Responsabilità del capo officina di fatto per infortunio mortale: prove testimoniali decisive per accertare ruolo di preposto – Corte Appello Milano 2025

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🔍 Riassunto Principale

⚖️ Principio chiave: Il capo officina di fatto risponde solidalmente per infortunio mortale sul lavoro quando emerge dalle prove testimoniali il ruolo effettivo di coordinamento e direzione delle operazioni, indipendentemente dalla qualifica formale di magazziniere nel contratto di lavoro.

  • Le prove testimoniali dei colleghi prevalgono sulle dichiarazioni dell’autorità pubblica intervenuta al momento del sinistro per accertare ruolo dirigenziale effettivo
  • Appello incidentale tardivo ammissibile entro termine lungo sei mesi art 327 comma 1 cpc quando sentenza non notificata al convenuto ma solo ad altra parte
  • Cassazione parziale della sentenza determina caducazione automatica statuizione spese processuali con necessità rinnovazione integrale da parte giudice rinvio
  • Condanna solidale al risarcimento danni include surroga INAIL per prestazioni erogate ai superstiti con responsabilità accertata in giudizio di rinvio

Esito: Appello accolto – Responsabilità accertata

La Corte d’Appello di Milano ha pronunciato una sentenza di particolare rilevanza pratica in materia di responsabilità per infortunio mortale sul lavoro, affrontando la questione dell’accertamento del ruolo di preposto di fatto attraverso le prove testimoniali. La pronuncia in esame si inserisce in un giudizio di rinvio conseguente a cassazione parziale della precedente sentenza d’appello che aveva dichiarato inammissibile l’appello incidentale tardivo proposto dai familiari del lavoratore deceduto. La Suprema Corte aveva accolto il ricorso limitatamente alla posizione di un soggetto nei cui confronti la sentenza di primo grado non era stata notificata, disponendo il rinvio per lo scrutinio della sua responsabilità nel sinistro mortale.

La vicenda riguarda il decesso di un meccanico quarantatreenne schiacciato da un automezzo durante operazioni di manutenzione presso un’officina nel 2011. I familiari avevano convenuto in giudizio diversi soggetti tra cui un dipendente che, pur avendo formalmente la qualifica contrattuale di magazziniere, rivestiva di fatto il ruolo di capo officina e preposto alle operazioni di riparazione. La questione centrale sottoposta alla Corte territoriale attiene alla possibilità di accertare tale ruolo dirigenziale effettivo attraverso le deposizioni testimoniali dei colleghi, superando le risultanze delle dichiarazioni rese dall’autorità pubblica intervenuta immediatamente dopo il sinistro. Il principio affermato dai giudici milanesi fornisce importanti criteri per l’individuazione delle responsabilità nelle organizzazioni aziendali caratterizzate da carenza di organigramma formale e sovrapposizione di funzioni.

PRINCIPI DI DIRITTO TRATTATI E RISOLVI

1. Prevalenza delle prove testimoniali dei colleghi per accertare ruolo di preposto di fatto

Il ruolo effettivo di preposto e capo officina può essere accertato attraverso le deposizioni testimoniali dei dipendenti che lavoravano quotidianamente con il soggetto, prevalendo tali dichiarazioni sulle risultanze delle verifiche compiute dall’autorità pubblica intervenuta immediatamente dopo il sinistro. Le dichiarazioni dell’ispettore del lavoro o dei funzionari intervenuti sul luogo dell’infortunio si basano su quanto riscontrato nel momento dell’incidente e non sulla quotidianità delle attività lavorative, percepibile solo dai colleghi che operavano stabilmente nell’officina. La Corte afferma testualmente: “Non sono significative le dichiarazioni rilasciate dalla pubblica autorità intervenuta, poiché fondate su quanto riscontrato al momento dell’incidente e non sulla quotidianità delle attività, quotidianità che poteva essere percepita solo dagli altri dipendenti”. Le testimonianze dei colleghi assumono quindi valore determinante per ricostruire l’effettiva organizzazione del lavoro e le concrete dinamiche di comando all’interno dell’officina.

2. Irrilevanza della qualifica contrattuale formale quando emerga ruolo dirigenziale sostanziale

La qualifica formale attribuita nel contratto di lavoro come magazziniere risulta irrilevante ai fini dell’accertamento della responsabilità per infortunio sul lavoro quando dalle prove emerga che il soggetto esercitava di fatto funzioni di coordinamento, direzione e impartizione di ordini ai colleghi. Nel caso concreto, pur risultando formalmente assunto come autista e successivamente adibito alle mansioni di magazziniere, il convenuto svolgeva nella sostanza le funzioni di capo officina, impartendo direttive sulle operazioni da compiere e coordinando l’attività di tutti i meccanici. La Corte evidenzia che “risulta delineato il ruolo di soggetto che aveva competenza ed anzianità per coordinare e dirigere tutte le operazioni da svolgersi all’interno dell’officina”. La carenza di un organigramma aziendale formale e l’assoluta mancanza di pianificazione in materia di sicurezza non escludono l’individuazione delle responsabilità sostanziali derivanti dall’effettivo esercizio del potere direttivo.

