La Corte d’Appello di Torino ha emesso nel 2025 una sentenza che chiarisce definitivamente il valore probatorio delle dichiarazioni confessorie rese dal conducente non proprietario di un veicolo in caso di sinistro stradale. La decisione rappresenta un precedente importante per tutti gli avvocati che si occupano di risarcimento danni e responsabilità civile auto.
Il caso ha origine da un incidente stradale avvenuto durante una manovra di sorpasso, dove il motociclista danneggiato aveva ottenuto le dichiarazioni confessorie del conducente della vettura antagonista. Nonostante questa apparente prova schiacciante, sia il Tribunale di primo grado che la Corte d’Appello hanno rigettato la domanda di risarcimento.
Il principio di diritto stabilito dalla Corte è cristallino: quando il conducente non è proprietario del veicolo, le sue dichiarazioni confessorie hanno efficacia vincolante solo nei suoi confronti, mentre per l’assicurazione e il proprietario del veicolo costituiscono meri elementi indiziari valutabili secondo il libero convincimento del giudice.
La sentenza richiama l’articolo 144 del Codice delle Assicurazioni e l’articolo 2733 del Codice Civile, stabilendo che nel litisconsorzio necessario la confessione è liberamente apprezzabile, mentre nel litisconsorzio facoltativo fa piena prova solo contro il dichiarante.
La Corte ha inoltre evidenziato le incongruenze probatorie del caso: assenza di danni sulla vettura, testimoni che non avevano assistito al sinistro, e soprattutto il fatto che la vittima aveva dichiarato al Pronto Soccorso di aver subito un “incidente sul lavoro” e una “caduta dalla motocicletta“, senza riferimenti a collisioni con altri veicoli.
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