Licenziamento disciplinare e insussistenza del fatto nel Jobs Act: si reintegra anche quando il fatto provato è diverso da quello contestato

Trib. S. Maria Capua Vetere, Sez. Lav., n. 1632/2026: il fatto materialmente accaduto ma radicalmente diverso da quello contestato e privo di rilievo disciplinare integra l’insussistenza ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 23/2015.

Un operatore logistico viene licenziato per aver sottratto un pacco di biscotti e tre bottigliette d’acqua. In giudizio si accerta soltanto il prelievo di una singola bottiglietta, in un reparto dove la gestione dei prodotti di risulta non era regolamentata da alcuna disposizione aziendale chiara. È giusta causa? No: è insussistenza del fatto disciplinarmente rilevante, con conseguente reintegrazione. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione Lavoro, risolve un caso apparentemente minuto ma ricco di implicazioni sistematiche per chi gestisce il licenziamento disciplinare nell’ambito del d.lgs. n. 23/2015, chiarendo il confine tra fatto sussistente ma sproporzionato (tutela indennitaria) e fatto provato in termini così ridotti e privi di antigiuridicità da ricadere nell’area della reintegra attenuata.

La vicenda processuale

Un operatore logistico inquadrato al livello D2 del CCNL dei Servizi Ausiliari-CISAL, addetto al cosiddetto «reparto resi secchi» di una piattaforma logistica della grande distribuzione nella provincia di Caserta, ha subito un licenziamento per giustificato motivo soggettivo con provvedimento del 22 febbraio 2022, a seguito di contestazione disciplinare del 1° febbraio 2022. L’addebito descriveva una duplice condotta appropriativa: il prelievo di un pacco di biscotti dall’area «montaggio rolls» e il prelievo di tre bottigliette d’acqua dalla corsia 405, con consumo di una e trattenimento delle altre due sul carrello. Il rapporto di lavoro era stato instaurato in data 11 febbraio 2019, con contratto a tempo determinato poi trasformato a tempo indeterminato, ricadendo pertanto nell’ambito applicativo del d.lgs. n. 23/2015.

Il lavoratore ha impugnato il licenziamento deducendone in via principale la natura ritorsiva – collegata alla propria iscrizione sindacale e alla nomina quale RSA – e, in subordine, l’insussistenza del fatto e la sproporzione della sanzione. In corso di causa, la società datrice è stata assoggettata a liquidazione giudiziale; il processo è stato interrotto e poi riassunto nei confronti della procedura concorsuale n. 73/2025. Nelle more, un’altra società è subentrata nell’appalto: il lavoratore ne ha chiesto la chiamata in causa, sostenendo l’applicabilità dell’art. 2112 c.c., istanza rigettata per assenza di domanda sostanziale nei confronti del terzo e per difetto dei presupposti dell’art. 111 c.p.c.

Le norme e i principi giuridici

Il quadro normativo

L’art. 3 del d.lgs. n. 23/2015 – il cosiddetto Jobs Act – disciplina le conseguenze del licenziamento disciplinare illegittimo con un sistema binario. Il comma 1 prevede la tutela indennitaria nelle ipotesi in cui non ricorrano gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa; il comma 2 prevede la tutela reintegratoria attenuata nei soli casi in cui sia «direttamente dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto materiale contestato». L’art. 5 l. n. 604/66 mantiene in capo al datore di lavoro l’onere della prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo soggettivo. L’art. 2106 c.c. fonda il potere disciplinare sulla natura contrattuale dell’inadempimento del lavoratore, escludendo qualsiasi potere generalizzato di supremazia.

Gli istituti giuridici coinvolti

Il nodo interpretativo centrale è il confine tra «fatto insussistente» (comma 2, reintegra) e «fatto sussistente ma sproporzionato» (comma 1, tutela indennitaria). La giurisprudenza di legittimità – da Cass. lav. n. 12174/2019 in poi, con conferma di Cass. lav. ord. n. 30469/2023 e ord. n. 4458/2024 – ha chiarito che l’insussistenza del fatto materiale non coincide con la mera mancata verificazione storica dell’episodio, ma ricomprende anche il fatto che, pur accaduto, sia privo di illiceità, offensività o antigiuridicità. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 129/2024, ha aggiunto un ulteriore tassello: quando il fatto contestato sia espressamente punito dalla contrattazione collettiva con sanzione conservativa, esso è «in radice inidoneo a giustificare il licenziamento» e va equiparato all’insussistenza del fatto materiale, con reintegra.

Il principio guida: fatto ridimensionato in giudizio e insussistenza disciplinare

Quando il datore contesta una condotta appropriativa plurima e grave, ma in giudizio viene provata soltanto una frazione marginale di quell’addebito – priva degli elementi qualificanti che ne avevano determinato la contestazione come illecito espulsivo – il fatto non è «sussistente ma sproporzionato»: è un fatto diverso, e quel fatto diverso può essere privo di rilievo disciplinare. Come valutare in concreto questa differenza? Il giudice deve misurare il fatto provato rispetto al fatto contestato nella sua struttura essenziale e nella sua carica offensiva: se ciò che rimane dopo l’istruttoria ha perso gli elementi qualificanti della contestazione originaria, si è nell’area dell’insussistenza – non della sproporzione.

La decisione e il ragionamento del Tribunale

Il giudice del lavoro ha accolto la domanda di reintegrazione, respingendo la qualificazione ritorsiva del licenziamento.

Sul carattere ritorsivo, il Tribunale ha escluso la nullità del recesso: l’istruttoria ha restituito un quadro di conflittualità sindacale documentata, ma non ha consentito di affermare che l’intento di rappresaglia abbia costituito l’unica ragione causale del recesso. L’animus nocendi deve avere efficacia determinativa esclusiva della volontà datoriale, e la presenza di una sequenza di contestazioni disciplinari antecedente alla fase più intensa della conflittualità sindacale impedisce di leggere l’ultima contestazione come episodio isolato e artificiosamente costruito.

Sul fatto disciplinare, l’accertamento istruttorio ha prodotto un esito radicalmente riduttivo rispetto alla contestazione. L’addebito relativo al pacco di biscotti è rimasto del tutto privo di prova testimoniale diretta; quanto all’acqua, risulta accertato soltanto il prelievo di una singola bottiglietta – versione ammessa dallo stesso lavoratore – in un reparto dove, per stessa deposizione testimoniale, la gestione dei prodotti deteriorati era ambigua e nessuna disposizione aziendale scritta disciplinava la condotta dei lavoratori. Il fatto residuale così accertato perde interamente gli elementi qualificanti della contestazione: la pluralità dei beni, la reiterazione della condotta, la violazione di un divieto chiaro e previamente conoscibile, il pregiudizio per la committente.

Il Tribunale ha ricondotto la fattispecie all’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 23/2015, con applicazione della tutela reintegratoria attenuata e ordine di reintegrazione nel posto di lavoro. Le domande aventi contenuto patrimoniale – indennità risarcitoria e accessori – sono state dichiarate improcedibili in questa sede, in quanto soggette alla disciplina concorsuale e all’accertamento del passivo dinanzi al giudice della procedura ai sensi degli artt. 151 e 201 CCII. Le spese di lite sono state integralmente compensate, stante l’esito articolato del giudizio che ha integrato una situazione di sostanziale reciproca soccombenza.

Studio Legale Montinaro