Cass. civ., Sez. I, n. 24719/2025: accolto il ricorso, cassata la sentenza che negava il risarcimento per mancata prova del danno da illecito endofamiliare.
Un genitore che abbandona il figlio per anni, sottraendosi ai doveri di mantenimento, istruzione ed educazione, deve dimostrare in giudizio l’assenza di un danno che la giurisprudenza considera ormai notorio. È quanto ha chiarito la Corte di Cassazione, tornando su un tema che i professionisti del diritto di famiglia incontrano con frequenza crescente: la risarcibilità dell’illecito endofamiliare. La pronuncia interviene su un caso di dichiarazione giudiziale di paternità in cui i giudici di merito avevano riconosciuto la violazione dei doveri genitoriali, ma respinto la domanda risarcitoria per difetto di prova. La Suprema Corte corregge questa impostazione, imponendo un bilanciamento tra onere probatorio e nozione di fatto notorio. Vediamo come si è arrivati a questa conclusione e quali conseguenze pratiche ne derivano.
La vicenda processuale
La vicenda ha origine dall’azione promossa nel 2018 da una madre e dal figlio minore davanti al Tribunale competente, volta a ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità naturale, il riconoscimento del diritto del figlio al cognome paterno, la condanna del padre al versamento di un contributo per il mantenimento pregresso e il risarcimento del danno non patrimoniale da abbandono e da perdita del rapporto con il genitore.
Il convenuto non si opponeva né al riconoscimento della paternità, confermato da esami ematici effettuati privatamente dalle parti, né all’attribuzione del cognome, né all’obbligo di mantenimento, chiedendone tuttavia una liquidazione più contenuta; eccepiva inoltre il concorso di colpa della madre, che a suo dire avrebbe ostacolato il rapporto tra padre e figlio, e contestava la fondatezza della domanda di regresso per le spese di mantenimento già sostenute.
Il giudice di primo grado dichiarava il rapporto di filiazione e poneva a carico del padre un contributo di mantenimento con decorrenza dalla domanda, oltre a una quota delle spese straordinarie. Le domande risarcitorie venivano invece respinte: mancava, secondo il Tribunale, la prova del danno conseguenza, non potendosi ritenere sufficiente la sola prova del danno evento né accedere alla tesi del danno in re ipsa.
In appello, la Corte territoriale accoglieva parzialmente il gravame. Riconosceva il diritto del figlio a determinare autonomamente il cognome a seguito del riconoscimento paterno e condannava il padre al rimborso, in favore della madre, di una parte delle spese di mantenimento sostenute dalla nascita del figlio fino al 2018. Confermava, al contempo, il rigetto sia della domanda risarcitoria da illecito endofamiliare – pur riconoscendone i fatti costitutivi, ma non la prova del danno – sia della domanda di risarcimento per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare.
Contro questa decisione i ricorrenti proponevano ricorso principale in Cassazione, articolato su quattro motivi; il padre resisteva con controricorso e proponeva a sua volta ricorso incidentale su due motivi.
Le norme e i principi giuridici
Il quadro normativo
Il ragionamento della Corte muove dagli artt. 147 e 148 c.c., che impongono ai genitori i doveri di mantenimento, istruzione ed educazione della prole, e si salda con gli artt. 2 e 30 Cost., che riconoscono il diritto del figlio a ricevere assistenza morale e materiale da entrambi i genitori. A questi si aggiungono l’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, ratificata con legge n. 176/1991, entrambe richiamate a rafforzare la tutela costituzionale della bigenitorialità. Sul piano risarcitorio, il fulcro della decisione è l’art. 2059 c.c., letto in combinato disposto con gli artt. 2727 e 2729 c.c. in materia di presunzioni semplici.
