Nel panorama degli strumenti di risparmio, i buoni fruttiferi postali hanno rappresentato per decenni una scelta popolare per molti italiani. Tuttavia, cosa accade quando le informazioni essenziali su questi prodotti finanziari non vengono adeguatamente comunicate al risparmiatore? Una recente sentenza della Corte d’Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto getta luce su questa delicata questione, sollevando importanti interrogativi sugli obblighi di trasparenza e correttezza degli intermediari finanziari. Il caso in esame rivela come la mancata consegna di un semplice foglio informativo possa avere conseguenze significative, portando alla condanna di un colosso come Poste Italiane. Ma quali sono i confini della responsabilità dell’intermediario e quali tutele sono previste per il risparmiatore in simili circostanze?
Per consulenza legale specializzata in materia di diritto bancario e finanziario: Avv. Cosimo Montinaro – Tel. 0832/1827251 – e-mail segreteria@studiomontinaro.it
Per una comprensione completa della vicenda giudiziaria, ti invitiamo a proseguire con la lettura del testo completo.
INDICE
- ESPOSIZIONE DEI FATTI
- NORMATIVA E PRECEDENTI
- DECISIONE DEL CASO E ANALISI
- ESTRATTO DELLA SENTENZA
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ESPOSIZIONE DEI FATTI
Nel settembre 2001, una risparmitatrice acquistò presso un ufficio postale un buono fruttifero postale del valore di 5.000 euro. Nel settembre 2017, recatasi presso lo stesso ufficio per riscuotere il titolo, le fu consigliato di attendere la scadenza nel 2020 per non perdere degli interessi. Tuttavia, quando tornò nel novembre 2018 per incassare il buono, le fu comunicato che il titolo era ormai prescritto dal 7 settembre 2018 e che non aveva più diritto ad alcuna somma.
La cliente contestò tale decisione, sostenendo di non aver mai ricevuto il foglio informativo analitico relativo alle caratteristiche del prodotto al momento della sottoscrizione. Inoltre, dall’esame del buono non era possibile individuare elementi essenziali come la data di scadenza, il numero di serie e i rendimenti.
Dopo aver presentato reclamo a Poste Italiane, che respinse ogni responsabilità, la risparmitatrice decise di agire in giudizio. La sua richiesta era di vedersi risarcito il danno patito, quantificato in 6.750 euro, corrispondente al capitale investito più gli interessi maturati.
Il Tribunale di primo grado rigettò la domanda, ritenendo che la cliente avesse omesso di attivarsi in tempo utile per ottenere informazioni sulla regolamentazione del buono. La sentenza addebitava alla risparmitatrice un deficit di diligenza nella cura dei propri interessi.
NORMATIVA E PRECEDENTI
Il caso in esame si inserisce nel contesto normativo relativo agli obblighi di trasparenza e informazione nel settore finanziario. In particolare, vengono in rilievo:
- Il D.M. del Tesoro del 19 dicembre 2000, che prescriveva la consegna ai sottoscrittori di buoni postali fruttiferi di un foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche del prodotto, inclusi serie di appartenenza, rendimenti e condizioni contrattuali.
- Il D.M. del Tesoro del 29 marzo 2001, che disciplinava specificamente i buoni fruttiferi postali emessi in quel periodo, stabilendo termini di scadenza e prescrizione.
- L’art. 2935 del Codice Civile, secondo cui la prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui si è a conoscenza della possibilità di esercitare il proprio diritto.
- Gli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo, relativi alle pratiche commerciali scorrette e agli obblighi di informazione.
In giurisprudenza, assume particolare rilevanza la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 13979/2007, che ha stabilito il principio secondo cui, nell’ambito del collocamento dei buoni fruttiferi postali, vale solo ciò che è riportato dalle condizioni presenti sul buono stesso.
Inoltre, va menzionata una decisione del 21 marzo 2019 del Collegio di coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario, che ha fornito un’interpretazione specifica sui termini di prescrizione dei buoni fruttiferi postali.
DECISIONE DEL CASO E ANALISI
La Corte d’Appello di Lecce ha accolto l’appello della risparmitatrice, riformando la sentenza di primo grado. I giudici hanno ritenuto fondate le doglianze dell’appellante, focalizzandosi su due aspetti principali:
- Mancata consegna del foglio informativo: La Corte ha rilevato che Poste Italiane non ha fornito prova di aver consegnato alla cliente il foglio informativo previsto dal D.M. del 19 dicembre 2000. Questo documento era essenziale per comprendere le caratteristiche del buono, inclusa la sua scadenza e i termini di prescrizione. La sua mancanza ha pregiudicato la possibilità per la risparmitatrice di conoscere elementi fondamentali del prodotto acquistato.
- Insufficienza delle informazioni sul buono: I giudici hanno osservato che dal titolo cartaceo non erano evincibili dati cruciali come la scadenza o elementi utili a risalire ad essa. La sola dicitura “a termine” è stata ritenuta insufficiente per far ricadere sul risparmiatore l’onere di ricercare autonomamente le condizioni del titolo.
La Corte ha sottolineato che il risparmio postale si rivolge tradizionalmente a un pubblico vasto, composto da una clientela attratta da prodotti semplici che non richiedono specifiche competenze finanziarie. Di conseguenza, gli obblighi informativi in capo a Poste Italiane devono essere adempiuti con particolare rigore, soprattutto riguardo elementi essenziali come scadenza e prescrizione.
I giudici hanno anche dato rilievo a un provvedimento dell’Autorità Garante per il Mercato e la Concorrenza del 18 ottobre 2022, che ha sanzionato Poste Italiane per condotte simili a quelle oggetto della causa, accertando l’omessa o ingannevole formulazione di informazioni essenziali sui buoni fruttiferi postali.
La Corte ha quindi riconosciuto una relazione causale tra la violazione dell’obbligo di informazione da parte di Poste Italiane e la perdita del diritto al rimborso subita dalla risparmitatrice. Ha pertanto condannato Poste Italiane al risarcimento del danno, quantificato in 6.750 euro (capitale più interessi maturati), rivalutato all’attualità per un totale di 7.924,50 euro.