Quando l’Agenzia delle Entrate-Riscossione notifica un pignoramento speciale su un conto corrente bancario, molti contribuenti si chiedono fino a quando il vincolo resterà efficace e quali somme potranno essere effettivamente aggredite. La questione diventa ancora più delicata quando sul conto continuano ad arrivare accrediti dopo la notifica dell’atto di pignoramento: questi nuovi importi possono essere bloccati dall’agente della riscossione oppure restano al sicuro?
La Cassazione ha affrontato nel 2025 una controversia particolarmente significativa che ha permesso di fare chiarezza su un aspetto fondamentale del pignoramento presso terzi ex articolo 72 bis del DPR 602/1973. Al centro della vicenda vi era una società cooperativa che aveva subito il pignoramento di un conto corrente bancario per debiti tributari. La banca terza pignorata aveva trattenuto e versato all’agente della riscossione non soltanto le somme già presenti al momento della notifica dell’atto, ma anche quelle sopraggiunte successivamente sul conto corrente. La società debitrice aveva contestato questa condotta in giudizio, sostenendo che il vincolo non potesse estendersi agli accrediti successivi al primo pagamento già effettuato.
Il caso solleva interrogativi di rilevanza pratica enorme per migliaia di contribuenti e imprese che si trovano quotidianamente a confrontarsi con procedure esecutive tributarie. Capire se il vincolo di custodia imposto al terzo pignorato si estenda anche ai crediti che maturano dopo il pignoramento e, soprattutto, entro quali limiti temporali questo vincolo operi, significa poter pianificare con maggiore consapevolezza la gestione della propria liquidità durante una procedura esecutiva.
La vicenda ha attraversato tutti i gradi di giudizio con esiti inizialmente favorevoli al debitore, ma la Suprema Corte ha ribaltato completamente l’orientamento dei giudici di merito, stabilendo un principio di diritto destinato a segnare la disciplina del pignoramento esattoriale. La sentenza spiega infatti con precisione che il termine di sessanta giorni previsto dalla norma per il pagamento dei crediti esigibili al momento del pignoramento ha una funzione che potrebbe definirsi di attribuzione di uno spatium deliberandi, ossia di un margine temporale entro il quale verificare la posizione del debitore esecutato e valutare quali somme risultino effettivamente aggredibili.
Ma cosa succede esattamente quando sul conto corrente pignorato continuano ad arrivare bonifici, accrediti di stipendi o altre somme nei giorni successivi alla notifica? Il terzo pignorato deve versare tutto all’agente della riscossione oppure soltanto quanto esisteva al momento iniziale? E soprattutto, per quanto tempo dura questo obbligo? La risposta della Cassazione tocca profili di diritto processuale esecutivo di fondamentale importanza e incide concretamente sulle strategie difensive che debitori e terzi possono adottare quando si trovano coinvolti in una procedura di riscossione coattiva mediante pignoramento speciale.
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Avv. Cosimo Montinaro – segreteria@studiomontinaro.it
INDICE
- ESPOSIZIONE DEI FATTI
- NORMATIVA E PRECEDENTI
- DECISIONE DEL CASO E ANALISI
- ESTRATTO DELLA SENTENZA
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ESPOSIZIONE DEI FATTI
La vicenda trae origine da un’azione giudiziaria promossa da una società cooperativa nei confronti di un istituto di credito. La cooperativa aveva subito il pignoramento del proprio conto corrente bancario da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, in esecuzione di un credito tributario rimasto insoluto. L’oggetto specifico del pignoramento era costituito da alcuni importi dovuti alla debitrice e versati sul conto corrente intestato alla società presso la banca convenuta.
La peculiarità del caso risiedeva nella circostanza che tali versamenti erano pervenuti sul conto dopo il pagamento già effettuato delle somme esistenti al momento della notificazione dell’atto di pignoramento. In altri termini, la banca aveva già provveduto a pagare all’agente della riscossione le somme che si trovavano sul conto quando era stato notificato il pignoramento, ma successivamente erano sopraggiunti altri accrediti che la banca aveva ritenuto ugualmente vincolati e quindi aveva nuovamente trattenuto e versato. Inoltre, la banca aveva segnalato queste somme alla Centrale dei Rischi della Banca d’Italia come oggetto di esposizione debitoria conseguente al versamento all’Agenzia delle Entrate-Riscossione di quelle somme.