Gli istituti giuridici coinvolti
L’illecito endofamiliare designa le condotte lesive che si consumano all’interno del nucleo familiare a opera di un componente nei confronti di un altro. Applicato al rapporto di filiazione, l’istituto consente – come la Cassazione ha già affermato in precedenti pronunce e ribadisce in questa ordinanza – di configurare un’autonoma azione risarcitoria ex art. 2059 c.c. ogniqualvolta la violazione dei doveri genitoriali determini la lesione di un diritto costituzionalmente protetto. Questa azione può essere esperita anche all’interno del medesimo giudizio volto alla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, senza necessità di un procedimento separato.
Il principio guida: la presunzione di danno da perdita di bigenitorialità
Il cuore della decisione riguarda il rapporto tra onere della prova e fatto notorio. La Corte richiama la nota pronuncia delle Sezioni Unite n. 26972/2008, secondo cui il danno non patrimoniale è risarcibile, oltre che nei casi previsti dalla legge, quando il fatto illecito abbia violato in modo grave un diritto inviolabile della persona; richiama altresì la successiva n. 10527/2011, per cui tale danno non può mai considerarsi in re ipsa, ma va allegato e provato, anche tramite presunzioni semplici.
Ma cosa succede quando la prova diretta del pregiudizio risulta difficile da fornire, come spesso accade nei casi di abbandono prolungato? La Cassazione risponde valorizzando l’analogia con la perdita del rapporto parentale per morte: se la scomparsa di una persona cara costituisce un fatto notorio da cui presumere una sofferenza interiore dei congiunti, allo stesso modo la perdita della bigenitorialità, causata dalla consapevole sottrazione ai doveri di assistenza morale e materiale, costituisce un fatto noto da cui desumere un’alterazione della vita del figlio. Ne consegue che l’onere probatorio si sposta: non è il figlio a dover dimostrare positivamente il pregiudizio subito, ma è il genitore inadempiente a dover fornire la prova contraria, dimostrando l’inesistenza di tali conseguenze.
La decisione e il ragionamento della Corte
La Suprema Corte ha accolto il primo e il terzo motivo del ricorso principale, respinto il secondo, ritenuto assorbito il quarto e rigettato il ricorso incidentale. La sentenza d’appello è stata cassata nella parte relativa al risarcimento del danno non patrimoniale, con rinvio alla Corte territoriale in diversa composizione.
Sul primo motivo, i giudici hanno censurato il percorso argomentativo della Corte d’appello, fondato sul richiamo di due precedenti giudicati non pertinenti al caso di specie. La Cassazione ha ribadito che il giudizio equitativo sulla liquidazione del danno da illecito endofamiliare può utilizzare, in via analogica, i parametri tabellari elaborati per la perdita parentale, con i necessari correttivi, assumendo la soglia minima come punto di riferimento.
Il secondo motivo, relativo al preteso risarcimento per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, è stato respinto: la Corte ha ritenuto che la domanda, sebbene non tardiva, costituisse una diversa qualificazione giuridica di fatti già dedotti in citazione, e non un’autonoma fattispecie di responsabilità ex art. 2059 c.c..
Il terzo motivo è stato accolto per omessa motivazione. La Corte d’appello aveva richiamato il medesimo parametro della capacità contributiva delle parti per determinare sia il contributo di mantenimento futuro sia quello pregresso, giungendo tuttavia a due conclusioni difformi senza spiegarne la ragione. La Cassazione ha ricordato che il giudizio equitativo non esime dal dovere di motivazione, dovendo il giudice indicare criteri valutativi verificabili, ragionevoli e pertinenti.
Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha confermato il diritto del genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio di agire in regresso, in applicazione analogica dell’art. 1299 c.c., nei confronti del genitore la cui paternità o maternità sia stata accertata giudizialmente, sulla base del combinato disposto degli artt. 148 e 261 c.c..
Per il professionista che assiste una parte in un procedimento di dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, la pronuncia offre un argomento difensivo di rilievo pratico: la domanda risarcitoria per abbandono può fondarsi sulla presunzione di danno derivante dalla perdita della bigenitorialità, senza necessità di una prova diretta e puntuale del pregiudizio subito dal minore.
