Concorrenza sleale ex art. 2598 c.c.: quando due eventi sportivi simili non si appropriano l’uno dell’altro

Trib. Milano, Sez. Feriale Civile, ord. 28 agosto 2026: rigettata l’inibitoria cautelare, escluso l’atto di concorrenza sleale tra due regate universitarie con format analogo.

Organizzare un evento sportivo simile a uno giΓ  esistente, nella stessa data, costituisce sempre concorrenza sleale? Il Tribunale di Milano risponde negativamente, tracciando un confine netto tra somiglianza di format e appropriazione parassitaria vietata dall’art. 2598, n. 3, c.c.. La vicenda riguarda due regate di canottaggio universitario organizzate a distanza di un anno l’una dall’altra, con sponsor diversi e alcune sovrapposizioni di squadre partecipanti. L’ordinanza offre un principio applicabile a tutte le controversie in materia di concorrenza sleale c.d. pura, dove la linea di demarcazione tra iniziativa lecita e condotta scorretta richiede un vaglio rigoroso degli elementi oggettivi, non bastando la mera analogia di concept o la coincidenza temporale a fondare il fumus boni iuris richiesto per la tutela d’urgenza.

La vicenda processuale

La societΓ  ricorrente, licenziataria di marchi di abbigliamento associati agli sport nautici, aveva organizzato nel settembre 2025 a Torino una regata universitaria di canottaggio con la partecipazione di equipaggi di prestigiosi atenei internazionali, evento che aveva riscosso un notevole successo tale da spingerla a programmarne una seconda edizione per il settembre 2026. Nel frattempo la ricorrente veniva a conoscenza dell’organizzazione, da parte di due societΓ  resistenti, di un evento remiero analogo, previsto nelle stesse date di settembre presso la Darsena di una diversa cittΓ  e sponsorizzato da un noto marchio di abbigliamento.

Ritenendo che l’evento delle resistenti ricalcasse pedissequamente il proprio format – quanto a nome, date, universitΓ  invitate e coinvolgimento di un consulente che aveva collaborato alla prima edizione – la ricorrente ha proposto ricorso ex art. 700 c.p.c., chiedendo l’inibitoria dello svolgimento della manifestazione, assistita da penale, oltre all’obbligo di comunicazione del provvedimento cautelare ai soggetti giΓ  invitati. Le resistenti si sono costituite eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, l’incompetenza della sezione ordinaria in favore della sezione specializzata in materia di imprese e, nel merito, l’insussistenza sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora. Il giudice designato ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di plurimi enti pubblici patrocinanti l’evento e di un consulente terzo, fissando l’udienza per la discussione orale.

Le norme e i principi giuridici

Il quadro normativo

La domanda cautelare si fonda sull’art. 2598, n. 3, c.c., che sanziona quale atto di concorrenza sleale l’utilizzo, da parte dell’imprenditore, di mezzi non conformi ai principi della correttezza professionale, idonei a danneggiare l’altrui azienda. Si tratta della fattispecie residuale, comunemente definita concorrenza sleale c.d. pura, distinta dalle ipotesi tipizzate di confusione e denigrazione previste dai primi due numeri della disposizione. Il Tribunale ha altresΓ¬ fatto applicazione del principio della ragione piΓΉ liquida, richiamando un precedente della Corte di Cassazione secondo cui tale criterio consente di decidere sulla base della questione di piΓΉ agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessitΓ  di esaminare previamente le altre questioni sollevate.

Gli istituti giuridici coinvolti

La concorrenza sleale pura richiede l’accertamento di una condotta di scorrettezza professionale, valutata secondo i parametri della lealtΓ  concorrenziale, e di un danno potenziale a carico del concorrente. Nel caso di specie la ricorrente aveva espressamente riconosciuto di non poter rivendicare alcun diritto esclusivo sul format della regata, incentrando la propria domanda sulla violazione delle regole di correttezza nell’organizzazione di un evento sostanzialmente sovrapponibile. Il giudice ha quindi dovuto operare un confronto analitico tra le due manifestazioni, verificando se le somiglianze lamentate – nome, date, inviti, format – integrassero effettivamente un’appropriazione dell’iniziativa altrui o rientrassero, viceversa, nel fisiologico margine di libertΓ  imprenditoriale nell’organizzazione di eventi dello stesso genere.