3. Valore probatorio delle manovre per occultare responsabilità dopo il sinistro

Le condotte successive al sinistro volte a nascondere il reale accadimento dei fatti e le relative responsabilità, come l’apposizione di cartelli identificativi del responsabile e le pressioni sui colleghi affinché rendessero dichiarazioni mendaci, costituiscono elementi probatori significativi per l’accertamento del ruolo effettivo ricoperto dal soggetto. Nel caso di specie, un testimone riferì chiaramente le manovre poste in essere per alterare la ricostruzione dell’incidente, precisando che dopo la morte del dipendente era stato installato un cartello nell’officina individuando come responsabile un altro soggetto e che gli era stato esplicitamente suggerito di dichiarare il falso circa la catena di comando. La pronuncia rileva che “il testimone aveva riferito chiaramente anche le manovre atte a nascondere il reale accadimento dei fatti e le relative responsabilità, tenuto conto che lo stesso era stato condizionato quanto alla versione da rendere”. Tali circostanze rafforzano l’attendibilità delle successive dichiarazioni rettificative rese in sede dibattimentale penale.

4. Ammissibilità appello incidentale tardivo entro termine lungo sei mesi in assenza di notifica

L’appello incidentale tardivo proposto oltre il termine breve di trenta giorni dalla notifica della sentenza risulta ammissibile quando la pronuncia di primo grado non sia stata notificata al convenuto ma esclusivamente ad altra parte del giudizio. In tale ipotesi trova applicazione il termine lungo di sei mesi previsto dall’art. 327 comma 1 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione della sentenza. La Cassazione ha chiarito con l’ordinanza n. 29448 del 2024 che “la notifica della sentenza di primo grado era stata eseguita dalla sola società assicuratrice e quindi la detta notifica valeva a far decorrere il termine breve per impugnare solo per le parti che effettuavano e ricevevano la notificazione, ma non anche per il convenuto”. Nel caso concreto, tenuto conto della proroga derivante dall’emergenza sanitaria da COVID-19, l’appello proposto nell’ottobre 2020 risultava tempestivo rispetto al termine lungo scadente nel dicembre 2020.

5. Cassazione parziale della sentenza comporta caducazione automatica statuizione spese

La cassazione parziale della sentenza d’appello comporta, per effetto espansivo previsto dall’art. 336 comma 1 c.p.c., la caducazione anche della pronuncia relativa alle spese processuali, con necessità che il giudice di rinvio provveda ex novo alla liquidazione delle spese dell’intero giudizio secondo il principio della soccombenza applicato all’esito globale. La Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui “il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di cassazione anche perché decida sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese dell’intero giudizio secondo il principio della soccombenza applicato all’esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso ed al loro risultato”. Non rileva che la cassazione sia stata solo parziale, estendendosi comunque l’effetto caducante alla statuizione accessoria sulle spese con obbligo di rinnovazione integrale.

6. Responsabilità solidale del preposto di fatto include surroga INAIL per prestazioni erogate

Il soggetto riconosciuto corresponsabile dell’infortunio mortale sul lavoro risponde in via solidale con gli altri coobbligati non solo per i danni risarcibili ai familiari del lavoratore deceduto, ma anche per le somme corrisposte dall’INAIL a titolo di prestazioni previdenziali, in ragione del diritto di surroga dell’assicuratore sociale ex art. 85 del TU 1124/1965. La condanna solidale ricomprende quindi sia il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale liquidato ai superstiti sia il rimborso all’istituto assicuratore delle prestazioni già erogate. Nel caso concreto, la Corte accoglie le domande spiegate dall’INAIL in sede di intervento volontario nei termini già individuati in primo grado, affermando che “alla luce della ritenuta corresponsabilità del convenuto, l’accoglimento delle domande spiegate dall’assicuratore sociale nei termini già individuati in primo grado”. L’accertamento della responsabilità in sede di rinvio produce quindi effetti anche sulla posizione dell’ente previdenziale intervenuto.

