Investimento pedonale in retromarcia genera risarcimento di 290.000 euro ridotto al 55% per concorso di patologie preesistenti – criteri rigorosi per danno terminale e perdita rapporto parentale – Tribunale di Catanzaro 2025

Una complessa vicenda processuale si è conclusa presso il Tribunale di Catanzaro con una sentenza che stabilisce importanti principi in materia di responsabilità civile da circolazione stradale e di quantificazione del danno in presenza di concorso causale. La causa ha visto contrapposti i familiari di un uomo di 81 anni deceduto a seguito delle complicanze derivanti da un investimento stradale, contro il conducente responsabile del sinistro, la proprietaria del veicolo e la compagnia assicuratrice.

Il caso presenta profili di particolare interesse sotto molteplici aspetti: dalla dinamica del sinistro verificatosi durante una manovra di retromarcia in un contesto di alterco, alla valutazione del nesso causale in presenza di gravi patologie preesistenti, fino alla rigorosa applicazione dei criteri probatori per il riconoscimento del danno da perdita del rapporto parentale e del cosiddetto danno terminale. La sentenza, emessa nel 2025, offre importanti chiarimenti interpretativi sui principi consolidati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di risarcimento del danno da morte.

La vicenda trae origine da un tragico episodio verificatosi nel 2017 a Catanzaro, quando un anziano signore, intervenuto per sedare una rissa, venne investito da un’autovettura in retromarcia e, dopo oltre tre mesi di ricovero ospedaliero, decedette a causa delle complicanze derivanti dalle lesioni riportate. Il Tribunale di Catanzaro ha dovuto affrontare questioni processuali di notevole complessità, dalla valutazione del concorso causale tra le lesioni traumatiche e le patologie preesistenti, fino alla determinazione dei soggetti legittimati al risarcimento del danno iure proprio.

➡️RICHIEDI UNA CONSULENZA⬅️ all’Avv. Cosimo Montinaro – email segreteria@studiomontinaro.it

Indice

  • ESPOSIZIONE DEI FATTI
  • NORMATIVA E PRECEDENTI
  • DECISIONE DEL CASO E ANALISI
  • ESTRATTO DELLA SENTENZA
  • SCARICA LA SENTENZA ⬇️

ESPOSIZIONE DEI FATTI

La tragica sequenza di eventi che ha dato origine al presente contenzioso si è verificata in un aserata del mese di aprile 2017. La vittima, un uomo di 81 anni, si era trovata a intervenire per sedare una lite che si stava svolgendo nei pressi del cancello della propria abitazione. Durante il tentativo di pacificazione, l’anziano signore era stato strattonato e spinto a terra, ma era riuscito a rialzarsi autonomamente.

Nel frattempo, uno dei soggetti coinvolti nella rissa era salito a bordo di una Nissan e, nel tentativo di allontanarsi dal luogo dello scontro, aveva iniziato una manovra di retromarcia. È proprio durante questa fase che si è verificato l’investimento: il veicolo ha travolto l’anziano che si trovava fermo nei pressi del cancello della sua abitazione, causandogli gravi lesioni.

A seguito dell’impatto, la vittima è stata immediatamente trasportata presso il Pronto Soccorso dell’Azienda Ospedaliera di Catanzaro, dove è stata ricoverata nel reparto di ortopedia con diagnosi di “Frattura della base del collo del femore sinistro per riferito trauma da investimento”. La cartella clinica evidenziava che il paziente era già affetto da multiple patologie preesistenti di particolare gravità: era in terapia con farmaci anticoagulanti, portatore di defibrillatore, aveva subito in passato una rivascolarizzazione con duplice by-pass ed era positivo per l’epatite C.

Il ricovero ospedaliero si è protratto per 4 mesi, periodo durante il quale le condizioni cliniche del paziente si sono progressivamente deteriorate a causa delle complicanze derivanti dalla frattura del femore. Nonostante le cure mediche, il quadro clinico è evoluto negativamente, tanto che il 27 luglio il paziente ha firmato le dimissioni volontarie, trovandosi ormai in condizioni critiche. Tre giorni dopo il rientro nella propria abitazione, l’uomo è deceduto.

La famiglia della vittima ha immediatamente collegato il decesso alle conseguenze dell’investimento stradale, sostenendo che le lesioni riportate nel sinistro avevano innescato una cascata di eventi che avevano condotto alla morte del congiunto. Dal canto suo, il conducente del veicolo aveva fin da subito assunto la responsabilità del sinistro, sottoscrivendo una dichiarazione spontanea per la ricostruzione della dinamica dell’incidente e compilando il modello di Constatazione Amichevole in cui si assumeva la piena responsabilità dell’accaduto.

NORMATIVA E PRECEDENTI

Il quadro normativo di riferimento per la valutazione della responsabilità civile da circolazione stradale nel caso in esame è rappresentato principalmente dall’art. 2054 del Codice Civile, che disciplina la responsabilità per danni cagionati dalla circolazione di veicoli. Secondo tale disposizione, il conducente di un veicolo che non provi di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno è responsabile dei danni causati a persone o a cose dalla circolazione del veicolo stesso.

La norma stabilisce inoltre la responsabilità solidale tra il conducente del veicolo e il proprietario del mezzo, salvo che quest’ultimo provi che la circolazione è avvenuta contro la sua volontà. Nel caso di specie, tale principio ha trovato piena applicazione, determinando la condanna solidale del conducente e della proprietaria del veicolo al risarcimento dei danni.

In materia di onere probatorio nei sinistri stradali, la giurisprudenza consolidata ha chiarito che, nel caso di investimento di un pedone, non si presume il concorso di colpa come invece avviene negli scontri tra veicoli. È sufficiente dimostrare l’accadimento del sinistro e i danni riportati per far scattare la presunzione di responsabilità a carico del conducente del veicolo.

Particolare rilevanza assumono nel caso i principi elaborati dalla Cassazione in materia di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale. Come chiarito dall’Ordinanza n. 11212/2019, “Il danno non patrimoniale, consistente nella sofferenza morale patita dal prossimo congiunto di persona lesa in modo non lieve dall’altrui illecito, può essere dimostrato con ricorso alla prova presuntiva ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta”.

La giurisprudenza ha inoltre precisato che per i prossimi congiunti l’esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare superstite, secondo il principio dell’id quod plerumque accidit. Tuttavia, per i congiunti non conviventi, è necessario dimostrare l’effettività e la consistenza della relazione affettiva. Come stabilito dalla Cassazione Civile n. 16019/2024, “il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale spetta anche ai nipoti non conviventi, non potendo il rapporto nonni – nipoti essere ancorato alla convivenza per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante”.

Di particolare importanza è la disciplina del danno terminale o catastrofale, per il quale la Suprema Corte ha chiarito con sentenza n. 7923 del 2024 che esso “consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell’approssimarsi della propria fine ed è risarcibile in base all’intensità della sofferenza medesima, indipendentemente dall’apprezzabilità dell’intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso”. Tuttavia, è necessaria la prova della lucidità della vittima durante il periodo di sopravvivenza.

DECISIONE DEL CASO E ANALISI

Il Tribunale di Catanzaro ha affrontato la controversia partendo dalla valutazione delle eccezioni preliminari sollevate dalle parti convenute. In particolare, è stata rigettata l’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dai convenuti, atteso che secondo la prospettazione di parte attrice sussisteva responsabilità solidale tra il conducente del mezzo e il proprietario del veicolo ai sensi dell’art. 2054 c.c., nonché litisconsorzio necessario con la compagnia di assicurazioni.

📚 🤖 Banca Dati