cass. Sez. 2, n. 3831/1985, secondo cui nel possessorio tra privati non occorre accertare se il bene sia comune dei frontisti o demaniale, e Cass. Sez. 2, ord. n. 29746/2024 e Cass. civ. n. 5180/1992, per cui chi esercita di fatto una signoria su un bene demaniale suscettibile di concessione è possessore e può agire. Cita infine Cass. Sez. 6-2, ord. n. 4531/2015 sull’esperibilità dell’azione anche su strada vicinale. Dalle mappe la strada appare interpoderale, utilizzata dai proprietari per raggiungere abitazioni e fondi.
Il resistente deduceva che il ricorrente non avesse partecipato alla messa in sicurezza e avesse manifestato il dissenso solo in sede possessoria. Il Tribunale rileva che il fatto è privo di prova e che in atti figura una missiva del 2023, con cui il ricorrente denunciava alle autorità competenti, a circa tre mesi dalla posa, l’apposizione abusiva della ringhiera. Con Cass. Sez. 2, n. 51/1964 ricorda che il consenso tacito esige circostanze univoche e concludenti, incompatibili con la volontà di far valere il diritto. Sul pericolo di caduta, le fotografie non danno certezza sulla profondità e un informatore ha parlato di una «scarpata dolce».
La riconvenzionale è inammissibile perché l’accertamento dello stato di pericolo non dipende dal titolo dedotto dal ricorrente. Il Tribunale applica l’art. 36 c.p.c. con Cass. civ., Sez. 1, ord. n. 5484/2024, per cui occorre un collegamento oggettivo con la domanda principale, e lo esclude. In ogni caso, anche ritenendola ammissibile, il resistente non ha provato il pericolo né lo strapiombo, e il carrello in legno indicato come restringimento non ostruisce il transito.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con i valori medi del D.M. 147/2022. Il giudice richiama Cass. Sez. 2, ord. n. 30219/2023 sul compenso unitario per la fase istruttoria e di trattazione, dovuto anche in assenza di attività istruttoria.
Per il professionista l’indicazione è duplice. Chi agisce deve provare in concreto atti di manutenzione e il rispetto dell’anno dalla turbativa, senza fare affidamento sul titolo. Chi resiste deve eccepire tempestivamente la decadenza e proporre riconvenzionali collegate al titolo dedotto.
