Danno da perdita parentale per gli zii: non basta il rapporto di parentela, serve la prova rigorosa del legame affettivo qualificato – Tribunale di Castrovillari 2024

Una recente sentenza del Tribunale di Castrovillari affronta un delicato caso di richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, avanzata dagli zii di un minore deceduto in un incidente stradale. La pronuncia traccia una linea netta sui requisiti probatori necessari quando il risarcimento è richiesto da parenti non appartenenti al nucleo familiare stretto, confermando l’orientamento della Cassazione volto a evitare un’ingiustificata dilatazione dei soggetti legittimati al risarcimento. La sentenza chiarisce che mentre per i congiunti più stretti (genitori, figli, coniuge, fratelli) il danno da perdita del rapporto parentale si presume, per gli altri familiari come zii, nipoti o cugini è necessaria una prova rigorosa dell’effettività e della consistenza della relazione affettiva con il defunto. Non è sufficiente dimostrare il mero rapporto di parentela o la generica partecipazione a momenti familiari: occorre provare l’esistenza di un legame qualificato da rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà, nonché un reale sconvolgimento della vita del superstite.

Avv. Cosimo Montinaro – Tel. 0832/1827251 – e-mail segreteria@studiomontinaro.it

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Indice

  • ESPOSIZIONE DEI FATTI
  • NORMATIVA E PRECEDENTI
  • DECISIONE DEL CASO E ANALISI
  • ESTRATTO DELLA SENTENZA
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ESPOSIZIONE DEI FATTI

La vicenda giudiziaria trae origine da un tragico incidente stradale avvenuto il 27 giugno 2012 sulla SP 241 in località Campotenese del Comune di Morano Calabro. Il sinistro coinvolgeva un motociclo Aprilia RS125 sul quale viaggiava come trasportato un minore che, a seguito delle gravissime lesioni riportate nell’impatto contro il guard-rail, decedeva dopo circa 10 ore di agonia presso l’Ospedale di Castrovillari.

Gli zii della giovane vittima, sostenendo di aver mantenuto con il nipote un rapporto particolarmente intenso e significativo, convenivano in giudizio il proprietario del motociclo e la compagnia assicuratrice, chiedendo il risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio per la perdita del rapporto parentale con il nipote. La richiesta ammontava a circa 120.000 euro per ciascuno degli attori, per un totale complessivo di oltre 500.000 euro.

I convenuti si costituivano in giudizio contestando sia il difetto di legittimazione attiva degli attori sia, nel merito, la responsabilità nella causazione del sinistro e la sussistenza dei presupposti per il risarcimento del danno parentale agli zii della vittima. In particolare, veniva evidenziata l’assenza di prove circa la particolare intensità del rapporto affettivo tra gli attori e il nipote deceduto.

NORMATIVA E PRECEDENTI

Il quadro normativo di riferimento si fonda innanzitutto sugli articoli 2043 e 2054 del codice civile in tema di responsabilità aquiliana e circolazione stradale. L’art. 2043 c.c. stabilisce il principio generale secondo cui qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno, mentre l’art. 2054 c.c. detta la disciplina specifica per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli.

La sentenza richiama inoltre l’art. 2059 c.c. sul danno non patrimoniale, interpretato alla luce degli artt. 2, 29 e 32 della Costituzione che tutelano i diritti fondamentali della persona e i rapporti familiari. Il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale viene inquadrato come pregiudizio che incide sui diritti inviolabili della persona e sui legami familiari costituzionalmente protetti.

Di particolare rilievo è il richiamo alla più recente giurisprudenza di legittimità in materia, con particolare riferimento alle seguenti pronunce:

  • Cass. n. 22397/2022 sulla presunzione del danno per i congiunti stretti
  • Cass. n. 29332/2017 e n. 21230/2016 sui requisiti probatori per i parenti non stretti
  • Cass. n. 18284/2021 e ord. n. 7743/2020 sul ruolo della convivenza
  • Cass. n. 17460/2018 e n. 2056/2018 sulla necessità di allegazioni specifiche

DECISIONE DEL CASO E ANALISI

Il Tribunale ha rigettato la domanda degli attori articolando la propria decisione su due fondamentali motivazioni.