Una recente sentenza del Tribunale di Palermo offre importanti chiarimenti sulla questione della prescrizione nelle azioni risarcitorie da sinistro stradale con esito mortale. Il giudice ha respinto l’eccezione di prescrizione sollevata dalla compagnia assicurativa, applicando il termine lungo di 14 anni previsto per il reato di omicidio stradale anziché quello ordinario biennale. Il caso riguarda il decesso di un’anziana signora investita mentre si accingeva a salire in un’automobile parcheggiata. La pronuncia chiarisce l’operatività dell’art. 2947, comma 3, del Codice Civile nei casi in cui il fatto illecito integri anche un’ipotesi di reato, estendendo all’azione civile risarcitoria lo stesso termine prescrizionale previsto per l’illecito penale, con rilevanti implicazioni per le vittime e i loro congiunti.
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Indice
- ESPOSIZIONE DEI FATTI
- NORMATIVA E PRECEDENTI
- DECISIONE DEL CASO E ANALISI
- ESTRATTO DELLA SENTENZA
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ESPOSIZIONE DEI FATTI
La controversia giudiziaria trae origine da un tragico incidente stradale avvenuto nel mese di ottobre 2017 a Palermo. Gli attori, fratello e nipoti di una donna deceduta a seguito del sinistro, hanno citato in giudizio il conducente del veicolo investitore e la compagnia assicurativa, chiedendo il risarcimento dei danni iure proprio e iure hereditatis subiti a seguito del decesso della congiunta.
Secondo la ricostruzione degli attori, l’anziana signora, mentre si accingeva a salire nel veicolo ancora posteggiato di proprietà di uno dei familiari, veniva travolta dal veicolo condotto dal convenuto che, al fine di parcheggiare in un apposito spazio, procedeva a marcia indietro senza verificare preventivamente e con la dovuta cautela la presenza di persone nella zona di manovra. L’impatto causava alla donna gravi lesioni che ne determinavano il decesso pochi giorni dopo.
Un elemento di particolare rilevanza è che il fratello della vittima aveva già ricevuto nel mese di agosto 2019 la somma di 37.000 euro dalla compagnia assicurativa, accettata tuttavia a mero titolo di acconto sul maggior danno richiesto. Questo pagamento parziale non ha impedito la successiva azione giudiziaria per l’ottenimento dell’integrale risarcimento.
La compagnia assicurativa, costituitasi in giudizio, non ha contestato la dinamica dell’incidente, ma ha sollevato come eccezione preliminare la prescrizione del diritto al risarcimento del danno, invocando il decorso del termine biennale previsto dall’art. 2947, secondo comma, del Codice Civile per le azioni derivanti da circolazione stradale. La convenuta ha inoltre contestato l’esistenza di un nesso causale tra il sinistro e il decesso della vittima, sostenendo che le condizioni patologiche preesistenti dell’anziana donna avrebbero rappresentato la vera causa del decesso.
Il conducente del veicolo investitore, citato anch’egli in giudizio, è rimasto contumace, non costituendosi nel procedimento.
Dal rapporto redatto dal Corpo di Polizia Municipale di Palermo emergeva che, in seguito alle lesioni riportate nel sinistro, la vittima era stata trasportata presso l’ARNAS-Ospedale Civico, dove i sanitari si erano riservati la prognosi sulla vita, disponendo il trasferimento della paziente (che si trovava in coma con emorragia cerebrale) presso l’Azienda Universitaria Policlinico, dove purtroppo decedeva il 31 ottobre 2017, tre giorni dopo l’incidente.
La questione centrale del procedimento è stata quindi stabilire se l’azione risarcitoria fosse o meno prescritta alla data della notifica dell’atto di citazione, considerando il termine applicabile nel caso specifico di un sinistro stradale con esito mortale che può integrare anche gli estremi di un reato.
NORMATIVA E PRECEDENTI
Il quadro normativo di riferimento per la decisione sulla prescrizione si incentra principalmente sull’art. 2947 del Codice Civile, che disciplina la prescrizione del diritto al risarcimento del danno. Questa disposizione prevede tre diverse ipotesi:
