Una vicenda drammatica che solleva interrogativi fondamentali sulla responsabilità del medico radiologo quando si trova di fronte a quello che tecnicamente viene definito reperto occasionale. Può un professionista sanitario limitarsi a esaminare esclusivamente il distretto anatomico per cui è stato richiesto l’esame diagnostico, oppure è tenuto a valutare con attenzione tutte le immagini acquisite durante l’indagine strumentale? La questione non è meramente accademica, perché dalla risposta dipendono concrete conseguenze sia sul piano della responsabilità professionale che su quello della tutela della salute dei pazienti.
La vicenda che ha portato alla pronuncia del Tribunale di Genova ha al centro un uomo che si era sottoposto a una risonanza magnetica della colonna vertebrale per indagare persistenti dolori ossei diffusi. L’esame era stato eseguito presso una struttura diagnostica privata e il referto, redatto da un medico specialista in radiodiagnostica, aveva posto diagnosi di una diffusa osteoartrosi con degenerazione ed erniazione di alcuni dischi intersomatici. Un quadro clinico coerente con la sintomatologia lamentata dal paziente e apparentemente esaustivo rispetto alla richiesta del medico curante.
Tuttavia, quasi due anni dopo quella risonanza magnetica, durante un’ecografia addominale eseguita per altre ragioni, emergeva un quadro completamente diverso e drammatico. Veniva infatti individuata una voluminosa lesione neoformativa a carico del rene destro, con caratteristiche altamente sospette per malignità. Gli accertamenti successivi confermavano purtroppo la diagnosi più infausta: si trattava di un carcinoma renale già in fase avanzata, con diffuse metastasi a distanza che compromettevano irreversibilmente la prognosi.
I familiari del paziente, dopo il decesso avvenuto pochi mesi dopo la scoperta della neoplasia, decidevano di approfondire la vicenda e facevano riesaminare le immagini della risonanza magnetica eseguita due anni prima. L’esito di questa verifica risultava sconcertante: la massa tumorale era già presente e ben visibile nelle scansioni acquisite all’epoca, ma il medico refertatore non l’aveva segnalata. Si configurava quindi un classico caso di errore diagnostico per omessa lettura di un reperto radiologico che avrebbe potuto condurre a una diagnosi precoce e, potenzialmente, a un esito terapeutico diverso.
La questione giuridica centrale che il Tribunale è stato chiamato a dirimere riguarda proprio l’estensione dell’obbligo di diligenza del radiologo. Il professionista può limitarsi a esaminare solo la zona anatomica espressamente indicata nella richiesta di esame, oppure deve estendere la propria attenzione a tutte le strutture anatomiche comunque visualizzate nelle immagini acquisite? E in caso di omissione, quale grado di colpa è configurabile e chi ne deve rispondere? La sentenza offre risposte chiare e di grande rilevanza pratica per l’intera categoria professionale e per le strutture sanitarie.
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Avv. Cosimo Montinaro – segreteria@studiomontinaro.it
INDICE
- ESPOSIZIONE DEI FATTI
- NORMATIVA E PRECEDENTI
- DECISIONE DEL CASO E ANALISI
- ESTRATTO DELLA SENTENZA
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ESPOSIZIONE DEI FATTI
La vicenda processuale trae origine da un episodio che si colloca nel novembre del 2018, quando un uomo di circa sessant’anni si rivolgeva al proprio medico curante lamentando persistenti dolori ossei diffusi che compromettevano significativamente la qualità della sua vita quotidiana. Il medico di base, dopo una prima valutazione clinica, riteneva opportuno approfondire la situazione con un esame strumentale di secondo livello e prescriveva quindi una risonanza magnetica della colonna cervicale e della colonna lombosacrale, senza mezzo di contrasto, con indicazione diagnostica di spondiloartrosi e discopatie.
