Un caso di responsabilità medica di particolare rilevanza quello che ha visto protagonista un’azienda ospedaliera del cosentino, chiamata a rispondere della morte di una paziente a seguito di ritardo diagnostico e gestione inadeguata di una grave patologia infettiva spinale. La vicenda, che ha avuto origine nell’aprile del 2018, rappresenta un esempio emblematico di come la mancata tempestività nella diagnosi e nel trattamento di patologie come la spondilodiscite possa avere conseguenze fatali per i pazienti.
La storia clinica della donna, iniziata con una semplice dorsalgia, si è trasformata in un calvario di ricoveri multipli e complicanze progressive, culminato nel decesso per sepsi da infezioni ospedaliere. Il caso evidenzia l’importanza cruciale della diagnosi precoce nelle patologie infettive spinali e sottolinea la responsabilità dei sanitari nel riconoscere tempestivamente i segnali di allarme che possono indicare la presenza di processi infettivi gravi.
I familiari della paziente, assistiti da un team legale specializzato, hanno intrapreso un’azione risarcitoria che ha portato alla pronuncia di una sentenza di particolare interesse per la giurisprudenza in materia di responsabilità sanitaria. Il Tribunale di Cosenza, nel 2025, ha infatti riconosciuto la sussistenza di profili di negligenza medica da parte dell’équipe sanitaria, condannando l’azienda ospedaliera al risarcimento dei danni.
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Indice
- ESPOSIZIONE DEI FATTI
- NORMATIVA E PRECEDENTI
- DECISIONE DEL CASO E ANALISI
- ESTRATTO DELLA SENTENZA
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ESPOSIZIONE DEI FATTI
La vicenda ha inizio nell’aprile del 2018, quando una donna si presenta presso il reparto di Chirurgia Generale di un nosocomio della provincia cosentina lamentando una dorsalgia ingravescente. La paziente, che presentava già alcune comorbidità, viene sottoposta agli accertamenti del caso che evidenziano la presenza di alcune rime di frattura in corrispondenza del versante somatico anteriore di una vertebra dorsale.
Il quadro clinico rilevato dalla diagnostica per immagini mostra una situazione complessa, con la presenza di tessuto relativamente iperdenso nei tessuti molli paravertebrali che, dopo la somministrazione del mezzo di contrasto, evidenzia un significativo potenziamento contrastografico. Gli esami strumentali rilevano inoltre l’estensione del processo patologico in sede endocanalare, con effetti compressivi sul sacco durale particolarmente evidenti a livello della decima vertebra dorsale.
Sulla base di questi riscontri, la paziente viene trasferita presso il reparto di Neurochirurgia di un ospedale di riferimento per una consulenza specialistica neurochirurgica. Tuttavia, il neurochirurgo che la visita non ritiene necessario il ricovero né ravvisa l’indicazione a sottoporre la donna ad intervento chirurgico. La prescrizione si limita al riposo domiciliare associato ad una terapia antidolorifica al bisogno, con appuntamento per un controllo a distanza di un mese.
La paziente viene quindi dimessa con la diagnosi di frattura della decima vertebra dorsale, ma nei giorni successivi le sue condizioni cliniche iniziano a deteriorarsi progressivamente. Il primo segnale di allarme si manifesta circa tre settimane dopo, quando la donna è costretta a recarsi nuovamente in ospedale presso il Pronto Soccorso di una diversa struttura sanitaria.
Gli accertamenti effettuati in questa seconda occasione rivelano un quadro clinico drammaticamente peggiorato: la risonanza magnetica evidenzia infatti una “spondilodiscite florida” estesa dalle vertebre dorsali ottava all’undicesima, complicata da empiema epidurale e raccolte ascessuali paravertebrali. La diagnosi, arrivata con un ritardo di oltre venti giorni rispetto ai primi sintomi, conferma la presenza di un processo infettivo grave che aveva già causato danni significativi.
Da questo momento in poi, la paziente inizia un percorso di cure complesso caratterizzato da ricoveri multipli presso diverse strutture sanitarie. Viene sottoposta a terapia antibiotica empirica per un periodo prolungato, ma le sue condizioni continuano a peggiorare. Sviluppa una paraplegia progressiva con perdita del controllo degli sfinteri, che la costringe a letto con catetere vescicale a permanenza.
Durante il decorso clinico, la donna sviluppa anche piaghe da decubito in regione sacrale, complicanza tipica dell’allettamento prolungato. La gestione del catetere vescicale diventa problematica e la paziente presenta colonizzazione da parte di germi multiresistenti, con particolare riferimento alla Klebsiella pneumoniae rilevata attraverso tampone rettale di sorveglianza.
