Trib. Como, I sez. civ. (coll.), ordinanza 13.04.2026: accolto il reclamo, sospesa l’efficacia esecutiva del precetto fondato su clausola risolutiva nulla per vessatorietà.
Stai pagando regolarmente le rate del mutuo. Un altro tuo creditore pignora l’immobile ipotecato a favore della banca. La banca, ricevuto l’avviso ex art. 498 c.p.c., dichiara risolto il contratto di mutuo e ti notifica un precetto per l’intero capitale residuo. È legittimo? No.
Il Tribunale di Como, I sezione civile in composizione collegiale, con l’ordinanza del 13 aprile 2026, sospende l’efficacia esecutiva del precetto notificato da Banco BPM S.p.A. – per essa, quale mandataria, Gardant Liberty Servicing S.p.A. – e lo fa dichiarando nulla per vessatorietà la clausola risolutiva espressa del contratto di mutuo fondiario sulla cui base la banca aveva dichiarato risolto il rapporto. Il tema è di enorme rilevanza pratica: milioni di contratti di mutuo conclusi con consumatori contengono clausole risolutive modellate su schemi simili. Ogni opposizione a precetto o a esecuzione fondata sull’inadempimento contrattuale del mutuatario richiede oggi di verificare, in via preliminare, se la clausola invocata sia valida. La struttura: la vicenda, le norme, il ragionamento del Collegio.
La vicenda processuale
Due coniugi mutuatari della provincia di Como avevano stipulato nel 2010 con una banca – poi confluita in Banco BPM S.p.A. – un contratto di mutuo fondiario con annessa garanzia ipotecaria sull’immobile adibito a prima casa di residenza familiare, per un importo capitale di [OMISSIS]. Il piano di ammortamento era regolarmente in corso.
Nel corso del 2024, un creditore terzo – una società acquirente di crediti deteriorati – aveva avviato una procedura esecutiva immobiliare nei confronti del solo coniuge mutuatario, sulla base di un titolo esecutivo autonomo. Banco BPM S.p.A., avuta notizia dell’esecuzione tramite avviso di intervento ex art. 498 c.p.c., è intervenuta nella procedura nell’estate del 2025 dichiarando risolto di diritto il contratto di mutuo ai sensi dell’art. 9 delle condizioni generali, e facendo valere un credito di [OMISSIS] comprensivo di capitale residuo e rateo interessi. Pochi mesi dopo ha notificato ai due coniugi – entrambi debitori del mutuo, benché la procedura esecutiva del terzo riguardasse il solo marito – un atto di precetto per il medesimo importo.
I mutuatari, entro i termini, hanno proposto opposizione a precetto ex art. 615, co. 1 c.p.c., contestando la vessatorietà della clausola risolutiva, la contrarietà della stessa all’art. 40 TUB e la validità della procura rilasciata a Gardant Liberty Servicing S.p.A. Il giudice di prime cure ha rigettato l’istanza di sospensione per insussistenza del fumus boni iuris. I reclamanti hanno proposto reclamo ex artt. 624, co. 2 e 669 terdecies c.p.c., che il Collegio ha accolto.
Le norme e i principi giuridici
Il quadro normativo
Il cuore della controversia è l’art. 33, co. 1, del d.lgs. n. 206 del 2005 (Codice del Consumo), che sancisce la nullità delle clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. La norma opera indipendentemente dall’elenco grigio di cui al co. 2 dell’art. 33: anche una clausola non espressamente elencata può essere dichiarata nulla se produce questo squilibrio. Il parametro di riferimento per misurare il “significativo squilibrio” è, secondo la consolidata lettura della CGUE (Aziz, C-415/11, 14.03.2013), il diritto dispositivo nazionale: se il contratto colloca il consumatore in una posizione giuridica meno favorevole di quella che avrebbe in assenza della clausola controversa, lo squilibrio è integrato.
Specularmente, l’art. 40, co. 2 TUB fissa una soglia minima inderogabile per la risoluzione del contratto di mutuo fondiario per ritardato pagamento: la banca può invocare questa causa di scioglimento solo quando il ritardo si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive, e solo quando costituisca “ritardato pagamento” nel senso tecnico della norma – ossia quando il pagamento sia effettuato tra il trentesimo e il centottantesimo giorno dalla scadenza della rata. Una clausola che consente la risoluzione per il mancato pagamento di una sola rata è dunque nulla non solo per vessatorietà, ma anche per contrasto con norma imperativa, con conseguente nullità parziale ex art. 1419 c.c.. Il meccanismo dell’art. 1456, co. 2 c.c. – su cui si fonda la clausola risolutiva espressa – presuppone che la dichiarazione di volersi avvalere della clausola intervenga a fronte di un inadempimento contrattualmente rilevante: se la clausola stessa è nulla, la dichiarazione è priva di effetto e il contratto non si scioglie.
Gli istituti giuridici coinvolti
La clausola risolutiva espressa nei contratti bancari di durata è uno strumento che le condizioni generali utilizzano sistematicamente per consentire alla banca di uscire dal rapporto in presenza di eventi – anche non imputabili al debitore – che aumentino il rischio creditizio. Il problema, dal punto di vista consumeristico, è che questo potere unilaterale non trova corrispondenza in alcun diritto di segno opposto riconosciuto al consumatore: è clausola che amplia i rimedi del professionista senza ampliare quelli del cliente, producendo per definizione uno squilibrio.
