Trib. Brescia, Sez. III civ., n. 6007/2026: accertata la simulazione di due compravendite dissimulanti donazioni, disposta la collazione fra coeredi con conguaglio in denaro.
La collazione ereditaria delle donazioni indirette dissimulate da atti di compravendita rappresenta uno dei terreni più delicati del contenzioso successorio, perché richiede di accertare la reale volontà delle parti al di là della veste formale prescelta – il Tribunale di Brescia ne offre un’applicazione articolata, che tocca due successioni distinte ma intrecciate, quella dei genitori di una stessa famiglia bresciana. La sentenza risolve congiuntamente due cause riunite riguardanti l’eredità della madre e quella del padre, in cui i figli si contendevano beni immobili, un pacchetto azionario e somme di denaro, parte delle quali erano transitate attraverso operazioni bancarie complesse. Il giudice ha dovuto quindi ricostruire, con l’ausilio di una consulenza tecnica, l’intero patrimonio caduto in successione, individuando le donazioni da collazionare secondo le regole degli art.. 737 e ss. c.c.. Un tema di sicuro interesse per chi si occupa di successioni, poiché chiarisce i rapporti fra simulazione, collazione e prova testimoniale nelle liti fra fratelli.
La vicenda processuale
La controversia origina da due giudizi successivi, poi riuniti, riguardanti le successioni di una coppia di coniugi residenti a Brescia. Alla morte del padre, avvenuta nel 2013 senza testamento, si apriva la successione legittima in favore dei tre figli e, per rappresentazione, dei due nipoti figli del figlio premorto. Due dei figli agivano in giudizio contro la sorella, chiedendo la divisione del patrimonio ereditario paterno, previa collazione di somme di denaro che il defunto le aveva donato per un importo complessivo di circa [OMISSIS], e previo accertamento della natura simulata di un atto di compravendita con cui il padre le aveva alienato una partecipazione azionaria in una società di conceria, sostenendo che tale negozio dissimulasse in realtà una donazione.
La convenuta si costituiva contestando le pretese attoree e proponendo domanda riconvenzionale, sostenendo di non aver mai ricevuto le somme contestate e affermando, a sua volta, che il fratello premorto aveva ricevuto dal padre, in date diverse comprese fra la fine degli anni Settanta e i primi anni Novanta, ingenti donazioni per l’acquisto e la costruzione di due immobili residenziali. Nel frattempo veniva introdotto un secondo giudizio, riunito al primo, riguardante la successione della madre, deceduta anch’essa senza testamento pochi anni prima del marito: in tale causa una delle figlie chiedeva la divisione dell’asse materno e l’accertamento della simulazione di un ulteriore atto con cui la madre aveva alienato al figlio la nuda proprietà di un immobile, riservandosi l’usufrutto, sostenendo trattarsi di una donazione dissimulata sotto forma di contratto di mantenimento vitalizio.
Con sentenza non definitiva, pubblicata nel corso del giudizio, il Tribunale aveva già accertato la natura simulata di due distinti contratti di vitalizio assistenziale stipulati dalla madre in favore di due dei figli, riconoscendo che entrambi dissimulassero donazioni. La causa proseguiva quindi per la determinazione dei valori dei beni caduti in successione e per la definizione dei conti fra i coeredi, previo espletamento di consulenza tecnica d’ufficio finalizzata a ricostruire entrambi i patrimoni ereditari.
Le norme e i principi giuridici
Il quadro normativo
La decisione si fonda sulla disciplina della collazione ereditaria di cui agli art.. 737 e ss. c.c.., e in particolare sull’art. 746 c.c.., che riconosce al donatario la facoltà di scegliere fra collazione in natura e collazione per imputazione, e sull’art. 747 c.c.., secondo cui quest’ultima si effettua avuto riguardo al valore del bene al tempo dell’apertura della successione. Rilevano altresì l’art. 748 c.c.., in tema di rimborso delle spese per migliorie sostenute dal donatario, e l’art. 751 c.c.., applicabile alla collazione di somme di denaro secondo il principio nominalistico. Per la successione materna, il Tribunale richiama anche l’art. 556 c.c.., relativo alla riunione fittizia ai fini del calcolo della legittima, e l’art. 542 c.c.., che determina la quota di riserva spettante ai figli in concorso con il coniuge superstite. Sul versante della simulazione, la sentenza applica l’art. 1417 c.c.., in tema di prova della simulazione da parte dei terzi, e l’art. 782 c.c.., che prescrive la forma pubblica per la donazione.
