Prezzi equi e ragionevoli in materia di telecomunicazioni: quando escludono i patti contrattuali

Trib. Milano, Sez. Feriale Civile, ord. 27 agosto 2026: rigettato il reclamo cautelare, confermata la natura regolamentata dei prezzi equi e ragionevoli nel settore delle reti di comunicazione.

Cosa succede quando un contratto di fornitura all’ingrosso incontra la regolazione pubblica dei prezzi? Il Tribunale di Milano chiarisce che i prezzi equi e ragionevoli previsti dal Codice delle comunicazioni elettroniche costituiscono, a tutti gli effetti, prezzi regolamentati. Ne discende l’inapplicabilitΓ  dei corrispettivi liberamente pattuiti tra le parti nel contratto di fornitura, quando la disciplina di settore ne condiziona l’efficacia a un procedimento di verifica autoritativo. La pronuncia si colloca nel delicato snodo della liberalizzazione della rete infrastrutturale di comunicazioni elettroniche, un tema che investe l’intero settore delle telecomunicazioni all’ingrosso e che interessa da vicino chi opera in materia di diritto bancario e regolazione dei mercati, oltre che i professionisti del contenzioso cautelare.

La vicenda processuale

La controversia origina dalla cessione, perfezionata nel 2024, della rete infrastrutturale di comunicazioni da parte di una primaria societΓ  di telecomunicazioni a favore di un operatore all’ingrosso di nuova costituzione. Contestualmente alla cessione le parti avevano sottoscritto un contratto quadro di fornitura di servizi, contenente una clausola dal meccanismo binario: ove la normativa di settore imponesse prezzi regolamentati, questi ultimi avrebbero prevalso; in assenza di regolamentazione, si sarebbero applicati i corrispettivi negoziati.

La societΓ  cedente ha proposto, in via d’urgenza ex art. 700 c.p.c., domanda diretta a ottenere l’ordine di comunicazione all’AutoritΓ  di settore dei prezzi concordati nel contratto, sostenendo che tali prezzi fossero equi e ragionevoli e che la mancata trasmissione integrasse un inadempimento contrattuale, oltre a un comportamento elusivo della clausola generale anti-abuso. Il Tribunale, con ordinanza del luglio 2026, ha respinto il ricorso cautelare, ritenendo insussistenti sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora. Avverso tale provvedimento la societΓ  ha proposto reclamo, censurando l’interpretazione delle clausole contrattuali e la valutazione del pregiudizio, mentre la controparte ha insistito per la conferma della decisione, sostenendo la natura pienamente regolamentata dei prezzi equi e ragionevoli.

Le norme e i principi giuridici

Il quadro normativo

La disciplina applicabile ruota attorno all’art. 91 del Codice delle comunicazioni elettroniche italiano, come modificato nel 2021, e al corrispondente art. 80 del Codice europeo delle comunicazioni elettroniche. Tali disposizioni impongono all’operatore che gestisce la rete di accesso senza operare nel mercato a valle – il cosiddetto wholesale-only – l’obbligo di applicare prezzi equi e ragionevoli, in luogo del previgente sistema di prezzi orientati al costo e imposti autoritativamente dall’AutoritΓ  di settore. Rileva altresΓ¬ la delibera dell’AutoritΓ  per le garanzie nelle comunicazioni che ha dato attuazione operativa al concetto, introducendo un procedimento di verifica strutturato su criteri puntuali di congruitΓ , predicibilitΓ  e incentivazione degli investimenti.

Gli istituti giuridici coinvolti

Il nodo interpretativo riguarda la distinzione tra prezzo imposto e prezzo regolamentato. Nella prospettazione della reclamante, solo il primo – quantificato autoritativamente dall’AutoritΓ  nel suo ammontare – escluderebbe l’applicazione dei corrispettivi contrattuali; il prezzo equo e ragionevole, rimesso in prima battuta all’autonomia dell’operatore e sottoposto a un mero vaglio esterno di equitΓ , non rientrerebbe in tale nozione. Il Tribunale disattende questa lettura, valorizzando il tenore letterale della clausola contrattuale, che discorre di Β«fees and/or termsΒ» imposti dalla normativa applicabile, dunque non limitati al solo importo tariffario ma estesi alle condizioni nel loro complesso.

Il principio guida: la natura regolamentata dei prezzi equi e ragionevoli

Il principio affermato dal Collegio Γ¨ netto: un prezzo sottoposto a un procedimento di approvazione autoritativa, per quanto originato da una proposta dell’operatore, resta un prezzo regolamentato. Ma cosa distingue davvero un prezzo regolamentato da uno semplicemente sottoposto a un limite esterno? La risposta del Tribunale risiede nell’intensitΓ  del controllo. La delibera dell’AutoritΓ  attribuisce infatti un potere di modifica unilaterale dei listini proposti dall’operatore, ancorato a criteri dettagliati – dalla congruitΓ  rispetto agli obiettivi generali della disciplina di settore, alla coerenza dello spazio economico tra servizi passivi e attivi, fino alla considerazione degli elementi di costo. Un potere che il giudice definisce di Β«forte e pregnante incisivitΓ Β», tale da rendere il prezzo finale, anche quando confermativo della proposta iniziale, comunque frutto di un vaglio autoritativo di conformitΓ .

La decisione e il ragionamento della Corte

Il Collegio ha rigettato il reclamo, ritenendo insussistente il fumus boni iuris. Il ragionamento muove dall’interpretazione sistematica delle clausole contrattuali: l’art. 2 del contratto MSA, letto nella sua interezza, ancora l’applicabilitΓ  dei prezzi negoziati alla sola ipotesi in cui la normativa di settore non disciplini nΓ© i corrispettivi nΓ© le condizioni contrattuali collegate. Il Tribunale ha inoltre escluso che la clausola avesse una funzione meramente transitoria, destinata a esaurirsi con l’entrata a regime del nuovo assetto regolatorio, evidenziando come il dato letterale ne preveda l’operativitΓ  Β«for so long as RegulatedΒ», dunque per l’intera durata della regolamentazione, quale che sia il momento in cui essa interviene nel rapporto contrattuale.

Quanto alla censura relativa all’omesso esame di altre clausole del contratto, il Collegio ne ha rilevato l’irrilevanza, trattandosi di previsioni applicabili ai soli prezzi contrattuali – e non a quelli regolamentati – secondo un rinvio esplicito contenuto nel testo negoziale stesso. Accertata l’insussistenza dell’obbligo di comunicazione dei prezzi contrattuali all’AutoritΓ , ne discende l’insussistenza del lamentato inadempimento e, con essa, il difetto del presupposto cautelare del fumus. Il Tribunale ha ritenuto assorbita, per ragioni di economia processuale, ogni valutazione sul periculum in mora, dichiarandola superflua rispetto all’esito giΓ  raggiunto sul primo profilo. Le spese di lite sono state poste a carico della reclamante soccombente, liquidate ai valori massimi tariffari in ragione della complessitΓ  della controversia.

Studio Legale Montinaro