Sul versante processuale, l’opposizione a precetto ex art. 615, co. 1 c.p.c. consente al debitore di contestare, prima ancora dell’inizio dell’esecuzione, il diritto del creditore di procedere in via esecutiva. Quando il titolo è rappresentato da un contratto di mutuo e il creditore deduce la risoluzione come fonte del suo credito, la validità della clausola risolutiva invocata diventa questione pregiudiziale: se la clausola è nulla, la risoluzione non si è prodotta, il contratto di mutuo è ancora in vigore e il precetto fondato sull’intero capitale residuo è privo di base giuridica.
L’onere della prova della trattativa individuale – unico strumento che la legge riconosce al professionista per sottrarre una clausola al controllo di vessatorietà ex art. 36, co. 2 Cod. Consumo – grava sulla banca in modo integrale. La Cassazione, Sez. 6-2, ordinanza n. 497 del 14 gennaio 2021 ha chiarito che non è sufficiente dimostrare che la clausola sia stata letta o che il suo contenuto sia stato illustrato: occorre provare che sia stata oggetto di una trattativa seria, effettiva e individuale. Una clausola inserita in condizioni generali di contratto allegate al rogito, la cui lettura sia stata “dispensata” dalle parti per essere già nota, non soddisfa questo requisito.
Il principio guida: la banca non può risolvere il mutuo per un pignoramento altrui
Il principio che il Tribunale di Como enuncia con questa ordinanza è di immediata applicabilità a tutti i contratti di mutuo conclusi con consumatori che contengano clausole risolutive modellate sulla sopravvenienza di gravami da parte di terzi. Una clausola che attribuisce alla banca il potere di risolvere di diritto il mutuo fondiario perché un creditore terzo ha pignorato l’immobile ipotecato – a prescindere dal regolare pagamento delle rate da parte del mutuatario – determina a carico del consumatore un significativo squilibrio ai sensi dell’art. 33, co. 1 Cod. Consumo ed è perciò nulla.
Ma cosa succede se la clausola è nulla solo in parte – ad esempio, per la sola ipotesi del pignoramento, ma non per quella dell’inadempimento? Non cambia la conclusione processuale. Se la banca ha invocato espressamente la risoluzione di diritto «ai sensi dell’art. 9 del capitolato delle condizioni generali del contratto», e quella clausola è nulla nella parte applicata, la risoluzione non si è prodotta. Chi dichiara risolto un contratto in forza di una clausola nulla non può poi, nello stesso giudizio, richiedere l’adempimento delle rate arretrate: l’art. 1453, co. 2 c.c. impedisce di passare dalla domanda di risoluzione alla domanda di adempimento una volta che la prima sia stata proposta.
La decisione e il ragionamento del Collegio
Il Collegio ha accolto il reclamo, riformato l’ordinanza di prime cure e sospeso l’efficacia esecutiva del precetto. Il periculum in mora è stato ritenuto in re ipsa: la procedura esecutiva immobiliare avente ad oggetto la prima casa dei reclamanti era già pendente. Le spese sono state rimesse al merito.
Il ragionamento si sviluppa su tre livelli, ciascuno autonomamente sufficiente a reggere la decisione. Il primo attiene alla clausola “pignoramento“: la banca ha dichiarato risolto il contratto dopo aver ricevuto, nell’estate del 2025, l’avviso di intervento nella procedura esecutiva promossa da altro creditore. I reclamanti, in quel momento, stavano ancora pagando le rate. La clausola che consente questa risoluzione colloca il consumatore in una posizione giuridica deteriore rispetto a quella del diritto dispositivo – in cui nessuna norma autorizzerebbe la risoluzione per il solo fatto di un pignoramento altrui – ed è pertanto vessatoria ai sensi dell’art. 33, co. 1 Cod. Consumo.. Il Collegio richiama a sostegno la Corte d’Appello di Venezia n. 2914/2015, che si era espressa in termini analoghi.
Il secondo livello riguarda la clausola “mancato pagamento di una sola rata“: anche questa parte dell’art. 9 è nulla, per contrasto con l’art. 40, co. 2 TUB, che consente alla banca di invocare la risoluzione del contratto di credito fondiario solo dopo almeno sette ritardi di pagamento ciascuno eccedente i trenta giorni. Nel caso di specie, la banca aveva fissato la liquidazione degli interessi alla metà di febbraio del 2025 e aveva dichiarato la risoluzione già nel giugno del 2025: un lasso di tempo incompatibile con il raggiungimento di sette ritardi qualificati nel senso dell’art. 40 TUB, e di gran lunga inferiore al termine di 180 giorni richiesto dalla norma per configurare il mancato pagamento idoneo alla risoluzione.
Il terzo livello – trasversale e assorbente rispetto ai precedenti – riguarda la trattativa individuale. La banca ha dedotto che le condizioni generali erano già note alle parti al momento del rogito e che le stesse avevano dispensato il notaio dalla lettura. Il Collegio disattende l’argomento richiamando la Cassazione, Sez. 6-2, n. 497 del 2021: la mera conoscenza del contenuto delle clausole non equivale a trattativa; la banca che oppone l’eccezione di trattativa individuale deve allegarla e provarla in modo specifico, dimostrando che la clausola contestata è stata effettivamente negoziata tra le parti. Onere rimasto inadempiuto.
L’impatto pratico per l’avvocato che assiste un mutuatario consumatore in fase di opposizione a precetto o a pignoramento immobiliare è immediato. La validità della clausola risolutiva invocata dalla banca va analizzata prima ancora di entrare nel merito dell’inadempimento: se quella clausola è nulla, l’intera architettura del credito vantato dalla banca nel titolo esecutivo cade, il precetto è viziato e la sospensione dell’efficacia esecutiva – con il suo periculum in mora già insito nella pendenza dell’esecuzione sulla prima casa – diventa ragionevolmente ottenibile già in fase cautelare.