Il quadro clinico si complica ulteriormente quando, dopo l’ennesima dimissione, la paziente sviluppa febbre ingravescente. Gli esami delle urine e l’urinocoltura effettuati a domicilio su indicazione del medico curante rivelano una grave infezione batterica delle vie urinarie causata da Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa e Candida albicans. Questi germi, caratteristici delle infezioni ospedaliere, determineranno l’evoluzione verso lo stato settico che porterà al decesso della paziente il 26 agosto 2018.
NORMATIVA E PRECEDENTI
La questione della responsabilità medica trova il suo fondamento normativo in un corpus di norme e precedenti giurisprudenziali consolidati che definiscono gli obblighi e le responsabilità dei sanitari e delle strutture ospedaliere. Il caso in esame si inquadra perfettamente nel solco della giurisprudenza di legittimità che ha chiarito i principi applicabili in materia di responsabilità sanitaria per ritardo diagnostico e gestione inadeguata delle complicanze.
Un primo riferimento normativo di particolare rilevanza è costituito dall’articolo 29 della Costituzione, che riconosce i diritti della famiglia come società naturale. Questo principio costituzionale assume particolare importanza nella determinazione del risarcimento del danno non patrimoniale subito dai familiari della vittima, specialmente per quanto riguarda la prova del rapporto affettivo che lega i congiunti al defunto.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7743/2020, ha infatti stabilito criteri specifici per il riconoscimento del diritto al risarcimento in capo ai congiunti della vittima. Secondo questo orientamento giurisprudenziale, se per i prossimi congiunti (coniuge, figli, genitori) non è più richiesta la prova del rapporto di convivenza, per altri familiari come i nipoti è necessario dimostrare “rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà” con il familiare defunto. Questo principio era già stato enunciato dalla Cassazione Civile n. 29332/2017, che aveva chiarito la necessità di una prova concreta dell’esistenza di legami affettivi significativi.
Particolare rilevanza assume la sentenza della Cassazione Civile n. 5487 del 26 febbraio 2019, che ha definito la natura “percipiente” della consulenza tecnica d’ufficio in ambito medico-legale. Secondo questo orientamento, la CTU medico-legale costituisce una fonte oggettiva di prova equiparabile a qualsiasi altra prova acquisita nel processo, nella quale il consulente è chiamato ad accertare direttamente i fatti rilevanti. Questo principio risulta fondamentale per l’accertamento della responsabilità medica nei casi complessi come quello in esame.
Il quadro normativo di riferimento include inoltre le disposizioni dell’articolo 190 del Codice di Procedura Civile, che disciplina la rimessione in istruttoria per chiarimenti sulla consulenza tecnica. Nel caso di specie, il Tribunale ha fatto ricorso a questo strumento processuale per ottenere ulteriori delucidazioni sui profili tecnici della vicenda.
Per quanto riguarda la liquidazione del danno, assume particolare importanza l’articolo 138 comma 3 del Codice delle Assicurazioni Private, che prevede la possibilità di personalizzazione del risarcimento in base alle specificità del caso concreto. Le tabelle del Tribunale di Milano, utilizzate come parametro di riferimento per la quantificazione del danno, costituiscono uno strumento consolidato nella prassi giudiziaria per la liquidazione equitativa dei danni non patrimoniali.
Il criterio di calcolo degli interessi e della rivalutazione monetaria trova il suo fondamento nella storica sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 1712/1995, che ha stabilito i principi per la determinazione degli interessi sui danni extracontrattuali. Secondo questo orientamento, le somme liquidate devono essere prima devalutate alla data dell’evento dannoso e poi sottoposte a rivalutazione e interessi legali.
La disciplina delle spese processuali trova applicazione nelle disposizioni dell’articolo 4 comma 2 del DM n. 147 del 13 agosto 2022, che ha aggiornato i parametri per la liquidazione degli onorari forensi. Nel caso di specie, il Tribunale ha applicato l’aumento del 90% previsto dalla normativa, tenendo conto della complessità della materia trattata.
DECISIONE DEL CASO E ANALISI
Il Tribunale di Cosenza ha accolto la domanda risarcitoria proposta dai familiari della paziente, riconoscendo la sussistenza di profili di responsabilità medica a carico dell’azienda ospedaliera convenuta. La decisione si fonda sulle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio espletata nel corso del giudizio, che ha consentito di accertare sia la condotta colposa dei sanitari sia la sua rilevanza eziologica rispetto al decesso della donna.
