L’omesso o tardivo deposito del ricorso per Cassazione comporta l’improcedibilità dello stesso

L’omesso o tardivo deposito del ricorso per Cassazione dopo la scadenza del ventesimo giorno dalla notifica del gravame comporta l’improcedibilità dello stesso, rilevabile anche d’ufficio e non esclusa dalla costituzione del resistente, posto che il principio – sancito dall’art. 156 cod. proc. civ. – di non rilevabilità della nullità di un atto per mancato raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all’inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigano apposite e separate norme.

Estratto: Cassazione Civile, Sez.VI, ordinanza del 6 agosto 2020 n. 16799

Nel caso in esame, il ricorso per Cassazione non risultava depositato a norma dell’art. 369, 1° co., cod. proc. civ. 6. Più esattamente la cancelleria in data 27.8.2019 aveva certificato che il ricorso avverso la sentenza n. 690/2019 della corte d’appello di Bologna non era stato, nel periodo compreso tra il 31.5.2019 ed il 27.8.2019, “iscritto a ruolo”. Sicché trovava applicazione l’insegnamento della Suprema Corte secondo cui l’omesso o tardivo deposito del ricorso per cassazione dopo la scadenza del ventesimo giorno dalla notifica del gravame comporta l’improcedibilità dello stesso, rilevabile anche d’ufficio e non esclusa dalla costituzione del resistente, posto che il principio – sancito dall’art. 156 cod. proc. civ. – di non rilevabilità della nullità di un atto per mancato raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all’inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigano apposite e separate norme (cfr. Cass. (ord.) 26.10.2017, n. 25453; cfr. Cass. (ord.) 24.5.2013, n. 12894).

P.Q.M. La Corte dichiarava improcedibile il ricorso; nulla per le spese del presente giudizio di legittimità; ai sensi dell’art. 13, 10 co. quater, d.p.r. n. 115/2002 dava atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto.

Avv. Cosimo Montinaro

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