Il giuramento nel processo civile: guida legale

Il giuramento nel processo civile: guida legale

Il giuramento rappresenta un mezzo di prova legale utilizzato nel corso di un giudizio civile per dimostrare fatti specifici, sebbene non sia idoneo a comprovare situazioni o rapporti giuridici. Esso può essere di due tipi: decisorio e suppletorio (art. 2736 c.c.).

Il giuramento decisorio

Il “giuramento decisorio” prende questo nome poiché riguarda circostanze decisive per la risoluzione della questione su cui il giudice deve pronunciarsi. Il suo esito, positivo o negativo, costituisce prova piena riguardo alle circostanze oggetto del giuramento, anche se i fatti siano già stati accertati tramite altre prove. Il giudice è vincolato all’esito del giuramento, e dopo aver accertato se il giuramento sia stato prestato, dovrà dichiarare vittoriosa la parte che ha giurato e soccombente l’altra, senza possibilità di fornire prove contrarie.

Il giuramento decisorio può essere richiesto solo da una delle parti coinvolte nella controversia e non può essere ammesso d’ufficio dal giudice senza una specifica istanza della parte. La parte richiedente chiede al giudice di invitare la controparte a confermare, sotto giuramento, la veridicità dei fatti contestati. Se la controparte giura il falso, incorre nel reato di spergiuro e potrà essere denunciata penalmente.

Si deve notare che il giuramento è ammissibile solo quando si riferisce a fatti personali della parte che lo presta o a fatti noti direttamente ad essa. Non è ammesso per diritti indisponibili, fatti illeciti, atti che richiedono forma scritta, o per negare un fatto avvenuto alla presenza di un pubblico ufficiale che l’ha redatto.

Il giuramento suppletorio

Il secondo tipo di giuramento previsto dal codice civile è il “giuramento suppletorio“. In questo caso, il giudice può deferirlo d’ufficio quando si trova di fronte a un fatto incerto, ma la parte che ha l’onere di provarlo ha fornito elementi abbastanza rilevanti, ma non ancora definitivamente convincenti (semi-prova). Il giudice offre quindi alla parte la possibilità di perfezionare la prova quasi raggiunta, confermando con il giuramento la veridicità dei fatti affermati.

In alcuni casi particolari, come nel “giuramento estimatorio,” il giuramento viene utilizzato per stabilire il valore di una cosa quando non è possibile accertarlo in altre modalità.

Va sottolineato che il giuramento, dopo un’interpretazione costituzionale, ha subito un processo di laicizzazione e non richiede più un riferimento a valori religiosi o etici, ma viene considerato come un atto di responsabilità individuale.

Se una parte rifiuta di giurare o non si presenta all’udienza senza giustificato motivo, la sua versione dei fatti non sarà considerata vera dal giudice, indipendentemente da altre prove a suo favore. Se presta il giuramento, il giudice dovrà considerare definitivamente vera la sua affermazione e decidere di conseguenza sulla questione per cui il giuramento è stato ammesso. Non è possibile fornire prove contrarie al giuramento prestato, ma in caso di spergiuro, si può denunciare penalmente la parte che ha giurato il falso e, se ciò è confermato, si può richiedere il risarcimento dei danni.

In conclusione, il giuramento rappresenta un importante strumento di prova legale nel giudizio civile, sia nel suo aspetto decisorio che suppletorio, garantendo una decisione definitiva sulla base delle affermazioni delle parti coinvolte, ma sempre nel rispetto dei diritti fondamentali delle stesse.

Avv. Cosimo Montinaro

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