Il Tribunale di Milano ha emesso nel 2025 una sentenza destinata a fare giurisprudenza in materia di responsabilità degli intermediari finanziari nel collocamento dei buoni postali fruttiferi. La vicenda riguarda una risparmiattrice che aveva sottoscritto nel gennaio 2008 due buoni postali del valore di 5.000 euro ciascuno, scoprendo solo successivamente che si trattava di titoli “a termine” della durata di 18 mesi, già prescritti al momento della richiesta di rimborso. La particolarità del caso risiede nel fatto che il Tribunale, pur confermando l’avvenuta prescrizione del diritto al rimborso, ha riconosciuto il diritto al risarcimento integrale dell’investimento per inadempimento degli obblighi informativi da parte dell’intermediario. La decisione si basa sulla mancata consegna del foglio informativo previsto dalla normativa, contenente le caratteristiche essenziali dell’investimento, tra cui la durata e i termini di prescrizione.
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INDICE
- ESPOSIZIONE DEI FATTI
- NORMATIVA E PRECEDENTI
- DECISIONE DEL CASO E ANALISI
- ESTRATTO DELLA SENTENZA
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ESPOSIZIONE DEI FATTI
La controversia trae origine dalla sottoscrizione di due buoni fruttiferi postali presso un ufficio postale nel gennaio 2008. L’investitrice aveva richiesto l’emissione di titoli che riteneva essere “ordinari” con durata ventennale, ricevendo rassicurazioni in tal senso dall’impiegato postale. I buoni, del valore di 5.000 euro ciascuno, appartenevano in realtà alla serie 1C8, una tipologia “a termine” con scadenza a 18 mesi dalla sottoscrizione. Al momento della richiesta di rimborso, avvenuta diversi anni dopo, l’investitrice scopriva che i titoli erano non solo scaduti ma anche prescritti, avendo superato il termine decennale previsto per l’esercizio del diritto. La particolarità del caso risiede nel fatto che sui titoli non era chiaramente indicata la natura “a termine” degli stessi, e la serie di appartenenza risultava di difficile lettura a causa della sovrapposizione della firma dell’operatore. Inoltre, non era stato consegnato il foglio informativo analitico previsto dalla normativa, contenente le caratteristiche dell’investimento e le informazioni essenziali sulla durata e sui termini di prescrizione. L’investitrice si rivolgeva quindi al Tribunale chiedendo in via principale il rimborso dei buoni e, in subordine, il risarcimento del danno per la condotta illecita dell’intermediario.
NORMATIVA E PRECEDENTI
Il quadro normativo di riferimento si basa principalmente sul Decreto del Ministero del Tesoro del 19 dicembre 2000, che ha introdotto modifiche sostanziali alla disciplina dei buoni fruttiferi postali. In particolare, l’articolo 8 del decreto stabilisce che i diritti dei titolari si prescrivono a favore dell’emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo. Di fondamentale importanza sono anche gli articoli 3 e 6 del medesimo decreto, che impongono specifici obblighi informativi a carico dell’intermediario.
