Buoni Postali a termine prescritti: il risparmio รจ risarcibile se manca il foglio informativo sulla scadenza โ€“ Tribunale di Ivrea, 2025

Introduzione

Il tema dei Buoni Fruttiferi Postali (BFP) e della possibile perdita del capitale investito a causa della prescrizione continua a essere oggetto di numerose controversie giudiziarie in tutta Italia. Rappresentando uno degli strumenti di risparmio piรน diffusi e considerati sicuri, soprattutto per i piccoli risparmiatori con bassa propensione al rischio, i buoni postali hanno attraversato varie fasi di evoluzione normativa che ne hanno modificato caratteristiche e regole. Particolarmente delicata รจ la questione della durata dei buoni a termine e degli obblighi informativi che gravano sullโ€™intermediario al momento della sottoscrizione.

Il Tribunale di Ivrea ha recentemente affrontato un caso emblematico riguardante cinque buoni fruttiferi postali a termine, sottoscritti nel 2001, il cui valore complessivo ammontava a 25.000 euro. Lโ€™investitore, recatosi presso un ufficio postale nel 2022 per ottenerne il rimborso, si era visto negare qualsiasi forma di restituzione sia del capitale che degli interessi maturati, in quanto il diritto al rimborso era considerato ormai prescritto.

Questo ha dato origine a una controversia giudiziaria incentrata sul tema degli obblighi di trasparenza e corretta informazione che devono caratterizzare il rapporto tra lโ€™intermediario finanziario e il risparmiatore, particolarmente quando si tratta di soggetti spesso privi di adeguate conoscenze tecniche in materia finanziaria. La vicenda solleva importanti questioni relative non solo alla disciplina specifica dei buoni postali fruttiferi, ma anche ai principi generali di buona fede, correttezza e trasparenza che devono governare qualsiasi relazione contrattuale, ancor piรน quando questa si caratterizza per unโ€™asimmetria informativa tra le parti.

La sentenza del Tribunale di Ivrea del 2025 rappresenta un importante punto di riferimento nellโ€™evoluzione giurisprudenziale in materia, affrontando il tema della responsabilitร  dellโ€™intermediario per lโ€™inadempimento degli obblighi informativi nella sottoscrizione di buoni postali fruttiferi a termine e stabilendo se tale inadempimento possa dar luogo a un diritto al risarcimento del danno a favore del risparmiatore.

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Indice

  • ESPOSIZIONE DEI FATTI
  • NORMATIVA E PRECEDENTI
  • DECISIONE DEL CASO E ANALISI
  • ESTRATTO DELLA SENTENZA
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ESPOSIZIONE DEI FATTI

La controversia prende avvio dallโ€™acquisto, avvenuto lโ€™11 agosto 2001, di cinque buoni fruttiferi postali a termine della serie โ€œAA2โ€ del valore di 5.000 euro ciascuno, per un totale di 25.000 euro. I buoni in questione erano stati emessi con apposito Decreto Ministeriale del 29 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2001. Sui moduli cartacei dei buoni era indicata la dicitura โ€œbuono postale fruttifero a termineโ€ con lโ€™aggiunta a penna della sigla โ€œAA2โ€, ma senza alcuna specifica indicazione della data di scadenza o del termine di prescrizione.

Secondo quanto previsto dal citato Decreto Ministeriale, i buoni della serie AA2 avevano una durata di sette anni dalla data di emissione e, alla scadenza, avrebbero riconosciuto allโ€™avente diritto, unitamente al capitale, un interesse lordo pari al 40% del capitale sottoscritto. Nel caso specifico, trattandosi di buoni emessi lโ€™11 agosto 2001, la scadenza era fissata allโ€™11 agosto 2008, con conseguente prescrizione del diritto al rimborso in data 12 agosto 2018, essendosi applicato il termine prescrizionale di dieci anni dalla scadenza del titolo, come previsto dallโ€™articolo 8 del D.M. 19 dicembre 2000.