Il principio guida: l’insussistenza dell’appropriazione in presenza di differenze oggettive

Il principio affermato dal Tribunale Γ¨ che l’organizzazione di un evento sportivo analogo a uno preesistente, anche in coincidenza temporale, non integra di per sΓ© concorrenza sleale, quando permangono differenze oggettive sostanziali tra le manifestazioni e quando gli elementi di somiglianza lamentati risultano privi di carattere distintivo o esclusivo. Ma quando una somiglianza diventa davvero appropriazione? Il giudice risponde valorizzando la genericitΓ  degli elementi contestati: il nome della competizione, la formula del percorso cittadino, il richiamo mediatico a espressioni comunemente utilizzate per eventi dello stesso genere. Nessuno di questi elementi, isolatamente o nel loro complesso, presenta i caratteri della novitΓ  e dell’esclusivitΓ  necessari a fondare la tutela invocata.

La decisione e il ragionamento della Corte

Il Tribunale ha respinto preliminarmente sia l’eccezione di difetto di giurisdizione, ritenendo che gli enti pubblici coinvolti si fossero limitati a concedere un patrocinio senza esercizio di poteri autoritativi, sia quella di incompetenza per materia, chiarendo che il procedimento, radicato nel periodo feriale, dovesse essere trattato dall’unica sezione allora operativa. Nel merito, applicando il principio della ragione piΓΉ liquida, il giudice ha concentrato l’esame sulla sola questione del fumus boni iuris, ritenendola dirimente e assorbente rispetto al periculum in mora.

Il ragionamento si Γ¨ sviluppato attraverso un confronto puntuale tra le due manifestazioni. Le gare presentavano differenze oggettive quanto a sede, lunghezza del percorso e numero di corsie, elementi giΓ  di per sΓ© idonei a escludere l’appropriazione lamentata. Quanto al nome della competizione, Γ¨ emerso che la stessa ricorrente aveva pubblicato la propria edizione 2025 nel calendario federale con una denominazione diversa, sicchΓ© il termine contestato non costituiva l’unico riferimento identificativo dell’evento originario. Analogamente, il richiamo giornalistico a espressioni evocative di prestigio universitario Γ¨ stato ritenuto comune a tutte le competizioni interateneo, privo di valenza distintiva.

Sul fronte della coincidenza delle date, il Tribunale ha accertato documentalmente che la manifestazione delle resistenti era stata inserita nel calendario federale e resa pubblica prima di quella della ricorrente, escludendo cosΓ¬ una scelta consapevolmente sovrappositiva. Quanto al ruolo del consulente che aveva collaborato a entrambe le edizioni, il giudice ha escluso condotte scorrette, non risultando la data della gara un’informazione riservata, essendo per sua natura destinata a pubblicazione nel calendario remiero federale. Infine, il Tribunale ha escluso qualsiasi effetto pregiudizievole reciproco tra le due manifestazioni, rilevando che le squadre partecipanti non venivano sottratte dall’una all’altra e che il successo mediatico di un evento non appariva idoneo a pregiudicare quello dell’altro. Accertata l’insussistenza del fumus, il ricorso Γ¨ stato integralmente rigettato, con condanna della ricorrente soccombente alla rifusione delle spese di lite in favore di tutte le parti costituite, mentre Γ¨ stata respinta la domanda di responsabilitΓ  aggravata ex art. 96 c.p.c., non ravvisandosi abuso del processo nella mera soccombenza.

Studio Legale Montinaro