Responsabilità nell’investimento di pedoni e criteri di liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale: sentenza del Tribunale di Roma del 2024

Responsabilità nell’investimento di pedoni e criteri di liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale: sentenza del Tribunale di Roma del 2024

Un tragico incidente stradale, una vita spezzata e l’inevitabile contesa legale per stabilire responsabilità e risarcimenti. Questo il cuore di un caso giudiziario che ha portato il Tribunale di Roma a esprimersi su una delle questioni più delicate del diritto civile: l’investimento di un pedone e la corretta liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale per i congiunti della vittima. Un bivio giuridico in cui si incontrano principi cardine come la presunzione di responsabilità del conducente e l’onere probatorio sull’effettiva esistenza di un legame affettivo familiare. Un nodo che il Tribunale di Roma ha sciolto con una sentenza del 2024 destinata a diventare un punto di riferimento. Ma come è stato risolto questo intricato caso? E quali sono le implicazioni pratiche di questa pronuncia? Seguici in un percorso che svelerà ogni dettaglio di una vicenda che solleva interrogativi cruciali sulla responsabilità civile e il risarcimento del danno non patrimoniale.

INDICE

  1. ESPOSIZIONE DEI FATTI
  2. NORMATIVA E PRECEDENTI
  3. DECISIONE DEL CASO E ANALISI
  4. MASSIMA RISOLUTIVA DELLA SENTENZA
  5. IMPLICAZIONI PRATICHE

ESPOSIZIONE DEI FATTI

Il 18 novembre 2020, alle ore 18:10 circa, a Zagarolo (RM), un pedone di 68 anni, veniva tragicamente investito e ucciso da un veicolo Fiat Fiorino. L’incidente avveniva in una strada extraurbana, in assenza di illuminazione pubblica e attraversamenti pedonali, mentre la vittima transitava al centro della carreggiata indossando abiti scuri. Dagli accertamenti emergeva che il conducente procedeva a una velocità di circa 45-50 km/h con i fari anabbaglianti accesi, mentre la vittima presentava un tasso alcolemico di 202 mg/l.

I figli della vittima agivano in giudizio per veder accertata la responsabilità del conducente e ottenere il risarcimento del danno subito per la perdita del genitore. Dall’altra parte, il conducente negava ogni addebito, sostenendo l’imprevedibilità dell’attraversamento da parte del pedone e l’impossibilità di evitare l’impatto.

NORMATIVA E PRECEDENTI

Nell’affrontare il caso, il Tribunale di Roma ha fatto riferimento agli articoli 2054 del Codice Civile e 190 e 191 del Codice della Strada, che pongono specifici doveri di condotta sia per il pedone che per il conducente. Fondamentale è stata anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione, che ha chiarito come la presunzione di responsabilità posta a carico del conducente non escluda l’indagine su un eventuale concorso di colpa del pedone investito, arrivando in alcuni casi a una graduazione della colpa ai sensi dell’articolo 1227 del Codice Civile, o persino all’esclusione della colpa del conducente qualora la condotta dell’investito sia l’unico fattore causativo del sinistro (si veda Cassazione civile sez. III, 28/06/2019, n. 17418).

Quanto al riparto dell’onere probatorio, il Tribunale ha fatto riferimento all’orientamento consolidato della Cassazione secondo cui la responsabilità del conducente è esclusa solo quando risulti provato che non vi era alcuna possibilità di prevenire l’evento, situazione che ricorre quando il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile e anomala, trovandosi l’automobilista nell’oggettiva impossibilità di avvistarlo tempestivamente (Cassazione civile, sez. III, 13/07/2023, n. 20140).

DECISIONE DEL CASO E ANALISI

Sulla base delle risultanze istruttorie, il Tribunale di Roma ha ritenuto sussistente una concorrenza di colpa tra il pedone investito e il conducente del veicolo, quantificata al 50% per ciascuna parte. Da un lato, infatti, il pedone transitava al centro della carreggiata in condizioni di alterazione psicofisica, indossando abiti scuri e rendendo così imprevedibile la sua presenza per il conducente del veicolo. Dall’altro lato, però, il giudice ha ritenuto che il conducente non avesse adottato tutte le cautele necessarie, potendo essere prevedibile il transito di pedoni in quella zona extraurbana in cui si trovavano abitazioni e un’officina. Inoltre, sebbene non provata la circostanza che il pedone avesse improvvisamente attraversato la strada, il Tribunale ha rilevato che il conducente avrebbe potuto comunque avvistare la sagoma del pedone con congruo anticipo, non avendo fornito prova di aver fatto tutto il possibile per evitare l’impatto.

Superata la questione della responsabilità, il Tribunale si è soffermato sulla liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, facendo riferimento alla giurisprudenza della Cassazione e ai criteri di liquidazione adottati dalle tabelle in uso presso il Tribunale di Roma. Nonostante il lungo periodo di lontananza tra il defunto e i figli attori, elemento che ha inciso sulla quantificazione, il Tribunale ha comunque riconosciuto il sussistere di un legame affettivo, la cui rottura ha determinato un pregiudizio non patrimoniale risarcibile. Applicando le tabelle basate sul “sistema a punti“, il danno è stato quindi liquidato in Euro 39.746,36 per il primo figlio e Euro 41.166,04 per il secondo.

MASSIMA RISOLUTIVA DELLA SENTENZA

“In materia di responsabilità civile da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di pedone la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest’ultimo, alcuna possibilità di prevenire l’evento, situazione ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anomala, sicché l’automobilista si sia trovato nell’oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti.” (TRIBUNALE DI ROMA, SENTENZA N. 8233/2024)

IMPLICAZIONI PRATICHE

La sentenza in esame fornisce importanti indicazioni per gli operatori del diritto chiamati ad affrontare casi analoghi di investimento di pedoni. Emerge con chiarezza la necessità di un’attenta valutazione delle condotte di entrambe le parti coinvolte, al fine di stabilire eventuali concorsi di colpa e la corretta ripartizione delle responsabilità. Allo stesso tempo, vengono ribaditi i criteri consolidati per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, con particolare riferimento all’utilizzo delle tabelle basate sul “sistema a punti” adottate presso il Tribunale di Roma. Una pronuncia, quindi, che getta luce su aspetti cruciali della responsabilità civile stradale e del risarcimento del danno, offrendo una guida preziosa per avvocati e magistrati chiamati ad applicare tali principi nella prassi giudiziaria.

Se sei stato coinvolto in un incidente stradale o hai subito un danno non patrimoniale, non esitare a contattare l’Avv. Cosimo Montinaro allo 0832/1827251 o via e-mail all’indirizzo segreteria@studiomontinaro.it per una consulenza legale qualificata e un’assistenza professionale di alto livello.

Avv. Cosimo Montinaro

(avvocato infortunistica stradale)


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