Il Matrimonio Putativo: Guida Legale per i Coniugi in Buona Fede

Il matrimonio putativo: guida legale per i coniugi in buona fede

Il matrimonio putativo è un matrimonio che produce gli effetti del matrimonio valido fino alla pronunzia della sentenza di nullità. Tale istituto nasce come eccezione alla retroattività della sentenza di nullità del matrimonio, prendendo coscienza del fatto che tale retroattività non può investire tutti gli effetti del matrimonio In tali situazioni, la legge italiana prevede disposizioni specifiche per proteggere i coniugi coinvolti e i loro figli, cercando di attenuare le rigorose conseguenze dell’annullamento del matrimonio.

La Buona Fede: Un Elemento Chiave

Uno dei punti fondamentali per l’applicazione dell’istituto del matrimonio putativo è la “buona fede” dei coniugi al momento della celebrazione del matrimonio. Questo significa che entrambi i coniugi dovevano essere all’oscuro dei vizi o delle irregolarità che invalidavano il matrimonio. Se la buona fede è provata, il matrimonio si considera valido fino alla pronuncia della sentenza di annullamento (art. 128, comma 1, c.c.).

Gli Effetti del Matrimonio Putativo

Durante il periodo di validità del matrimonio putativo, tutti gli effetti giuridici normali si applicano ai coniugi. Tuttavia, se solo uno dei coniugi era in buona fede, gli effetti del matrimonio putativo si applicano solo a favore di quel coniuge e dei figli (art. 128, comma 3, c.c.).

Il Sostegno Finanziario: Assegno Periodico

Se entrambi i coniugi sono in buona fede e uno di loro è privo di redditi propri e non si è risposato, il giudice può stabilire che l’altro coniuge versi un assegno periodico per un periodo non superiore a tre anni (art. 129 c.c.). Questo serve a garantire un adeguato sostegno finanziario al coniuge in buona fede dopo la dissoluzione del matrimonio invalido.

I Figli nel Matrimonio Putativo

Con l’attuazione della riforma della filiazione (L. n. 219/2012; D.Lgs. n. 154/2013), la legge italiana ha stabilito che il matrimonio dichiarato nullo ha gli stessi effetti del matrimonio valido rispetto ai figli (art. 128, comma 4, c.c.). Questo significa che i figli nati da un matrimonio putativo godono degli stessi diritti e protezioni dei figli nati da un matrimonio valido.

Matrimonio Putativo e InesisteNZA

Va sottolineato che l’istituto del matrimonio putativo non si applica nei casi in cui il matrimonio sia addirittura inesistente, come quando non è stato trascritto nei registri dello Stato civile dopo la celebrazione con rito religioso.

Riconoscimento del Diritto e Congrua Indennità

Se un coniuge ha causato l’invalidità del matrimonio, è tenuto a corrispondere all’altro coniuge, in buona fede, una congrua indennità, anche in mancanza di prova del danno, per un periodo non inferiore al mantenimento per tre anni. Lo stesso obbligo grava sul terzo al quale sia eventualmente imputabile l’invalidità.

Conclusioni

In conclusione, il matrimonio putativo è un’importante figura giuridica in Italia che protegge i coniugi in buona fede e i loro figli in caso di matrimonio invalido. La buona fede è un elemento cruciale per l’applicazione di questo istituto e garantisce una certa stabilità e sicurezza giuridica alle persone coinvolte. Se ti trovi in una situazione simile o hai bisogno di consulenza legale in materia di matrimonio putativo, non esitare a contattare il nostro studio legale per ricevere assistenza adeguata.

Avv. Cosimo Montinaro

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