π LA VICENDA
- Materia: Diritto civile β Contratti
- Oggetto: Buoni postali fruttiferi serie P/Q β Pagamenti scaglionati β Interessi su somme corrisposte in ritardo β Prevalenza condizioni sul titolo
- Normativa: art. 1224 c.c., art. 1282 c.c., d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, D.M. 23 giugno 1997, D.M. 13 giugno 1986, D.L. 19 settembre 1986 n. 556
- Parole chiave: buoni fruttiferi postali, interessi moratori, pagamenti scaglionati, ritardo pagamento, serie P Q
Introduzione
Interessi su somme corrisposte in ritardo per buoni fruttiferi postali: quando lβintermediario paga a scaglioni deve gli interessi sul periodo intermedio. Il Tribunale di Roma ha accolto la domanda dei titolari di buoni fruttiferi postali serie P/Q liquidati in due momenti successivi. Resistente aveva inizialmente corrisposto un importo ridotto, successivamente integrato dopo reclamo. Il Giudice ha condannato al pagamento degli interessi maturati sulle somme dovute nel periodo intercorrente tra i due versamenti. Gli interessi su somme corrisposte in ritardo decorrono dal primo pagamento insufficiente fino al secondo pagamento integrativo. La corresponsione parziale e tardiva delle somme per buoni fruttiferi postali genera un debito di interessi moratori calcolabili giorno per giorno. Il CTU ha quantificato gli interessi sul ritardo tra i due pagamenti in [OMISSIS], somma riconosciuta dal Tribunale.
Massima
βNel formulare il quesito al Consulente, si Γ¨ indicato al medesimo, al fine di verificare se resistente avesse proceduto a liquidare correttamente in favore dei ricorrenti lβimporto dovuto, di attenersi ai (condivisibili) principi enunciati dalla Corte di Cassazione, nella sentenza a Sezioni Unite, n. 13979/2007, secondo i quali Β«nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti; ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva lβemissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime, essendo contrario alla funzione stessa dei buoni postali destinati ad essere emessi in serie, per rispondere a richieste di un numero indeterminato di sottoscrittori che le condizioni alle quali lβamministrazione postale si obbliga possano essere, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore allβatto della sottoscrizione del buonoΒ». Ancora dalla motivazione della pronuncia si desume che Β«le condizioni sottoscritte dai risparmiatori non possono essere unilateralmente modificate da resistente e che per i B.P.F. valgono gli interessi indicati da resistente ai risparmiatori nel momento in cui vengono sottoscritti e non quelli previsti per legge, sicchΓ© le condizioni riportate sui titolo e prospettate al cliente prevalgono sulle disposizioni ministerialiΒ». [β¦]
