📌 LA VICENDA
- Materia: Responsabilità civile auto – Fondo Garanzia Vittime Strada
- Oggetto: Sinistro con veicolo non identificato – Onere probatorio e comportamento del danneggiato
- Normativa: art. 283 D.lgs. 209/2005, art. 2697 c.c., art. 2054 c.c., art. 115 c.p.c., art. 116 c.p.c.
- Giurisprudenza conforme: Cass. civ. n. 9939/2012; Cass. civ., Sez. U., n. 26242/2014; Cass. civ., Sez. U., n. 26243/2014; Cass. civ. n. 7065/1986
- Parole chiave: veicolo pirata, FGVS, onere probatorio, denuncia tardiva, comportamento diligente danneggiato
Stante la natura solidaristica della norma che prevede il risarcimento del danno da parte del Fondo Garanzia Vittime Strada in caso di sinistro con veicolo non identificato, la parte lesa deve tenere un comportamento minimamente diligente per agevolare l’individuazione del responsabile, e l’omessa denuncia tempestiva, la mancata indicazione dei testimoni e l’omessa segnalazione ai sanitari costituiscono indizi da valutare complessivamente ai fini del rigetto della domanda per carenze probatorie. Nel caso di specie, un motociclista conveniva in giudizio l’impresa designata FGVS per ottenere il risarcimento dei danni derivanti da sinistro causato da veicolo rimasto non identificato. In primo grado, il Tribunale rigettava la domanda rilevando testimonianze totalmente contrastanti (alcuni testimoni confermavano la presenza del veicolo pirata, altro teste dichiarava caduta autonoma del motociclo), l’assenza dei nominativi dei testimoni nel rapporto della Polizia Municipale intervenuta, la denuncia sporta dopo novanta giorni senza indicazione di testimoni e l’omessa comunicazione ai sanitari dell’urto con veicolo pirata. La Corte d’Appello di Napoli ha confermato il rigetto ritenendo che le anomalie comportamentali, sommate tra loro ed esaminate nel complesso, conducano alla valutazione negativa della prova fornita dall’attore.
Massima
“Va quindi condiviso, stante la natura eminentemente solidaristica della norma che prevede il risarcimento del danno in caso di lesioni derivanti da sinistro cagionato da veicolo non identificato, quanto affermato dal primo giudice in ordine al comportamento minimamente diligente che la parte lesa dovrebbe tenere, al fine di agevolare l’individuazione del cd pirata della strada, comportamento sicuramente non osservato nel caso in esame. Fermo restando che la denuncia-querela non rappresenta un atto prodromico ai fini dell’azione di risarcimento danni ma un mero indizio da valutare insieme a tutti gli altri (v. Cass. 9939/2012 sopra richiamata) nella specie, sotto il profilo probatorio, ai fini del convincimento del giudice, nulla aggiunge la denuncia sporta non nei termini di cui all’art.124 c.p.. Per tutto quanto sopra esposto permangono seri dubbi sulla ricostruzione dei fatti, come allegata in citazione e fornita dai testi escussi in primo grado. In conclusione, da un attento esame delle risultanze istruttorie, anche ad avviso di questa Corte emergono gravi carenze probatorie, che escludono l’assolvimento dell’onere probatorio, da parte dell’appellante, che giustifichi l’intervento dell’Impresa designata ai sensi del 1 comma, lettera a), dell’art. 238 del D.lgs.209/2005 … Sostiene l’appellante che, la deposizione del teste [OMISSIS] (di parte convenuta), la cui presenza sul luogo teatro del sinistro è stata rilevata dagli agenti della Polizia Municipale intervenuti nell’immediatezza dell’evento, non è attendibile in quanto sarebbe, sospetto a dire dell’appellante, nel rilasciare le generalità ai militi e nel presentarsi a testimoniare sia nel procedimento penale che in quello civile, mentre il giudice avrebbe dovuto ritenere attendibili le deposizioni dei testi attorei che, non risultano identificati dalla Polizia Municipale nell’immediatezza dell’evento e i cui nominativi non risultano indicati nella denuncia/querela presentata dall’attore. Si osserva che, la Polizia Municipale intervenuta sul luogo del sinistro ha rilevato la presenza solo del teste indicato da parte convenuta, sig. [OMISSIS] quale testimone oculare dell’evento, e non quella dei testi attorei [OMISSIS] e [OMISSIS]. Altro elemento da valutare (ed esaminato dal primo giudice) è che l’odierno appellante ha sporto denuncia/querela dell’evento alla Pubblica Autorità dopo 90 giorni dal sinistro, senza indicare il nominativo di alcun testimone oculare. L’omessa indicazione delle due persone che evidentemente assistettero al fatto, in quanto, poi chiamati a testimoniare nel giudizio per cui oggi è causa, non ha costituito il fulcro della decisione di reiezione della domanda risarcitoria, però tale ritardo ha precluso alle forze dell’ordine la concreta possibilità di sentire a SIT i predetti testi, che se tempestivamente rese all’autorità, avrebbero certamente quantomeno agevolato le ricerche del responsabile
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… Il tribunale ha comunque valutato anche le altre emergenze istruttorie, quali il comportamento dell’infortunato che, nell’immediatezza del fatto, aveva omesso di segnalare ai sanitari di essere stato vittima di un pirata della strada, il tenore delle dichiarazioni testimoniali e gli esiti lesivi dell’impatto, e i reperti fotografici in atti. La Corte ritiene quindi di dover condividere le valutazioni compiute dal Tribunale, ed invero le anomalie già riscontrate dal primo giudice, sommate tra loro ed esaminate nel loro complesso, in modo oggettivo, non possono che condurre ad una valutazione negativa, in ordine alla prova fornita da parte dell’attore/odierno appellante … In particolare evidenzia la Corte – lamentando l’appellante, sostanzialmente, dell’erronea valutazione ed interpretazione delle emergenze istruttorie – che in virtù del principio dispositivo sono le parti a proporre al giudice gli elementi di prova, su cui basare il proprio convincimento. Coerentemente con quanto si evince dal combinato disposto degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 132 cpc, si osserva, che il giudice di prime cure ha valutato gli elementi ritenuti necessari ai fini della decisione, la quale, dunque, dimostra di essere assolutamente argomentata e pienamente motivata sia sul piano logico che giuridico, tanto da risultare esente da vizi e priva di fratture.“
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Corte d’Appello di Napoli, sentenza n. 568/2026
