Interpretazione del contratto: prevale il senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate (Cass., n. 7062/2020)

Interpretazione del contratto. Ordinanza Cass. 2020

In tema di interpretazione del contratto, Cass. Sez. VI Civile – Ordinanza 12 marzo 2020, n.7062

MASSIMA

In tema di interpretazione del contratto, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate nel contratto; il rilievo da assegnare alla formulazione letterale deve essere verificato alla luce dell’intero contesto contrattuale

Fatto

D.A. e G.G., nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore L., convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Vallo della Lucania, Ass. Generali S.p.A., quale garante della Scuola elementare frequentata dal figlio minore, chiedendo l’indennizzo delle lesioni personali riportate dal minore durante l’orario scolastico.

Il Tribunale adito accoglieva la domanda, condannando la Compagnia al pagamento della somma di € 12.233,09 oltre interessi.

Avverso detta sentenza Generali S.p.A. proponeva appello.

Con sentenza del 21 aprile 2017, la Corte d’Appello di Salerno accoglieva l’appello, rigettando la domanda. Nello specifico, la Corte territoriale, premesso che dagli atti emergeva che assicurato era l’Istituto scolastico sicchè non era configurabile un contratto a favore di terzo, osservava che il danneggiato non poteva agire direttamente contro l’assicuratore, ma solo contro il soggetto responsabile del fatto dannoso, il quale, a sua volta, avrebbe potuto chiamare l’assicuratore in garanzia.

Seguiva ricorso in Cassazione.

Estratto della sentenza

Osserva il ricorrente che il dato letterale che non una sola volta nella polizza il termine “assicurato” viene riferito all’istituto scolastico, mentre è ripetutamente riferito per indicare lo scolaro, non può non rivestire decisivo rilievo nell’interpretazione della volontà dei contraenti, secondo quanto prescritto dagli artt. 1362 ss., e condurre a ritenere l’assicurazione come stipulata per conto altrui, senza che possa ritenersi indispensabile una esplicita definizione nel contratto di assicurazione per conto altrui.

Il motivo è manifestamente fondato. Il ricorrente ha trascritto le parti rilevanti della polizza assicurativa, indicando la specifica localizzazione processuale del relativo documento. In tal modo risulta assolto l’onere di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.

Va rammentato che in tema di interpretazione del contratto, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate nel contratto; il rilievo da assegnare alla formulazione letterale deve essere verificato alla luce dell’intero contesto contrattuale (fra le tante, Cass. n. 12400 del 2007 e n. 5102 del 2015). La corte territoriale non si è attenuta al canone ermeneutico del senso letterale delle parole, alla luce dell’intero contesto contrattuale, essendosi limitata ad un generico riferimento a quanto emergente dagli atti. Le clausole della polizza, le quali richiamano ripetutamente “gli assicurati” in contrapposizione all’istituto contraente, non sono state sottoposte al procedimento ermeneutico che, al fine della ricerca della comune intenzione dei contraenti, attinge in primo luogo al senso letterale delle parole, ma sono state immesse in una generica valutazione di quanto “emergente dagli atti” (senza peraltro dare conto del criterio ermeneutico perseguito il quale appare comunque, alla stregua di quanto appena osservato, inottemperante all’evidenziato criterio ermeneutico di legge). Il giudice di merito dovrà pertanto attenersi al principio di diritto sopra richiamato.

Con il secondo motivo si denuncia omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Osserva il ricorrente che il giudice di appello ha omesso di esaminare il fatto decisivo rappresentato dalla circostanza che la polizza qualifica come “assicurato” lo studente danneggiato e mai una sola volta l’istituto scolastico.

L’accoglimento del precedente motivo determina l’assorbimento del motivo.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo del ricorso con assorbimento del secondo motivo; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di appello di Salerno in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2020

Avv. Cosimo Montinaro

 

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