Buoni fruttiferi postali prescritti: la mancata consegna del Foglio Informativo non genera responsabilità – Tribunale L’Aquila 2026

📌 LA VICENDA

  • Materia: Diritto civile – Contratti
  • Oggetto: Buoni postali fruttiferi prescritti – Omessa consegna Foglio Informativo Analitico – Rigetto domanda risarcitoria – Onere informativo del sottoscrittore
  • Normativa: art. 2935 c.c., art. 2946 c.c., art. 2002 c.c., art. 3 D.M. 19/12/2000, art. 6 D.M. 19/12/2000, art. 8 D.M. 19/12/2000, art. 2 D.M. 19/12/2000, art. 3 d.lgs. 284/1999, art. 47 Cost.
  • Parole chiave: buoni fruttiferi postali, prescrizione decennale, foglio informativo analitico, responsabilità precontrattuale, onere informativo

Introduzione

Buoni fruttiferi postali prescritti e mancata consegna del Foglio Informativo Analitico: nessuna responsabilità per l’intermediario. Il Tribunale di L’Aquila ha rigettato la domanda risarcitoria del sottoscrittore che lamentava l’omessa consegna del FIA da parte di resistente. I buoni fruttiferi postali sono disciplinati dai decreti ministeriali pubblicati in Gazzetta Ufficiale, fonti accessibili a tutti gli interessati. I risparmiatori hanno l’onere di consultare tali decreti per conoscere scadenza e regime giuridico dei buoni fruttiferi postali, indipendentemente dalla consegna del Foglio Informativo. La mancata consegna del FIA non integra responsabilità precontrattuale né contrattuale. L’obbligo informativo gravante sull’intermediario degrada a mero onere, la cui inosservanza ricade sui sottoscrittori che non si attivano diligentemente. Il nesso causale tra omessa consegna e danno è reciso dalla condotta inerte del risparmiatore.


Massima

“Secondo altro orientamento interpretativo (ex multis sentenza Corte Appello L’Aquila 08/03/2024), a cui questo Giudice ritiene di aderire, esclude che il mancato assolvimento, da parte di resistente, dell’obbligo di consegnare il FIA ai sottoscrittori del BFP, rispetto ai quali poi venga eccepita la non rimborsabilità per maturata prescrizione decennale, possa in alcun modo integrare gli estremi della responsabilità – né precontrattuale, né contrattuale – in capo alla predetta società. A tal riguardo si sostiene che i buoni fruttiferi postali non costituiscono titoli di credito, ma rientrano nella categoria dei documenti di legittimazione (il che significa che ad essi restano estranei i principi di autonomia causale, di incorporazione e di letteralità), la cui funzione, ai sensi dell’art. 2002 cod.civ., è soltanto quella di identificare l’avente diritto alla prestazione o di consentire il trasferimento del diritto senza l’osservanza delle forme proprie della cessione (cfr., ex multis, Cass., Sez. Un., 15 giugno 2007, n. 13979; Cass. 28 febbraio 2018, n. 4761; Cass Sez. Un., 11 febbraio 2019, n. 3963), sicché il rapporto giuridico intercorrente tra l’emittente e i risparmiatori è disciplinato dai decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze (già Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica) ai sensi degli artt. 3 d.lgs. n. 284/1999 e 2 D.M. 19 dicembre 2000, vale a dire da fonti normative idonee a integrare ab externo il contenuto del contratto mediante l’indicazione del prezzo, del taglio, del tasso di interesse, della durata, dell’eventuale importo massimo sottoscrivibile da un unico soggetto nella giornata lavorativa e di ogni altro elemento ritenuto necessario.