Il paziente si sottoponeva all’esame presso una struttura diagnostica privata che operava nel territorio genovese. La risonanza magnetica veniva regolarmente eseguita e le immagini acquisite dal tecnico di radiologia mostravano, come di consueto in questo tipo di indagini, un campo visivo piuttosto ampio che comprendeva non solo le strutture vertebrali oggetto di indagine specifica, ma anche parte della regione addominale alta. Si trattava di una prassi del tutto normale, in quanto il tecnico aveva acquisito immagini a largo campo di vista per garantire una migliore visualizzazione dell’intera colonna vertebrale.
Il medico radiologo incaricato della refertazione esaminava le scansioni e redigeva un referto che descriveva accuratamente le alterazioni a carico della colonna vertebrale. Veniva documentata la presenza di spondilosi osteofitosica marginosomatica a vari livelli, manifestazioni artrosiche posteriori con stenosi del canale spinale, artropatia interapofisaria diffusa, e modificazioni degenerative dei dischi intersomatici con riduzione di spessore e debordi circonferenziali. Il quadro descritto era perfettamente coerente con la sintomatologia dolorosa del paziente e con il sospetto diagnostico formulato dal medico richiedente. Il referto appariva quindi completo ed esaustivo rispetto all’indicazione clinica fornita.
La vita del paziente proseguiva normalmente per quasi due anni. I dolori alla colonna vertebrale venivano gestiti con terapie conservative e il paziente non aveva motivo di sospettare che nel suo organismo si stesse sviluppando una patologia ben più grave e insidiosa. Fu solo nell’ottobre del 2020, quando il paziente iniziò a lamentare dolori al fianco destro di natura diversa rispetto a quelli vertebrali, che venne eseguita un’ecografia addominale presso il Servizio Sanitario Nazionale.
L’esito di questa ecografia fu dirompente e drammatico. Veniva infatti evidenziata la presenza di una voluminosa lesione neoformativa a carattere fortemente sospetto per malignità, localizzata a livello del polo superiore e mediale del rene destro, con probabile coinvolgimento infiltrativo dei vasi sanguigni. Il quadro era talmente preoccupante da richiedere immediati approfondimenti diagnostici. Una successiva tomografia computerizzata confermava non solo la presenza della neoformazione renale, ma rivelava un quadro ancora più grave: la malattia tumorale si era già diffusa con multiple metastasi a carico del rene controlaterale, dei surreni, dei polmoni, dei linfonodi, delle ossa e dei muscoli.
Gli esami istologici successivi confermavano la diagnosi di carcinoma renale indifferenziato, una forma particolarmente aggressiva di tumore. Nonostante l’avvio immediato di una terapia chemioterapica sistemica di prima linea, le condizioni del paziente peggioravano rapidamente. Nel giro di pochi mesi si rendeva necessario un ricovero ospedaliero per gestire la progressione della malattia e i sintomi ad essa correlati, tra cui un dolore osseo difficilmente controllabile dalla terapia farmacologica. Veniva quindi eseguito un trattamento radioterapico palliativo sul rachide lombosacrale e, dopo l’attivazione dell’assistenza domiciliare per le cure palliative, il paziente veniva dimesso al domicilio, dove decedeva pochi giorni dopo.
NORMATIVA E PRECEDENTI
La controversia si inserisce nel complesso sistema normativo che regola la responsabilità sanitaria in Italia, un ambito che ha subito profonde modifiche negli ultimi anni con l’introduzione della cosiddetta Legge Gelli-Bianco. Il quadro normativo di riferimento è costituito principalmente dagli articoli 1218, 1228 e 2043 del codice civile, oltre che dalle disposizioni specifiche contenute nella Legge 8 marzo 2017, n. 24, che ha innovato significativamente la disciplina della responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.
L’articolo 2043 del codice civile costituisce la norma cardine in materia di responsabilità extracontrattuale e stabilisce il principio generale secondo cui qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. Questa disposizione trova applicazione nei rapporti tra il professionista sanitario e i terzi danneggiati, quali ad esempio i congiunti della vittima che agiscono iure proprio per ottenere il ristoro del danno da perdita del rapporto parentale.
