Buoni postali dematerializzati cointestati: il cointestatario superstite è legittimato al rimborso integrale a vista senza quietanza degli eredi – Tribunale di Salerno 2026

📌 LA VICENDA

  • Materia: Diritto bancario e finanziario — Titoli di risparmio postale — Procedimento monitorio
  • Oggetto: Rimborso di buoni fruttiferi postali dematerializzati cointestati con clausola “pari facoltà di rimborso” caduti in successione — inapplicabilità art. 187 D.P.R. n. 256/1989 — insussistenza di litisconsorzio necessario — cessazione della materia del contendere per pagamento in sede esecutiva
  • Normativa: art. 187 D.P.R. n. 256/1989; art. 178 D.P.R. n. 156/1973; art. 208 D.P.R. n. 256/1989; art. 203 D.P.R. n. 256/1989; art. 1295 c.c.; art. 102 c.p.c.; art. 645 c.p.c.; D.M. n. 55/2014 agg. D.M. n. 147/2022
  • Giurisprudenza conforme: Elenco completo consultabile in calce all’articolo integrale per abbonati
  • Parole chiave: buoni fruttiferi postali dematerializzati cointestati, clausola pari facoltà rimborso, art. 187 DPR 256/1989 inapplicabile, decreto ingiuntivo buoni postali, litisconsorzio necessario BFP

In tema di buoni fruttiferi postali dematerializzati cointestati recanti la clausola “pari facoltà di rimborso”, il cointestatario superstite è legittimato a ottenere il rimborso integrale del titolo a vista presso l’ufficio postale di emissione, senza che sia necessaria la quietanza congiunta degli aventi diritto né l’espletamento di formalità legate al decesso dell’altro cointestatario, non trovando applicazione – neppure in via analogica – l’art. 187 D.P.R. n. 256/1989, riferito esclusivamente ai libretti di risparmio postale, atteso che la disciplina derogatoria dettata dagli artt. 178 D.P.R. n. 156/1973 e 208 D.P.R. n. 256/1989 prevede la rimborsabilità dei buoni fruttiferi a vista e preclude ogni rinvio alle regole proprie del servizio dei libretti di risparmio; in tal caso non sussiste litisconsorzio necessario con gli altri eredi del cointestatario defunto, restando impregiudicati i rapporti interni tra coeredi ai sensi dell’art. 1295 c.c..

Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, pronunciandosi in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il rimborso di due buoni fruttiferi postali dematerializzati cointestati, dichiara cessata la materia del contendere per intervenuto pagamento in sede esecutiva e revoca il decreto ingiuntivo opposto, condannando tuttavia l’opponente alle spese di lite sulla base della soccombenza virtuale, ritenendo che la pretesa monitoria avrebbe comunque trovato accoglimento nel merito. Il giudice respinge integralmente le eccezioni dell’ente emittente — difetto di litisconsorzio necessario per mancata partecipazione di tutti gli eredi e necessità della quietanza congiunta ex art. 187 D.P.R. n. 256/1989 — confermando che la clausola “pari facoltà di rimborso” attribuisce al possessore del titolo un diritto esercitabile in modo del tutto autonomo, e che l’ufficio postale è tenuto a pagare al richiedente l’importo risultante dal titolo unitamente agli interessi maturati, previa sola verifica dell’identità e presentazione del documento in originale, senza poter esigere alcuna documentazione legata al decesso dell’altro cointestatario.


⚖️ LA SENTENZA COMPLETA AFFRONTA ANCHE:

  • Disciplina derogatoria degli artt. 178 D.P.R. n. 156/1973 e 208 D.P.R. n. 256/1989 rispetto all’art. 203 D.P.R. n. 256/1989 in materia di rimborso dei buoni fruttiferi postali rispetto ai libretti di risparmio postale
  • Distinzione concettuale tra titolarità del credito e legittimazione alla riscossione del buono fruttifero cointestato, con effetti sul regime della solidarietà attiva ex art. 1295 c.c. e sui rapporti interni tra coeredi
  • Presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, con necessità di accordo tra le parti sul profilo storico e sulle conseguenze giuridiche del fatto sopravvenuto
  • Revoca necessaria del decreto ingiuntivo per effetto del pagamento ottenuto in sede esecutiva nel corso del giudizio di opposizione, con conseguente travolgimento della pronuncia monitoria
  • Regolazione delle spese di lite secondo il criterio della soccombenza virtuale in caso di cessazione della materia del contendere, con valutazione dell’originaria fondatezza della pretesa monitoria
  • Ripartizione dell’onere probatorio tra creditore e debitore nel procedimento monitorio avente ad oggetto l’inadempimento di un’obbligazione: prova della fonte del diritto a carico del creditore e allegazione dell’inadempimento; prova del fatto estintivo a carico del debitore