Vittime del dovere militare: Cassazione riconosce straordinarietà del rischio – Sentenza 2022
Quando il servizio militare si trasforma in una missione pericolosa, dove si collocano i confini della tutela giuridica? Una recente sentenza della Corte di Cassazione getta nuova luce sul concetto di “vittime del dovere” nell’ambito militare. Il caso in esame riguarda un militare di leva ferito durante un’esercitazione con esplosivi, sollevando interrogativi cruciali sulla natura del rischio e sulla responsabilità dell’amministrazione militare. La decisione della Suprema Corte non solo chiarisce i criteri per l’attribuzione dei benefici alle vittime del dovere, ma potrebbe anche avere ripercussioni significative sulla futura interpretazione delle norme in materia di infortuni durante il servizio militare. Questa analisi approfondita esplora le implicazioni giuridiche e pratiche di una sentenza destinata a fare giurisprudenza.
Indice
- ESPOSIZIONE DEI FATTI
- NORMATIVA E PRECEDENTI
- DECISIONE DEL CASO E ANALISI
- ESTRATTO DELLA SENTENZA
ESPOSIZIONE DEI FATTI
Il caso in esame trae origine da un incidente occorso durante un’esercitazione militare nel corso del servizio di leva. Il protagonista della vicenda, il signor B., aveva subito lesioni a seguito dello scoppio di una bomba a mano durante un’attività addestrativa. L’episodio si era verificato in circostanze particolari: l’esercitazione prevedeva il lancio in corsa di una bomba, un’operazione che il militare era chiamato a compiere dopo appena tre settimane dall’inizio del servizio di leva e in seguito a una breve lezione specifica sull’uso degli esplosivi.
Il contesto in cui si è svolto l’incidente è stato oggetto di attenta valutazione da parte dei giudici. È emerso che il lancio della bomba era avvenuto al termine di una giornata di dodici ore di complessivo addestramento, un elemento che ha contribuito a delineare il quadro di straordinarietà della situazione. La combinazione di questi fattori – la brevità del periodo di addestramento, la complessità dell’operazione richiesta e l’intensità della giornata di esercitazioni – ha portato a considerare l’evento come non rientrante nella normale routine del servizio militare.
In seguito all’incidente, il signor B. ha intrapreso un’azione legale volta ad ottenere il riconoscimento dei benefici previsti per le vittime del dovere, ai sensi della L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 564. La sua richiesta si basava sulla tesi che l’incidente non rappresentasse la materializzazione di un rischio ordinario connesso al servizio militare, bensì un evento straordinario che giustificava l’applicazione delle tutele previste dalla legge per le vittime del dovere.
NORMATIVA E PRECEDENTI
Il caso in esame si inserisce in un complesso quadro normativo e giurisprudenziale relativo alla tutela delle vittime del dovere nell’ambito militare. Il riferimento legislativo principale è costituito dalla L. n. 266 del 2005, art. 1, commi 563 e 564, che disciplina l’attribuzione dei benefici a favore di coloro che, nell’adempimento del servizio, hanno subito lesioni o sono deceduti in circostanze particolari.
La norma prevede che tali benefici siano riconosciuti quando i compiti, pur rientrando nella normale attività d’istituto, siano svolti in occasione o a seguito di “missioni di qualunque natura”, e si siano complicati per l’esistenza o il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari. Questo concetto di straordinarietà è stato oggetto di interpretazione giurisprudenziale, con particolare riferimento all’ambito militare.
Un precedente significativo è rappresentato dalla sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 23396 del 17/11/2016, che ha affrontato un caso analogo a quello in esame. In quella occasione, la Suprema Corte ha stabilito che i benefici previsti dalla legge competono al militare di leva rimasto ferito, con esiti permanenti, nel corso di un’azione di addestramento notturna, svolta accidentalmente con armi cariche per errore di un altro militare.
La Corte ha chiarito che l’attribuzione dei benefici presuppone che i compiti, pur rientrando nella normale attività d’istituto, siano svolti in circostanze che presentano un quid pluris rispetto al rischio tipico ontologicamente e ordinariamente connesso all’ambiente militare. Questo elemento ulteriore può consistere nell’esistenza o nel sopravvenire di circostanze o eventi straordinari che complicano l’esecuzione del servizio.
Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto che l’uso di una bomba a mano carica anziché inerte costituisse proprio quella circostanza straordinaria che giustificava l’applicazione dei benefici previsti dalla legge. Questa interpretazione ha posto l’accento sulla necessità di valutare non solo la natura dell’attività svolta, ma anche le condizioni specifiche in cui essa si è realizzata.
Un altro aspetto rilevante della normativa è il D.P.R. n. 243 del 2006, lett. B, che fornisce ulteriori specificazioni sui criteri di applicazione dei benefici per le vittime del dovere. Questo decreto ha contribuito a definire più precisamente le situazioni in cui l’esposizione al rischio può essere considerata straordinaria, fornendo così un quadro di riferimento per l’interpretazione dei casi concreti.
La giurisprudenza ha inoltre affrontato la questione della giurisdizione in materia di controversie relative al riconoscimento dei benefici per le vittime del dovere. In particolare, le Sezioni Unite della Cassazione hanno stabilito che tali controversie, pur coinvolgendo valutazioni dell’amministrazione, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto attengono a diritti soggettivi del militare.
