La prova della cessione dei crediti in blocco: i nuovi oneri alla luce della sentenza 2024 della Cassazione
Nelle operazioni di cartolarizzazione, la cessione in blocco dei crediti rappresenta uno strumento fondamentale per le banche e gli istituti finanziari per rinvigorire la propria liquidità. Tuttavia, una recente sentenza della Corte di Cassazione ha gettato nuova luce sugli oneri probatori che gravano sulla società cessionaria quando intende agire per il recupero di un singolo credito oggetto della cessione in blocco. Scopriamo insieme le implicazioni di questo importante provvedimento e come potrebbe cambiare lo scenario normativo e giurisprudenziale in materia.
INDICE
- La cessione dei crediti in blocco: quadro normativo
- I precedenti giurisprudenziali in materia di onere probatorio
- La sentenza della Cassazione n. 7866/2024
- Massima e ratio decidendi della pronuncia
- Le ricadute operative della sentenza
1. La cessione dei crediti in blocco: quadro normativo
La cessione dei crediti in blocco è disciplinata dall’art. 58 del D.Lgs. 385/1993 (Testo Unico Bancario – TUB), che definisce la “cartolarizzazione dei crediti” come la cessione di crediti pecuniari sia esistenti sia futuri, da parte di una società (la “società cedente“) ad un’altra società (la “società cessionaria” o “veicolo di cartolarizzazione“). Questa operazione consente alla banca o all’istituto finanziario di smobilizzare i crediti, trasferendoli alla società veicolo che a sua volta li cartolarizza emettendo titoli negoziabili.
2. I precedenti giurisprudenziali in materia di onere probatorio
Prima dell’intervento della Corte di Cassazione con la sentenza n. 7866/2024, la giurisprudenza di legittimità si era già espressa in merito all’onere probatorio gravante sulla società cessionaria in ordine all’inclusione di uno specifico credito nell’ambito della cessione in blocco disciplinata dall’art. 58 TUB.
In particolare, con le sentenze nn. 17944/2023 e 9412/2023, la Cassazione aveva chiarito che la sola pubblicazione dell’avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale non esime la cessionaria dall’onere di dimostrare l’effettiva ricomprensione del singolo credito oggetto di controversia nell’operazione di trasferimento. Tale dimostrazione può avvenire tramite l’indicazione puntuale delle caratteristiche del credito ceduto, desumibile dall’avviso pubblicato, oppure attraverso la produzione del contratto di cessione e dei suoi allegati contenenti gli elenchi dei crediti trasferiti.
3. La sentenza della Cassazione n. 7866/2024
Con la recente sentenza n. 7866/2024, la Corte di Cassazione ha ulteriormente rafforzato il proprio orientamento in materia di oneri probatori nella cessione dei crediti in blocco ex art. 58 TUB.
Nel caso di specie, la società veicolo cessionaria aveva fondato la propria legittimazione processuale unicamente sull’avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, senza tuttavia fornire elementi specifici che consentissero di ricondurre con certezza il credito litigioso tra quelli oggetto dell’operazione di cartolarizzazione.
4. Massima e ratio decidendi della pronuncia
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7866/2024, ha statuito che:
“La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall’art. 1264 c.c., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un’operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, dall’onere di dimostrare l’inclusione del credito per cui agisce in detta operazione.“
La ratio sottesa a tale principio risiede nell’esigenza di tutelare il debitore ceduto, consentendogli di verificare l’effettivo trasferimento del proprio debito e, conseguentemente, di contestare la legittimazione processuale del cessionario qualora quest’ultimo non riesca a comprovare in modo puntuale l’avvenuta cessione.
5. Le ricadute operative della sentenza
La sentenza in esame comporta rilevanti ricadute operative per le società veicolo che intendano agire per il recupero di crediti oggetto di cessione in blocco ex art. 58 TUB.
Non sarà più sufficiente invocare la pubblicazione dell’avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale, ma sarà necessario allegare e produrre documentazione specifica (contratto di cessione, elenchi dettagliati dei crediti ceduti, ecc.) che consenta di ricondurre inequivocabilmente il singolo credito controverso nell’ambito dell’operazione di cartolarizzazione.
Tale onere probatorio rafforzato imporrà alle società cessionarie una maggiore attenzione nella gestione e nella conservazione della documentazione relativa alle cessioni di crediti in blocco, al fine di poter prontamente dimostrare, in sede giudiziale, l’inclusione dei singoli crediti oggetto di recupero.
Inoltre, il mancato assolvimento di tale onere comporterà con ogni probabilità la declaratoria di inammissibilità del ricorso o, comunque, l’insuccesso dell’azione giudiziaria intrapresa, con evidenti ricadute negative in termini di mancato recupero del credito.