La società cooperativa aveva quindi agito in giudizio chiedendo l’accertamento dell’illegittimità della condotta posta in essere dalla banca. Secondo la prospettazione della parte attrice, una volta che il terzo pignorato aveva già adempiuto all’obbligo di pagare le somme esistenti sul conto al momento della notifica del pignoramento, non avrebbe dovuto trattenere né versare all’agente della riscossione anche i successivi accrediti sopraggiunti dopo tale primo pagamento. La società sosteneva in sostanza che il vincolo di custodia dovesse limitarsi esclusivamente ai crediti già esistenti e non potesse in alcun modo estendersi a quelli maturati successivamente, nemmeno se sopraggiunti a breve distanza temporale.
Il Tribunale di Udine aveva accolto la domanda della cooperativa, riconoscendo le ragioni della parte attrice e condannando conseguentemente la banca. I giudici di primo grado avevano ritenuto che il pignoramento speciale esattoriale non potesse estendere i propri effetti oltre i crediti esistenti al momento della notifica e che quindi la banca avesse agito illegittimamente trattenendo e versando anche gli accrediti successivi. La Corte d’Appello di Trieste confermava la decisione di primo grado, respingendo quindi le ragioni della banca e ritenendo corretta l’interpretazione secondo cui il vincolo dovesse cessare dopo il primo pagamento delle somme inizialmente presenti sul conto.
Avverso la sentenza della Corte d’Appello, l’istituto di credito proponeva ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. La banca denunciava la violazione e falsa applicazione dell’articolo 72 bis del DPR 602 del 1973 in relazione all’articolo 360 numero 3 del codice di procedura civile. Il ricorso contestava radicalmente l’interpretazione offerta dai giudici di merito, sostenendo invece che la disciplina del pignoramento speciale dovesse essere letta nel senso di ritenere soggetti al vincolo di custodia non soltanto i crediti già esistenti al momento della notifica dell’atto, ma anche quelli che fossero sopraggiunti successivamente in base al rapporto di conto corrente sottostante, almeno entro il termine dei sessanta giorni previsto dalla norma.
La società cooperativa resisteva con controricorso, difendendo l’impostazione accolta dai giudici di merito e sostenendo che l’estensione del vincolo anche ai crediti maturati dopo il primo pagamento effettuato dal terzo fosse contra legem e priva di fondamento normativo. La controversia veniva quindi rimessa alla decisione della Suprema Corte per la valutazione definitiva sulla corretta interpretazione dell’articolo 72 bis e sui limiti temporali di efficacia del pignoramento speciale esattoriale quando ha ad oggetto un rapporto di conto corrente bancario.
NORMATIVA E PRECEDENTI
Il pignoramento speciale di crediti da parte dell’agente della riscossione nei confronti del debitore iscritto nei ruoli esattoriali è disciplinato espressamente dagli articoli 72 e seguenti del DPR 29 settembre 1973 numero 602. Questa normativa, che costituisce il testo unico in materia di versamenti e di riscossione, prevede una procedura semplificata e accelerata rispetto al pignoramento ordinario disciplinato dal codice di procedura civile.
L’articolo 72 nella sua formulazione attuale stabilisce che l’atto di pignoramento di fitti o pigioni dovute da terzi al debitore iscritto a ruolo o ai coobbligati contiene, in luogo della citazione di cui al numero 4 dell’articolo 543 del codice di procedura civile, l’ordine all’affittuario o all’inquilino di pagare direttamente al concessionario i fitti e le pigioni scaduti e non corrisposti entro il termine di quindici giorni dalla notifica ed i fitti e le pigioni a scadere alle rispettive scadenze fino a concorrenza del credito per cui il concessionario procede. Nel caso di inottemperanza all’ordine di pagamento si procede, previa citazione del terzo intimato e del debitore, secondo le norme del codice di procedura civile.
Ancora più rilevante per la questione oggetto della sentenza è l’articolo 72 bis, introdotto per estendere la disciplina semplificata anche al pignoramento dei crediti verso terzi diversi da quelli derivanti da locazione. La norma prevede infatti che, salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dall’articolo 545 commi quinto, quinto e sesto del codice di procedura civile e dall’articolo 72 ter del presente decreto, l’atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all’articolo 543 comma secondo numero 4 dello stesso codice di procedura civile e dall’articolo 72 ter del presente decreto, l’ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario fino a concorrenza del credito per cui si procede.