Questo orientamento ha superato precedenti interpretazioni che tendevano a ricondurre tali questioni nell’ambito della giurisdizione amministrativa, riconoscendo invece la natura di diritto soggettivo della pretesa del militare al riconoscimento dei benefici previsti dalla legge.
DECISIONE DEL CASO E ANALISI
La Corte di Cassazione, nella sentenza in esame, ha confermato l’orientamento espresso dalle Sezioni Unite nel 2016, applicandolo al caso specifico del signor B. La decisione si è focalizzata su due aspetti principali: la questione della giurisdizione e la valutazione della straordinarietà del rischio.
Per quanto riguarda la giurisdizione, la Corte ha respinto il primo motivo di ricorso del Ministero della Difesa, che contestava la competenza del giudice ordinario. Il procuratore del ricorrente ha espressamente rinunciato a questo motivo durante l’udienza, prendendo atto della consolidata giurisprudenza delle Sezioni Unite in materia. Questo passaggio conferma definitivamente che le controversie relative ai benefici per le vittime del dovere rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di questioni attinenti a diritti soggettivi.
Il cuore della decisione riguarda invece la valutazione della straordinarietà delle circostanze in cui si è verificato l’incidente. La Corte ha ritenuto infondato il secondo motivo di ricorso del Ministero, che sosteneva che l’incidente connesso all’uso delle armi rappresentasse la materializzazione di un rischio ordinario. Al contrario, i giudici hanno confermato l’interpretazione della Corte d’Appello, secondo cui l’esercitazione in questione costituiva una missione comandata avente i caratteri della straordinarietà rispetto agli ordinari compiti di servizio.
La Cassazione ha valorizzato gli elementi fattuali accertati dalla Corte territoriale: il lancio della bomba era avvenuto in corsa, dopo appena tre settimane di inizio del servizio di leva e una breve lezione specifica sull’uso delle bombe, al termine di una giornata di dodici ore di complessivo addestramento. Questi elementi sono stati considerati sufficienti a integrare quel quid pluris richiesto dalla normativa per beneficiare della tutela prevista in favore delle vittime del dovere.
La decisione della Corte sottolinea l’importanza di una valutazione contestuale delle circostanze in cui si verifica l’incidente. Non è sufficiente che l’attività rientri formalmente nei compiti di servizio; è necessario considerare le condizioni specifiche in cui essa si svolge, valutando se queste presentino caratteri di eccezionalità tali da giustificare l’applicazione dei benefici previsti dalla legge.
Questa interpretazione ha importanti implicazioni pratiche. Da un lato, offre una maggiore tutela ai militari che si trovano ad operare in situazioni di rischio elevato, anche se formalmente rientranti nei loro compiti istituzionali. Dall’altro, impone un’analisi più approfondita e caso-specifica da parte dei giudici chiamati a valutare le richieste di riconoscimento dei benefici per le vittime del dovere.
La sentenza contribuisce così a definire i contorni della nozione di “vittima del dovere” nell’ambito militare, bilanciando l’esigenza di tutelare i militari esposti a rischi straordinari con la necessità di mantenere una distinzione tra i rischi ordinari, connaturati al servizio militare, e quelli eccezionali che giustificano l’applicazione di tutele speciali.
In conclusione, la decisione della Cassazione rafforza una linea interpretativa che privilegia una valutazione sostanziale delle circostanze in cui si verificano gli incidenti durante il servizio militare, offrendo una protezione più ampia ai militari esposti a rischi che, pur rientrando formalmente nei loro compiti, presentano caratteri di eccezionalità tali da giustificare l’applicazione di tutele speciali.
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ESTRATTO DELLA SENTENZA
“Le Sez. U, Sentenza n. 23396 del 17/11/2016 (Rv. 641634 – 01), hanno infatti statuito che, al militare di leva rimasto ferito, con esiti permanenti, nel corso di un’azione di addestramento notturna, svolta accidentalmente – per errore commesso da altro militare – con armi cariche, competono i benefici di cui alla L. n. 266 del 2005, art. 1, commi 563 e 564, la cui attribuzione presuppone che i compiti, rientranti nella normale attività d’istituto, siano svolti in occasione o a seguito di “missioni di qualunque natura”, e si siano complicati per l’esistenza o per il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari (quale, nella specie, l’uso di bomba a mano carica anzichè inerte) ulteriori rispetto al rischio tipico ontologicamente e ordinariamente connesso all’ambiente militare.
La situazione fattuale ora detta è simile a quella oggetto della presente controversia, ove la corte territoriale ha accertato in fatto che l’incidente è avvenuto per il lancio in corsa di una bomba, dopo appena tre settimane di inizio del servizio di leva, ed una breve lezione specifica sull’uso delle bombe, il cui lancio è avvenuto al termine di una giornata di dodici ore di complessivo addestramento.
Vi era dunque nel caso quel quid pluris richiesto dalla normativa (rispetto al rischio tipico ordinariamente connesso con il servizio di leva) per beneficiare della tutela prevista in favore delle vittime del dovere.“
(Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza n. 12747/2022)