Spese straordinarie per i figli senza accordo preventivo: il giudice valuta interesse del minore e proporzionalità

Trib. Cagliari, n. 1172/2026: la mancata concertazione non esclude il rimborso se le spese rispondono all’interesse del figlio; diverso il caso della spesa obiettivamente sproporzionata alle condizioni economiche del genitore.

Uno dei nodi più frequenti nei contenziosi post-separazione è il seguente: la madre sostiene spese per la figlia, il padre rifiuta di rimborsarle sostenendo che non siano mai state concordate preventivamente. Chi ha ragione? Il Tribunale di Cagliari, con la sentenza n. 1172/2026, delinea una risposta articolata: il mancato preventivo accordo non blocca automaticamente il diritto al rimborso delle spese straordinarie, ma impone al giudice una verifica autonoma sulla rispondenza all’interesse del minore e sulla proporzionalità alle condizioni economiche di entrambi i genitori. Solo quando la spesa è di entità obiettivamente esorbitante – decisa unilateralmente in violazione di un preciso obbligo di concertazione pattuito in sede di divorzio – il rimborso va negato. La pronuncia offre un quadro aggiornato dei criteri applicativi, con un focus sul confine tra spese medico-sportive ripetibili e spesa per strumento musicale da conservatorio non ripetibile.

La vicenda processuale

La madre di una minore, nel ruolo di attrice, ha convenuto in giudizio il padre con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato nel 2021, richiedendo il rimborso del 50% delle spese straordinarie sostenute nell’arco di oltre un decennio – dal 2008 al 2019 – in favore della figlia, nonché del 50% del costo di un’arpa acquistata per la frequenza del Conservatorio di Cagliari. Il titolo fondante la pretesa era la sentenza di separazione del 2013, confermata dalle condizioni di divorzio del 2018, che prevedevano l’affido condiviso della minore con collocamento prevalente presso la madre e la contribuzione del padre al 50% delle spese straordinarie.

Il padre si è costituito contestando le pretese, eccependo che nessuna delle spese fosse mai stata preventivamente concordata come prescritto dalla sentenza di divorzio del 2018, che alcune scelte terapeutiche fossero discutibili – potendosi ricorrere al SSN anziché a medici privati – e che l’acquisto dell’arpa fosse del tutto sproporzionato rispetto alla propria capacità economica, equivalendo il relativo importo a circa un anno intero del suo reddito netto. Entrambe le parti hanno richiesto la condanna ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria.

Le norme e i principi giuridici

Il quadro normativo

L’art. 337-ter c.c. impone a ciascun genitore di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. Il contributo ordinario, forfetizzato dal giudice in sede di separazione o divorzio, copre le esigenze abituali e prevedibili del minore. Le spese straordinarie – intese come esborsi imprevedibili, non quantificabili preventivamente o di non lieve entità – si affiancano al contributo ordinario e richiedono, per la loro azionabilità, una disciplina specifica. La Cassazione, Sez. I, ord. n. 379/2021 ha distinto tra: a) spese straordinarie di carattere routinario (spese mediche ordinarie, scolastiche), ripetibili direttamente in forza del titolo originario; b) spese imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, che richiedono un’autonoma azione di accertamento giudiziale. Cass. civ. n. 23903/2023 ha ribadito che, in caso di mancato accordo o rifiuto di rimborso, il giudice deve verificare la rispondenza delle spese all’interesse del figlio commisurandone l’entità all’utilità e alla sostenibilità in rapporto alle condizioni economiche di entrambi i genitori.

Gli istituti giuridici coinvolti

La concertazione preventiva è un obbligo che deriva dall’esercizio condiviso della responsabilità genitoriale, ancor prima che da una specifica clausola pattizia. Nel caso in esame, la sua obbligatorietà è stata codificata espressamente solo con la sentenza di divorzio del 2018, la quale richiedeva che le spese straordinarie «dovessero essere preventivamente concordate, ad eccezione delle spese straordinarie obbligatorie». Per il periodo anteriore al 2018 – coperto dalla sentenza di separazione del 2013, che nulla diceva sul punto – il mancato accordo non integrava una violazione formale, anche se restava «opportuno e connaturale all’esercizio condiviso della responsabilità genitoriale». La distinzione temporale tra le due discipline ha rilevanza sul piano dell’obbligo formale, ma non modifica il criterio sostanziale: il rimborso è dovuto se la spesa risponde all’interesse del figlio ed è proporzionata alle condizioni economiche di entrambi i genitori.

Il principio guida: interesse del figlio e proporzionalità superano la mancata concertazione

Il principio cardine elaborato dalla giurisprudenza e applicato dal Tribunale di Cagliari è che il mancato accordo preventivo non equivale a un’esimente automatica per il genitore onerato. Dire «non ero d’accordo» non basta: occorre dimostrare che la spesa non rispondeva all’interesse del minore o era obiettivamente sproporzionata rispetto alle condizioni economiche dei genitori. Ma dove si colloca la soglia della sproporzione? Il Tribunale individua questa soglia non in un valore assoluto, ma nel raffronto tra il costo pro quota della spesa e la capacità reddituale del genitore che ne è chiamato a rispondere – con la precisazione che una spesa congrua per un professionista affermato può essere insostenibile per un dipendente pubblico a basso reddito.

La decisione e il ragionamento del Tribunale

Il Tribunale ha accolto in parte la domanda della madre, condannando il padre al pagamento di [OMISSIS] a titolo di rimborso del 50% delle spese mediche e sportive sostenute dal 2008 al 2019, e ha rigettato la domanda di rimborso per l’acquisto dell’arpa.

Sulle spese mediche e sportive, il giudice ha ritenuto che queste rispondessero alle obiettive esigenze di salute della minore, affetta da plurime patologie ortopediche, oculistiche e del frenulo linguale, per le quali era stata prescritta anche la pratica dell’attività sportiva. La danza classica rientrava tra le attività indicate dall’ortopedico, anche se non era l’unica possibile. Nessuna di tali spese, considerata la modesta entità dei singoli esborsi, risultava esorbitante o incompatibile con la capacità economica del padre. Il quantum, non specificamente contestato, è stato accertato secondo la domanda.

Sulla spesa per l’arpa, il Tribunale ha invece negato il rimborso con un ragionamento preciso: la spesa – di entità [OMISSIS] – potrebbe forse giustificarsi per un musicista professionista che investe nel proprio strumento di lavoro, ma risulta del tutto immotivata rispetto alle presunte esigenze di una studentessa al primo anno di Conservatorio, principiante per definizione. Il costo pro quota era pari a circa un anno intero di reddito netto del padre. L’acquisto è stato compiuto in unica soluzione, in violazione dell’obbligo di concertazione previsto dalla sentenza di divorzio del 2018, sulla base di una scelta unilaterale della madre – conforme alla propria capacità economica ma non a quella del co-genitore. Entrambe le domande ex art. 96 c.p.c. sono state rigettate, con integrale compensazione delle spese del giudizio per reciproca soccombenza.

Studio Legale Montinaro