Cointestazione di denaro e donazione indiretta: animus donandi, condizioni e casi

Cointestazione di denaro e donazione indiretta: animus donandi, condizioni e casi

La cointestazione di denaro può costituire una donazione indiretta, ma solo se sussistono determinate condizioni. In particolare, è necessario che la cointestazione sia effettuata con firma e disponibilità disgiunte, che la somma di denaro cointestata sia originariamente appartenuta a uno solo dei cointestatari e che sia presente l’animus donandi, ovvero l’intenzione di arricchire un’altra persona senza corrispettivo.

Animus donandi

L’animus donandi è un elemento essenziale della donazione indiretta. Esso può essere dimostrato attraverso diverse circostanze, quali:

  • Le dichiarazioni rese dalle parti. Le parti possono esprimere esplicitamente la propria volontà di effettuare una donazione.
  • Le relazioni familiari o di affari tra le parti. Le relazioni tra le parti possono far presumere l’esistenza dell’animus donandi.
  • Le circostanze del caso concreto. Le circostanze del caso concreto possono essere rilevanti per la valutazione dell’animus donandi.

Esempi

Cointestazione di conto corrente

La cointestazione di un conto corrente effettuata da un genitore a favore di un figlio può essere interpretata come una donazione indiretta se è presente l’animus donandi. In questo caso, l’animus donandi può essere dimostrato dalle dichiarazioni del genitore, dalle relazioni familiari tra i due e dalla circostanza che il figlio non ha contribuito al versamento del denaro sul conto.

Cointestazione di buoni fruttiferi

La cointestazione di buoni fruttiferi, invece, può essere interpretata come una donazione indiretta anche in assenza di firma disgiunta, a condizione che sia presente l’animus donandi. In questo caso, la donazione indiretta si realizza attraverso il contratto di deposito stipulato con l’istituto postale, che attribuisce al cointestatario non versatore la titolarità del diritto a percepire i frutti del buono.

sentenze della cassazione

Cassazione Civ., Sez. 2, ordinanza n. 4682 del 28/02/2018

L’atto di cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito che risulti essere appartenuta ad uno solo dei contestatari, può essere qualificato come donazione indiretta solo quando sia verificata l’esistenza dell'”animus donandi”, consistente nell’accertamento che il proprietario del denaro non aveva, nel momento della detta cointestazione, altro scopo che quello della liberalità

Cassazione Civ., Sez. 2, sentenza n. 10991 del 09/05/2013

La cointestazione di buoni postali fruttiferi, nella specie operata da un genitore per ripartire fra i figli anticipatamente le proprie sostanze, può configurare, ove sia accertata l’esistenza dell'”animus donandi”, una donazione indiretta, in quanto, attraverso il negozio direttamente concluso con il terzo depositario, la parte che deposita il proprio denaro consegue l’effetto ulteriore di attuare un’attribuzione patrimoniale in favore di colui che ne diventa beneficiario per la corrispondente quota, essendo questi, quale contitolare del titolo nominativo a firma disgiunta, legittimato a fare valere i relativi diritti

conclusione

La cointestazione di denaro può costituire una donazione indiretta, ma è necessario che sussistano determinate condizioni, in particolare l’animus donandi. L’animus donandi può essere dimostrato attraverso diverse circostanze, quali le dichiarazioni rese dalle parti, le relazioni familiari o di affari tra le parti e le circostanze del caso concreto.

Avv. Cosimo Montinaro

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