Trascorsi piรน di 20 anni dallโ€™acquisto e quasi 14 dalla scadenza dei buoni, il 22 gennaio 2022, il titolare si รจ recato presso un ufficio postale per richiederne il rimborso. In tale occasione, il funzionario addetto ha riscontrato lโ€™impossibilitร  di procedere al rimborso tanto della sorte capitale quanto della quota interessi, eccependo lโ€™intervenuta prescrizione dei titoli, essendo decorsi piรน di dieci anni dalla loro scadenza.

Nel medesimo giorno, il risparmiatore ha presentato un reclamo sostenendo che i buoni non riportavano indicazioni di scadenza ed erano completamente privi di timbri e tagliandi indicanti il rendimento e la loro durata. La risposta al reclamo, pervenuta il 14 febbraio 2022, non รจ stata favorevole allโ€™investitore: lโ€™intermediario ha confermato lโ€™impossibilitร  di procedere al rimborso, richiamando le disposizioni del D.M. del 29 marzo 2001 (istitutivo della serie AA2) e del D.M. 19 dicembre 2000 (che stabiliva in dieci anni dalla scadenza il termine di prescrizione del diritto al rimborso).

Lโ€™intermediario ha inoltre fatto presente che, a partire dal D.M. 19 dicembre 2000, era stato introdotto lโ€™obbligo di consegnare ai sottoscrittori un Foglio Informativo analitico contenente la descrizione delle principali caratteristiche dellโ€™investimento, tra cui la durata del buono e le modalitร  di rimborso. Ritenendo di aver subito un pregiudizio economico a causa dellโ€™inadempimento degli obblighi informativi da parte dellโ€™intermediario, il risparmiatore ha deciso di intentare unโ€™azione legale dinanzi al Tribunale di Ivrea, chiedendo il risarcimento del danno quantificato in misura pari al capitale investito (25.000 euro), oltre alla rivalutazione monetaria a far data dallโ€™acquisto dei buoni.

NORMATIVA E PRECEDENTI

Il quadro normativo di riferimento per i buoni fruttiferi postali rappresenta un sistema articolato di disposizioni primarie e secondarie, frutto di una progressiva evoluzione legislativa che ha interessato questi strumenti di risparmio. La base normativa si rinviene nellโ€™articolo 2, comma 2, del D.Lgs. 284/1999 (Riordino della Cassa depositi e prestiti), il quale stabilisce che โ€œcon decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottati su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti, sono stabilite le caratteristiche e le altre condizioni dei depositi, dei libretti di risparmio postale, dei buoni fruttiferi postali e degli altri prodotti finanziari, nonchรฉ emanate le norme in materia di pubblicitร , trasparenza e comunicazioni periodiche ai risparmiatori.โ€

In adempimento della delega, il D.M. del 19 dicembre 2000 ha disciplinato diversi aspetti relativi ai buoni fruttiferi postali, tra cui lโ€™emissione per โ€œserieโ€, il prezzo, il taglio, il tasso di interesse, la durata e ogni altro elemento ritenuto necessario. Di particolare rilevanza per il caso in esame รจ lโ€™articolo 3, comma 1, del citato D.M., il quale stabilisce che โ€œper il collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dellโ€™investimento.โ€

Lโ€™articolo 6 del medesimo decreto, rubricato โ€œPubblicitร  e comunicazioni ai risparmiatoriโ€œ, prevede inoltre che lโ€™intermediario โ€œespone nei propri locali aperti al pubblico un avviso sulle condizioni praticate, rinviando a fogli informativi, che saranno consegnati ai sottoscrittori, la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali.โ€ Infine, lโ€™articolo 8 stabilisce che โ€œi diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dellโ€™emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi.โ€

Per quanto concerne specificamente i buoni della serie โ€œAA2โ€ oggetto della controversia, questi sono stati istituiti con il D.M. del 29 marzo 2001, il quale allโ€™articolo 5 prevedeva che โ€œi buoni fruttiferi postali della serie AA2 possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del settimo anno successivo a quello di emissioneโ€ e che โ€œalla scadenza del settimo anno successivo a quello di emissione sarร  riconosciuto allโ€™avente diritto, unitamente al capitale, un interesse lordo pari al 40% del capitale sottoscritto.โ€œ