La disposizione articola poi le modalità e i termini di questo pagamento diretto. Per quanto riguarda specificamente i termini, l’articolo 72 bis stabilisce che nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica, il pagamento deve avvenire. Per le rispettive scadenze invece, per le restanti somme che divengono esigibili successivamente. La norma specifica inoltre che l’atto può essere redatto anche da dipendenti dell’agente della riscossione procedente non abilitati all’esercizio di funzioni di ufficiale della riscossione e, in tal caso, reca l’indicazione a stampa dello stesso agente della riscossione.
La Cassazione ha elaborato nel corso degli anni una giurisprudenza consolidata sull’interpretazione di queste disposizioni. In particolare, con la sentenza numero 2857 del 13 febbraio 2015 e con la sentenza numero 26830 del 14 novembre 2017, la Suprema Corte aveva già affermato che la speciale forma di pignoramento prevista dall’articolo 72 bis del DPR 602 del 1973, pur svolgendosi in via stragiudiziale in mancanza di opposizioni delle parti, dà comunque luogo ad un vero e proprio processo esecutivo per espropriazione di crediti presso terzi, differenziandosi dalla procedura ordinaria essenzialmente per la possibilità del creditore di ordinare direttamente al terzo il pagamento delle somme pignorate.
Ancora più rilevante è la sentenza numero 20294 del 4 ottobre 2011, nella quale la Cassazione aveva precisato che in tema di procedura di riscossione coattiva a mezzo ruolo, l’ordine di pagamento diretto rivolto dall’agente della riscossione ai sensi dell’articolo 72 bis del DPR 29 settembre 1973 numero 602 configura un pignoramento in forma speciale che inizia con la notificazione dell’atto al debitore esecutato e al terzo pignorato, per l’effetto assoggettato agli obblighi del custode ex articolo 546 del codice di procedura civile, e si completa con il pagamento da parte di quest’ultimo.
Particolarmente significativa è anche l’Ordinanza numero 26549 del 30 settembre 2021 della Sezione Sesta Terza della Cassazione, che aveva affrontato in modo organico la natura processuale dell’azione esecutiva posta in essere con il pignoramento speciale in questione. In quella pronuncia i giudici di legittimità avevano chiarito che, in generale, la speciale forma di pignoramento prevista dall’articolo 72 bis del DPR numero 602 del 1973 pur svolgendosi in via stragiudiziale in mancanza di opposizioni delle parti dà comunque luogo ad un vero e proprio processo esecutivo per espropriazione di crediti presso terzi differenziandosi dalla procedura ordinaria essenzialmente per la possibilità del creditore di ordinare direttamente al terzo il pagamento delle somme pignorate a tale procedura si applica quindi nei limiti della compatibilità la disciplina ordinaria del processo esecutivo.
Quanto alla durata degli effetti del pignoramento e al vincolo di custodia, la giurisprudenza aveva già avuto modo di affermare che qualora l’ordine di pagamento abbia ad oggetto crediti dovuti in forza di un rapporto esistente ma non ancora esigibili, il pagamento ad opera del terzo delle somme già maturate alla data di notificazione dell’ordine tiene luogo dell’assegnazione del credito pignorato anche con riguardo alle somme dovute dal terzo alle scadenze successive permanendo la legittimazione dell’agente della riscossione alla percezione delle stesse fino a concorrenza del credito azionato. Le sentenze numero 2857 del 2015, numero 26830 del 2017 e la sentenza numero 20294 del 2011 avevano quindi già posto le basi interpretative che la pronuncia in esame avrebbe ulteriormente sviluppato e sistematizzato, chiarendo definitivamente anche il profilo temporale della persistenza del vincolo.
DECISIONE DEL CASO E ANALISI
La Cassazione ha accolto il ricorso proposto dalla banca, cassando la sentenza impugnata e decidendo nel merito con il rigetto delle domande avanzate dalla società cooperativa. La decisione si articola in un percorso argomentativo particolarmente articolato che ha affrontato in modo sistematico tutti i profili problematici sollevati dalla controversia, ribaltando completamente l’orientamento espresso dai giudici di merito.
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