L’articolo 1218 del codice civile disciplina invece la responsabilità contrattuale e trova applicazione quando esiste un rapporto obbligatorio preesistente tra il creditore della prestazione e il debitore inadempiente. Nel contesto sanitario, questa norma regola i rapporti tra il paziente e la struttura sanitaria presso cui si è rivolto per ricevere le cure. L’articolo 1228 del codice civile completa il quadro stabilendo che il debitore che nell’adempimento dell’obbligazione si avvale dell’opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro, principio che fonda la responsabilità della struttura sanitaria per l’operato dei medici di cui si avvale.
La Legge n. 24 del 2017, comunemente nota come Legge Gelli-Bianco, ha introdotto importanti innovazioni in materia di responsabilità sanitaria. In particolare, l’articolo 7 della legge ha chiarito la natura extracontrattuale della responsabilità del singolo esercente la professione sanitaria anche nei confronti del paziente con cui non ha stipulato direttamente un contratto, qualificando come contrattuale solo la responsabilità della struttura sanitaria. Questa distinzione ha importanti riflessi sul piano processuale e sostanziale, incidendo in particolare sul regime della prescrizione e sull’onere della prova.
Un aspetto particolarmente rilevante della normativa riguarda il tema della colpa professionale e il suo rapporto con le linee guida e le buone pratiche clinico-assistenziali. L’articolo 5 della Legge Gelli-Bianco ha introdotto una graduazione della responsabilità del sanitario in relazione al rispetto delle raccomandazioni previste dalle linee guida, ma ha anche chiarito che tale graduazione opera principalmente sul piano della responsabilità penale, mentre in ambito civilistico il medico continua a rispondere anche per colpa lieve, salvo le ipotesi previste dall’articolo 2236 del codice civile che limita la responsabilità alle sole ipotesi di dolo o colpa grave quando la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà.
La giurisprudenza di legittimità ha nel tempo elaborato principi consolidati in materia di responsabilità del radiologo e più in generale degli specialisti chiamati a effettuare esami diagnostici strumentali. Un orientamento particolarmente significativo è quello espresso dalla Cassazione con la sentenza n. 4652 del 2021, che ha chiarito come sia lecito attendersi dall’operatore sanitario chiamato all’effettuazione di un esame diagnostico non una mera lettura di carattere liturgico o notarile degli esiti dell’esame, ma anche un impulso proattivo all’approfondimento della situazione mediante il ricorso ad esami più approfonditi, ove tali esiti lo suggeriscano, senza che tale opzione sia lasciata alla diligenza del paziente.
Questa sentenza ha preso espressamente posizione su un precedente che sembrava orientato in senso diverso, chiarendo che il radiologo non può esimersi dal consigliare ulteriori esami ed approfondimenti al paziente quando il quadro radiologico emerso presenti elementi di ambiguità o aspecificità. La Corte ha specificato che proprio la rilevata difficoltà di lettura ed interpretazione dell’esame diagnostico, nonché l’aspecificità del quadro radiologico emerso, lungi dall’assurgere a fonte di esonero per il radiologo dal consigliare ulteriori accertamenti, avrebbe dovuto indurre il professionista ad adottare un criterio di maggiore prudenza e proattività.
Un altro principio consolidato riguarda lo standard di diligenza richiesto al professionista sanitario. L’articolo 1176, secondo comma, del codice civile stabilisce che nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata. Ne deriva che al medico è richiesta non la diligenza generica del buon padre di famiglia, ma quella qualificata del debitore professionale, parametrata alla natura dell’attività concretamente esercitata e alle specifiche competenze che ci si attende da un professionista di quel settore.
DECISIONE DEL CASO E ANALISI
Il Tribunale di Genova ha affrontato la questione con un’analisi articolata e approfondita che ha preso le mosse dall’esame delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio disposta nel corso del procedimento cautelare ante causam promosso dai familiari del paziente deceduto. I consulenti tecnici nominati dal giudice, dopo aver esaminato le immagini della risonanza magnetica eseguita nel 2018 e tutta la documentazione clinica successiva, erano giunti a conclusioni inequivocabili che hanno costituito il fondamento della decisione.