Gli istituti giuridici coinvolti
Il primo istituto centrale è la distinzione fra collazione e azione di riduzione per lesione di legittima, due rimedi che, pur muovendo entrambi dalla riunione fittizia del patrimonio donato al relictum, perseguono finalità diverse: la collazione mira a ripartire equamente il patrimonio fra coeredi secondo le quote della successione legittima, mentre la riduzione tutela la quota di riserva del legittimario leso. Il Tribunale ha dovuto riqualificare una domanda formulata in modo ambiguo dall’attrice, ravvisando in essa una richiesta di collazione piuttosto che di riduzione, sulla base di elementi sostanziali quali la quota effettivamente rivendicata e le adesioni espresse in corso di causa.
Il secondo istituto riguarda la prova della simulazione nei rapporti fra eredi. La giurisprudenza di legittimità richiamata nella decisione chiarisce che l’erede può beneficiare delle agevolazioni probatorie riservate ai terzi, quali la prova testimoniale e presuntiva, soltanto quando abbia proposto contestualmente all’azione di simulazione anche un’espressa domanda di riduzione della donazione dissimulata; diversamente, opera la disciplina ordinaria della prova della simulazione fra le parti. Nel caso di specie, tuttavia, il Tribunale ha rilevato che l’eventuale inammissibilità della prova per presunzioni non può essere rilevata d’ufficio in assenza di una specifica eccezione di parte.
La collazione delle donazioni dissimulate
Il nucleo della decisione riguarda l’accertamento della simulazione relativa a due distinti negozi: la vendita del pacchetto azionario di una società di conceria e la vendita della nuda proprietà di un immobile con riserva di usufrutto. Ma cosa succede quando il prezzo pattuito in un atto di compravendita viene, di fatto, integralmente restituito al venditore dall’acquirente apparente. In questa ipotesi, ricostruita puntualmente dal Tribunale attraverso l’esame dei movimenti bancari successivi alla stipula, il negozio oneroso perde la propria causa reale, e le parti risultano aver voluto, nei rapporti interni, un negozio donativo, validamente concluso nella forma solenne dell’atto pubblico prescritta per le donazioni, ma soggetto a collazione secondo il valore del bene al momento dell’apertura della successione.
Quanto alle spese per migliorie sostenute dal coerede donatario sull’immobile ricevuto, la Corte ribadisce che il rimborso spettante non deve essere calcolato secondo il criterio dell’arricchimento previsto per il possessore di buona fede, bensì secondo il principio nominalistico proprio del mandatario o del gestore di affari altrui, con esclusione quindi di qualsiasi rivalutazione monetaria dell’esborso sostenuto.
La decisione e il ragionamento della Corte
Il Tribunale ha accolto sostanzialmente le domande attoree in entrambi i giudizi riuniti, pur con significative precisazioni quantitative rispetto alle pretese originarie. Per la successione materna, il giudice ha ricostruito puntualmente sia il patrimonio mobiliare, quantificato sulla base della documentazione bancaria e delle stime peritali, sia quello immobiliare, costituito da tre distinti cespiti oggetto di donazioni dissimulate accertate anche nella precedente sentenza non definitiva. Applicando il criterio della collazione per imputazione, scelto da entrambi i figli donatari in sede di discussione del progetto divisionale, la Corte ha determinato che uno dei figli, avendo ricevuto un valore complessivo superiore alla propria quota, fosse tenuto a restituire agli altri coeredi la relativa eccedenza, oltre interessi legali dalla data di apertura della successione.
Per la successione paterna, il ragionamento si è sviluppato su un piano più complesso, dovendo il Tribunale accertare la reale provenienza di somme di denaro transitate attraverso più conti correnti prima di confluire, in ultima analisi, nel patrimonio della figlia convenuta. Il giudice ha ritenuto provato, sulla base delle conclusioni peritali non efficacemente contrastate dalla consulenza di parte, che la quasi totalità di tali somme fosse riconducibile al defunto, disponendone la collazione. Analogo accertamento ha riguardato il pacchetto azionario, per il quale la Corte ha ravvisato una donazione dissimulata sulla base della circostanza, ritenuta decisiva, che il prezzo versato dall’apparente acquirente fosse stato integralmente restituito attraverso assegni circolari intestati a familiari della stessa, in assenza di qualsiasi giustificazione alternativa.
Sono state invece rigettate, per difetto di prova, le domande riconvenzionali relative a presunte donazioni di importi rilevanti asseritamente ricevute dal fratello premorto, non risultando i relativi documenti debitamente verificati in giudizio né potendo la prova testimoniale supplire alla mancanza di prova scritta, stante i limiti legali di ammissibilità di tale mezzo istruttorio in materia di donazione. Il Tribunale ha infine regolato le reciproche pretese di rimborso per spese anticipate da un coerede in favore del genitore defunto, distinguendo fra le voci prescritte, quelle sfornite di prova e quelle documentalmente accertate, e ha compensato integralmente le spese di lite fra le parti, stante la reciproca soccombenza riscontrata in entrambi i giudizi riuniti, ponendo invece le spese di consulenza tecnica d’ufficio a carico di ciascun erede in proporzione alla propria quota successoria.
