Danni da infiltrazioni e terrazzo a uso esclusivo: la solidarietà vale per l’intero

Cass. civ., Sez. II, n. 11585/2026: il danneggiato può agire per il risarcimento integrale contro ciascun corresponsabile, senza i limiti dell’art. 1126 c.c..

Chi subisce infiltrazioni dall’appartamento sovrastante o dal terrazzo condominiale si trova spesso disorientato davanti a una pluralità di soggetti potenzialmente responsabili: il condominio, il proprietario della terrazza, il conduttore. La domanda pratica è sempre la stessa: posso chiedere il risarcimento integrale a uno solo di loro, o devo frazionare la pretesa? La Cassazione civile, Sez. II, con la sentenza n. 11585/2026, ha dato una risposta definitiva: la solidarietà ex art. 2055 c.c. impone che il danneggiato possa agire per l’intero nei confronti di ciascun corresponsabile. Le frazioni del terzo e dei due terzi previste dall’art. 1126 c.c. operano esclusivamente nei rapporti interni tra i debitori, ai fini del regresso. Per il danneggiato, quelle quote non esistono.

La vicenda processuale

La vicenda ha origine da due episodi di infiltrazioni d’acqua verificatisi in un appartamento della provincia di Latina nel 2005 e nel 2006, entrambi riconducibili all’ostruzione del bocchettone di scarico del terrazzo sovrastante e al malfunzionamento del sistema di scolo dell’edificio. Il proprietario dell’appartamento danneggiato ha convenuto in giudizio il condominio, il proprietario dell’appartamento al piano superiore e il suo conduttore, chiedendo il risarcimento documentato da accertamenti tecnici preventivi.

Il Tribunale di Latina, sezione distaccata di Terracina, con sentenza del 2013, ha condannato il solo condominio, rigettando la domanda nei confronti del proprietario e del conduttore dell’appartamento sovrastante. La Corte d’appello di Roma ha riformato la pronuncia di primo grado, accertando il concorso di responsabilità tra il condominio, il conduttore – nella sua qualità di custode della terrazza – e l’erede del proprietario, e condannandoli in solido al risarcimento complessivo di [OMISSIS].

Il conduttore ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi. Hanno resistito con distinti controricorsi il condominio e il proprietario danneggiato; il proprietario dell’appartamento sovrastante e la compagnia assicuratrice sono rimasti intimati.

Le norme e i principi giuridici

Il quadro normativo

L’art. 2051 c.c. disciplina la responsabilità del custode per i danni cagionati dalle cose in custodia: si tratta di una responsabilità oggettiva, che prescinde da un comportamento colposo e si fonda sul mero nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno, salva la prova del caso fortuito. L’art. 1126 c.c. regola la ripartizione delle spese di riparazione o ricostruzione del lastrico solare o della terrazza a uso esclusivo: un terzo è a carico del titolare dell’uso esclusivo, i restanti due terzi sono posti a carico dei condomini in proporzione al valore del piano o della porzione di piano coperta. L’art. 2055 c.c. prevede la solidarietà nel risarcimento del danno quando quest’ultimo sia imputabile a più soggetti: ciascuno risponde per il tutto, salvo il diritto di regresso.

Gli istituti giuridici coinvolti

Il nodo interpretativo riguarda i rapporti tra la responsabilità civile extracontrattuale e le norme codicistiche sul condominio in materia di ripartizione delle spese. La Cassazione ha chiarito, sin dalle Sezioni Unite n. 9449/2016, che i danni da infiltrazioni derivanti da un lastrico solare o da una terrazza a uso esclusivo appartengono all’ambito della responsabilità civile, non a quello degli obblighi reali condominiali. Da questa qualificazione discende l’applicazione integrale del regime extracontrattuale, incluso l’art. 2055 c.c. sulla solidarietà tra tutti i corresponsabili.

Il principio guida: solidarietà per l’intero e riparto interno ex art. 1126 c.c.

Può il danneggiato da infiltrazioni essere limitato nella sua pretesa risarcitoria dalle quote di ripartizione previste dall’art. 1126 c.c.? La risposta è no. Il principio enunciato dalla Corte è che, in presenza di più titoli di responsabilità extracontrattuale concorrenti – quello del custode ex art. 2051 c.c. e quello del condominio ex art. 1126 c.c. -, il regime di solidarietà imposto dall’art. 2055 c.c. comporta che la domanda del danneggiato vada sempre intesa come volta a conseguire per intero il risarcimento da ciascuno degli obbligati. I limiti del terzo e dei due terzi operano unicamente nei rapporti interni tra i corresponsabili, ove in tal senso sia stata formulata apposita domanda ai fini del regresso.

La decisione e il ragionamento della Corte

La Cassazione ha rigettato tutti e cinque i motivi di ricorso, confermando integralmente la condanna solidale del conduttore.

Il secondo motivo – violazione del contraddittorio per deliberazione anticipata della sentenza – è stato respinto con un ragionamento rigoroso: il ricorrente non aveva depositato alcuno scritto difensivo entro il termine utile, dunque non poteva lamentare la lesione del proprio diritto di difesa per il fatto che il collegio avesse deliberato prima della scadenza formale di tale termine. La sentenza è divenuta conoscibile alle parti solo al momento del deposito, avvenuto successivamente alla scadenza. Un diverso esito si sarebbe avuto solo se il ricorrente avesse depositato tempestivamente la propria memoria, che il collegio avrebbe dovuto esaminare prima della pubblicazione.

Sul terzo motivo – la censura relativa alle risultanze peritali – la Corte ha distinto tra il vizio di travisamento del fatto probatorio in sé (rimediabile esclusivamente con la revocazione per errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c., secondo Cass. SU n. 5792/2024) e la critica alla valutazione logica del materiale istruttorio da parte del giudice di merito, che in cassazione è inammissibile perché si risolve nella richiesta di un diverso apprezzamento del merito.

Sul quarto motivo – il più rilevante dal punto di vista sistematico – la Corte ha enunciato il principio di diritto sopra illustrato, confermando che l’art. 2055 c.c. opera tra soggetti gravati da titoli diversi di responsabilità (custodia del conduttore, obbligo di manutenzione del proprietario, dovere di conservazione del condominio), e che la solidarietà passiva non può essere scalfita dal meccanismo di ripartizione interno previsto dall’art. 1126 c.c.. Sul quinto motivo – la condanna alle spese nei confronti del condominio pur in assenza di una domanda diretta di quest’ultimo nei confronti del ricorrente – la Corte ha precisato che, quando più condebitori solidali si difendono imputando ciascuno la responsabilità esclusiva all’altro, il giudice d’appello che accoglie il gravame dell’unico condannato in primo grado può condannare in solido tutti i convenuti e, valutato l’esito complessivo della lite, ritenere soccombente il condebitore inizialmente assolto anche ai fini delle spese nei confronti del condebitore appellante.

Studio Legale Montinaro