Tribunale di Reggio Emilia, n. 566/2026: risarcimento negato alla moglie per provata assenza di affectio coniugalis, riconosciuto ai familiari con riduzione per la lontananza geografica
Nei giudizi di risarcimento per morte di un congiunto, la prova del vincolo di parentela o coniugio fa presumere, ex art. 2727 c.c., l’esistenza di un danno da perdita del rapporto parentale, ma tale presunzione può essere vinta dal convenuto attraverso la dimostrazione della totale e definitiva dissoluzione del legame affettivo. È quanto ha stabilito il Tribunale di Reggio Emilia con sentenza n. 566/2026, che ha rigettato integralmente la domanda risarcitoria della moglie della vittima di un sinistro stradale mortale, ritenendo provata l’assenza di un’effettiva comunione di vita, mentre ha riconosciuto – seppur ridotto – il danno ai genitori e ai fratelli residenti all’estero.
La vicenda processuale
Una donna conveniva in giudizio, unitamente ai familiari del marito deceduto rappresentati da un procuratore speciale, i soggetti coinvolti in un sinistro stradale mortale verificatosi nel settembre 2020 in provincia di Reggio Emilia. La vittima, in sella a una bicicletta, era stata investita da un complesso veicolare agricolo composto da trattore e rimorchio, condotto da un dipendente della società utilizzatrice del mezzo in leasing.
Venivano citati in giudizio, oltre al conducente, la società utilizzatrice del complesso agricolo, la relativa compagnia assicurativa, nonché le società риconducibili alla proprietà del rimorchio, quest’ultime chiamate a rispondere ai sensi dell’art. 2054, comma 3, c.c.. I due procedimenti, promossi rispettivamente dalla moglie e dai familiari (genitori, fratelli e sorelle) del defunto, venivano riuniti in corso di causa.
I convenuti contestavano sia la dinamica del sinistro, attribuendo la responsabilità dell’evento al ciclista, sia la sussistenza di un legame affettivo effettivo tra la vittima e la moglie, deducendo l’esistenza di una separazione di fatto e la strumentalità del matrimonio ai fini della regolarizzazione della posizione dell’attrice sul territorio nazionale.
Le norme e i principi giuridici
La legittimazione passiva nella circolazione di veicoli in leasing
Il Tribunale ha preliminarmente affrontato la questione della legittimazione passiva del proprietario-concedente del veicolo agricolo concesso in locazione finanziaria. Richiamando l’orientamento consolidato della Cassazione, il giudice ha ricordato che gli artt. 91 e 196 C.d.S.. derogano alla disciplina generale dell’art. 2054, comma 3, c.c.., attribuendo all’utilizzatore la posizione del proprietario ai fini della responsabilità civile verso terzi, con conseguente esclusione della responsabilità solidale del concedente (Cass. civ., sez. III, 27.06.2014, n. 14635). Ne è derivato il rigetto delle domande proposte nei confronti delle società proprietarie del rimorchio.
La ricostruzione della dinamica tramite prova tecnica e medico-legale
Sul piano della dinamica del sinistro, il Tribunale ha valorizzato sia la CTU cinematica disposta in sede civile sia la consulenza medico-legale svolta nel parallelo procedimento penale, richiamando il principio secondo cui il giudice civile può autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, anche le prove raccolte in sede penale, comprese le risultanze delle indagini preliminari, pur in assenza del vaglio dibattimentale (Cassazione civile sez. III, 21.09.2021, n. 25503).
Il contrasto tra le conclusioni del CTU cinematico – che aveva ipotizzato una caduta autonoma del ciclista senza contatto diretto con il mezzo agricolo – e il contenuto della relazione medico-legale, riscontrata mediante l’esame testimoniale della consulente del pubblico ministero, ha condotto il giudice a ritenere provato l’urto primario diretto tra il complesso agricolo e il corpo del ciclista, superando sul punto specifico le conclusioni della CTU cinematica, ritenute solo parzialmente condivisibili in quanto limitate all’esame delle tracce sui veicoli, senza considerare l’evidenza medico-legale relativa alle lesioni riportate dalla vittima.
La presunzione di sofferenza da perdita del rapporto parentale
Quanto alla liquidazione del danno non patrimoniale, il Tribunale ha richiamato il principio secondo cui «l’uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima», essendo irrilevanti, ai fini dell’an debeatur, la mancata convivenza o la distanza geografica, fattori che possono incidere solo sulla quantificazione del danno; grava sul convenuto l’onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio (Cassazione civile sez. III, 15.07.2022, n. 22397).
La prova della dissoluzione del vincolo coniugale
Con specifico riferimento al coniuge superstite, il Tribunale ha ribadito che la separazione, legale o di fatto, non determina di per sé il venir meno del diritto al risarcimento, permanendo la presunzione di un legame affettivo meritevole di tutela in capo a chi alleghi e provi il rapporto di coniugio; tuttavia, il convenuto conserva l’onere – e la possibilità – di dimostrare la totale e definitiva dissoluzione del vincolo affettivo, secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (tra le altre, Cass. civ., Sez. III, ord. 01.12.2025, n. 31373; Cass. civ., Sez. III, 18.07.2022, n. 22397).
La decisione e il ragionamento della Corte
Accertata la responsabilità esclusiva del conducente del mezzo agricolo nella causazione del sinistro, per violazione delle norme sulla distanza di sicurezza nel sorpasso di velocipedi, il Tribunale ha proceduto alla liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale in favore dei genitori e dei fratelli e sorelle della vittima, tutti residenti in Marocco, applicando le tabelle milanesi aggiornate agli indici ISTAT, sulla base dei criteri di età della vittima e dei superstiti, convivenza, sopravvivenza di altri congiunti e qualità della relazione affettiva.
Il giudice ha ritenuto provato, tramite prova testimoniale, un legame affettivo mantenuto nel tempo mediante contatti telefonici settimanali e reciproco sostegno economico, disattendendo l’eccezione di incapacità a testimoniare sollevata nei confronti dei testi legati da vincoli di parentela con il procuratore speciale degli attori, in applicazione del principio per cui tale vincolo non comporta un’automatica inattendibilità (Cass. ord. n. 2295/2021). Tuttavia, in assenza di allegazione di specifici momenti di convivialità o frequentazione diretta, il danno liquidato è stato ridotto della metà, in ragione della lontananza geografica e della conseguente attenuazione degli aspetti dinamico-relazionali della perdita.
Diversamente, con riferimento alla domanda della moglie superstite, il Tribunale ha ritenuto that le parti convenute avessero fornito prova rigorosa della dissoluzione del vincolo coniugale, valorizzando plurimi elementi documentali: le denunce reciproche sporte dai coniugi nel giugno 2018, il rigetto della domanda di permesso di soggiorno per coesione familiare da parte della Questura di Roma, la mancata convivenza tra i coniugi dal 2018 al momento del decesso, l’assenza di prova di un regolare sostegno economico e la costituzione, da parte della donna, di una nuova famiglia a pochi mesi dalla morte del marito, con concepimento del primo figlio circa due mesi dopo il decesso. Il giudice ha ritenuto le testimonianze prodotte a sostegno della tesi della riconciliazione poco credibili, in quanto contraddette dal complesso degli elementi documentali acquisiti, e ha conseguentemente rigettato integralmente la domanda risarcitoria della moglie, per difetto dei presupposti necessari a fondare il diritto al risarcimento per la perdita del rapporto coniugale.
