Il deposito telematico degli atti processuali è tempestivamente effettuato quando la ricevuta di avvenuta consegna viene generata entro la fine del giorno di scadenza

Corte di Cassazione, sez. VI Civile, 15 settembre 2020, n. 19163 (Cass. 27 giugno 2019, n. 17328; Cass. 8 novembre 2019, n. 28982).

MASSIMA

Il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona quando viene emessa la seconda PEC, ovvero la ricevuta di avvenuta consegna, da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, come disposto dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16 bis, comma 7, (convertito, con modificazioni, in L. n. 221 del 2012), inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 19, n. 2) e modificato dal D.L. n. 90 del 2014, art. 51, comma 2, lett. a) e b), (convertito, con modificazioni, in L. n. 114 del 2014)

Il citato decreto-legge ha anche aggiunto che, ferma l’applicabilità delle disposizioni di cui all’art. 155 c.p.c., commi 4 e 5, il deposito è tempestivamente effettuato, quando la ricevuta di avvenuta consegna viene generata entro la fine del giorno di scadenza, così superando quanto previsto dal D.M. n. 44 del 2011, art. 13, comma 3, ove è invece previsto che, quando la ricevuta viene rilasciata dopo le ore 14, il deposito deve considerarsi effettuato il giorno feriale immediatamente successivo.

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