7. Delimitazione oggetto giudizio rinvio ai soli profili cassati dalla Suprema Corte

Il giudizio di rinvio dopo cassazione parziale è delimitato ai soli profili oggetto del dictum della Corte di legittimità, restando preclusa la riproposizione di motivi di gravame non scrutinati perché dichiarati inammissibili o comunque non inclusi nell’ambito della cassazione. Nel caso concreto, il nono motivo dell’appello incidentale concernente la sottostima del danno da mora non poteva essere esaminato dal giudice di rinvio, non essendo stato oggetto di gravame con il giudizio di appello conclusosi con la sentenza cassata e non rientrando nei limiti del rinvio disposto dalla Suprema Corte. La pronuncia evidenzia che “il nono motivo non era stato oggetto di gravame con il giudizio di appello, vertendo l’appello incidentale solo sulla posizione del convenuto come, del resto, in questi termini è delimitato l’ambito del giudizio di rinvio”. Il principio salvaguarda la cosa giudicata formatasi sugli altri capi della sentenza.

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Avv. Cosimo Montinaro – segreteria@studiomontinaro.it


INDICE

  • ESPOSIZIONE DEI FATTI
  • NORMATIVA E PRECEDENTI
  • DECISIONE DEL CASO E ANALISI
  • ESTRATTO DELLA SENTENZA
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ESPOSIZIONE DEI FATTI

La tragica vicenda trae origine da un infortunio mortale sul lavoro verificatosi nel giugno 2011 presso un’officina meccanica ubicata in provincia di Massa-Carrara. Un meccanico di quarantatré anni, dipendente di una società operante nel settore della riparazione di automezzi pesanti, stava eseguendo la sostituzione delle pastiglie dei freni sulla ruota sinistra del secondo dei tre assali montati sul semirimorchio di un autoarticolato. Per procedere all’operazione, il lavoratore aveva smontato lo pneumatico e si era posizionato sotto il semirimorchio tra il primo e il terzo assale, sdraiato supino con le gambe rivolte verso l’esterno del mezzo e la testa verso l’interno.

Durante le operazioni di manutenzione si verificò una perdita di pressione dell’aria all’interno del circuito frenante, circostanza che rese necessario ripristinare la pressione per consentire la sostituzione delle pastiglie. Fu quindi deciso di accendere il motore dell’autoarticolato per tale finalità. L’autista del mezzo provvide all’accensione del motore ma, avendo dimenticato che era inserita la marcia del camion e che non era attivato il freno di stazionamento, causò l’improvvisa avanzata dell’autoarticolato. La ruota sinistra dell’ultimo dei tre assi del semirimorchio passò sull’addome del meccanico che si trovava sotto il mezzo, cagionandone il decesso per politrauma fratturativo toraco-addominale e asfissia traumatica.

I familiari del lavoratore deceduto, costituiti dal padre, dalla madre, da una sorella, dalla moglie e dai due figli minori, proposero azione di risarcimento danni dinnanzi al Tribunale di Milano nei confronti di diversi soggetti ritenuti responsabili del sinistro. Tra i convenuti figuravano l’autista che aveva messo in moto il veicolo, i soci e amministratori delle società operanti nell’area dell’officina, la compagnia assicuratrice e un dipendente che, pur avendo formalmente la qualifica di magazziniere, veniva indicato dai familiari come capo officina di fatto con funzioni di coordinamento e direzione delle operazioni di manutenzione. In corso di causa, a seguito delle emergenze del processo penale instaurato per il medesimo fatto, i familiari rinunziarono alla domanda nei confronti dell’autista e ottennero la chiamata in causa del soggetto indicato come preposto effettivo.

Il Tribunale di Milano, con sentenza del 2020, accertò la responsabilità dell’autista, delle società coinvolte e dei relativi amministratori, condannandoli solidalmente al risarcimento dei danni quantificati complessivamente in oltre un milione di euro oltre interessi. La pronuncia rigettò invece la domanda nei confronti del dipendente qualificato come magazziniere, non ritenendo provato il suo ruolo di preposto. In accoglimento della domanda spiegata dall’INAIL intervenuto in causa, il Tribunale condannò inoltre i responsabili al pagamento della somma di circa centoottantacinquemila euro corrispondente alle prestazioni previdenziali erogate ai familiari.

La Corte d’Appello di Milano, con sentenza del 2021, su impugnazione principale della compagnia assicuratrice e incidentale dei familiari del lavoratore deceduto, accolse l’appello della società di assicurazioni e dichiarò inammissibile l’appello incidentale tardivo proposto dai familiari. La Corte territoriale ritenne che fossero stati impugnati capi della sentenza ulteriori e diversi da quelli oggetto dell’appello principale, non potendo quindi trovare applicazione la disciplina dell’impugnazione incidentale tardiva. I familiari proposero ricorso per cassazione lamentando l’erroneità di tale statuizione.

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