📌 LA VICENDA
- Materia: Diritto delle successioni – Azione di riduzione per lesione di legittima
- Oggetto: Prescrizione eccezione di simulazione – Donazione dissimulata da compravendita
- Normativa: artt. 554, 556, 557, 564 c.c., art. 1417 c.c., art. 2946 c.c.
- Giurisprudenza conforme: Cass. n. 16535/2020, Cass. n. 853/1986, Cass. n. 3795/1975, Cass. n. 8780/1987
- Parole chiave: prescrizione simulazione, donazione dissimulata, azione riduzione, diritto proprio legittimario, riunione fittizia
Il dies a quo del termine di prescrizione dell’eccezione di simulazione varia in rapporto alla posizione del legittimario: se agisce in riduzione per lesione di legittima esercita un diritto proprio e la prescrizione decorre dall’apertura della successione; se agisce per collazione o acquisizione del bene alla massa succede al de cuius e la prescrizione decorre dall’atto simulato.
Tribunale di L’Aquila, sentenza del 2026, dichiarando prescritta l’eccezione di simulazione avanzata dai convenuti. Un figlio aveva agito in riduzione per lesione di legittima contestando donazioni del padre ai germani. I convenuti avevano eccepito che anche l’attore aveva ricevuto un immobile mediante compravendita del 1999 che costituiva donazione dissimulata da includere nella massa ereditaria. L’attore aveva eccepito la prescrizione dell’eccezione di simulazione decorso il termine decennale dalla stipula dell’atto. Il Tribunale ha accolto l’eccezione rilevando che i convenuti non avevano dedotto lesione della loro legittima né proposto domanda di riduzione, ma solo collazione, sicché il termine prescrizionale decorreva dall’atto simulato del 1999 e non dall’apertura della successione del 2019, risultando quindi ampiamente decorso.
⚖️ LA SENTENZA COMPLETA AFFRONTA ANCHE:
- Natura dell’azione di riduzione come azione personale di accertamento costitutivo dotata di retroattività reale, esercitabile dai legittimari prescindendo dalla qualifica di eredi ex artt. 554 e 557 c.c.
- Legittimazione passiva nell’azione di riduzione ai sensi dell’art. 564 c.c., con necessità di convenire i coeredi chiamati all’eredità quali beneficiari delle disposizioni lesive.
- Riunione fittizia della massa ereditaria ex art. 556 c.c. mediante detrazione dei debiti dal relictum e ricomprensione delle donazioni secondo il valore al tempo dell’apertura della successione.
- Distinzione tra diritto proprio del legittimario che si oppone antagonisticamente alla volontà del de cuius e successione dell’erede nella posizione del dante causa ai fini probatori e prescrittivi.
- Regime probatorio favorevole ex art. 1417 c.c. per il legittimario che agisce in riduzione opponendosi alle disposizioni lesive come qualsiasi terzo rispetto alla simulazione.
- Onere della prova delle migliorie e spese sostenute sul bene donato gravante sul donatario che ne chieda la detrazione dal valore ex art. 556 c.c., con necessità di documentazione effettiva.
- Irripetibilità del pagamento spontaneo di debito altrui da parte del terzo ex artt. 1180 e 2034 c.c., con esclusione della surrogazione legale e ammissibilità solo dell’azione di arricchimento ex art. 2041 c.c.
- Ordine cronologico inverso di riduzione delle donazioni ex art. 559 c.c., partendo dall’ultima e risalendo alle anteriori, con restituzione per equivalente quando il valore eccede la lesione.
