Modificato l’affidamento senza ascoltare la figlia: la cassazione annulla il provvedimento per violazione del contraddittorio – Cassazione Civile 2025

Una recente ordinanza della Corte di Cassazione del 2025 ha ribadito con fermezza un principio fondamentale nel diritto di famiglia: quando un giudice deve decidere sull’affidamento dei figli minori, l’ascolto del minore capace di discernimento non è una semplice formalità, ma un adempimento obbligatorio la cui omissione determina la nullità del provvedimento. La vicenda esaminata dalla Suprema Corte ha riguardato una complessa controversia tra genitori divorziati, nella quale la Corte d’Appello aveva modificato sostanzialmente le condizioni di affidamento di due figli minori senza però procedere all’audizione di uno di essi.

Il caso si inserisce nel delicato contesto delle modifiche delle condizioni di divorzio, quando uno dei genitori chiede al giudice di rivedere gli accordi precedentemente raggiunti in materia di affidamento, mantenimento e diritto di visita dei figli. La questione centrale verteva sulla legittimità di un provvedimento che aveva stravolto l’assetto originario dell’affidamento condiviso paritario, disponendo il collocamento prevalente presso la madre e imponendo al padre il versamento di un contributo economico, senza che la figlia minore fosse stata previamente ascoltata dal giudice.

La Cassazione ha accolto il ricorso del padre, cassando il decreto della Corte d’Appello e rinviando gli atti per un nuovo esame. I giudici di legittimità hanno chiarito che l’ascolto del minore non può essere sostituito da altri strumenti istruttori, neppure da una consulenza tecnica d’ufficio, e che la sua omissione integra una violazione del principio del contraddittorio, viziando il provvedimento sul piano sostanziale. La pronuncia rappresenta un importante richiamo ai giudici di merito affinché rispettino scrupolosamente il diritto del minore a partecipare attivamente alle decisioni che riguardano la sua vita.

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Indice

  • ESPOSIZIONE DEI FATTI
  • NORMATIVA E PRECEDENTI
  • DECISIONE DEL CASO E ANALISI
  • ESTRATTO DELLA SENTENZA
  • TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA ⬇️

ESPOSIZIONE DEI FATTI

La vicenda trae origine da una sentenza di divorzio pronunciata da un Tribunale campano nel 2018, con la quale era stato disposto l’affidamento condiviso dei due figli minori della coppia in forma paritaria e alternata. I bambini, all’epoca ancora molto piccoli, trascorrevano periodi equivalenti presso ciascun genitore, e il Tribunale aveva stabilito che entrambi i genitori dovessero provvedere direttamente al loro mantenimento in misura proporzionale ai rispettivi tempi di permanenza. Tale soluzione, concordata già in sede di separazione avvenuta l’anno precedente, aveva funzionato per alcuni anni senza particolari criticità.

Nel dicembre del 2020, la madre presentava un ricorso di modifica delle condizioni di divorzio, adducendo a fondamento della propria richiesta una serie di circostanze sopravvenute che, a suo dire, rendevano necessario un intervento del giudice. In particolare, la ricorrente lamentava che i figli trascorressero di fatto la maggior parte del tempo presso di lei, che l’ex marito non rispettasse le modalità concordate per l’esercizio del diritto di visita, che sussistesse un rapporto fortemente conflittuale tra i genitori, che il figlio maggiore manifestasse disagio nei confronti del padre, e che i minori fossero sottoposti a forte stress psicologico.

La madre chiedeva quindi che l’affidamento rimanesse condiviso ma con collocamento prevalente presso di lei, che il diritto di visita del padre fosse esercitato soltanto per due pomeriggi settimanali sotto la supervisione dei Servizi Sociali, che fosse posto a carico dell’ex marito l’obbligo di versare un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento dei figli, oltre alla partecipazione paritetica alle spese straordinarie. Il padre si costituiva in giudizio contestando radicalmente la ricostruzione dei fatti operata dall’ex moglie e sostenendo che non sussistessero motivi idonei a giustificare alcuna revisione delle condizioni precedentemente concordate. Evidenziava come i turni di visita fossero stati regolarmente rispettati, salvo le comprensibili difficoltà verificatesi durante il periodo di lockdown pandemico, durante il quale le modalità erano state consensualmente rimodulate tra le parti.

Nel giugno del 2021, il Tribunale rigettava il ricorso della madre, non ravvisando alcun elemento concreto che giustificasse una modifica dell’affidamento condiviso paritario già concordato in sede di divorzio, e condannava la ricorrente al pagamento delle spese processuali. La donna proponeva quindi reclamo alla Corte d’Appello competente, riproponendo le medesime istanze rigettate in primo grado e insistendo sulla necessità di una revisione delle condizioni nell’interesse dei figli.

Nel frattempo, la situazione familiare si aggravava ulteriormente. I Servizi Sociali del territorio, che stavano monitorando la famiglia, segnalavano criticità crescenti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, la quale avviava d’ufficio un procedimento ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile per valutare eventuali situazioni di pregiudizio per i minori. La Corte d’Appello disponeva quindi una serie di rinvii, su concorde richiesta delle parti, al fine di attendere l’esito dell’istruttoria in corso dinanzi al Tribunale per i minorenni e invitava i genitori a depositare in atti l’esito definitivo di quel procedimento.

Il Tribunale per i minorenni avviava un articolato percorso istruttorio sottoponendo entrambi i genitori a valutazione psicodiagnostica, invitandoli a intraprendere un percorso di rafforzamento delle capacità genitoriali e nominando un curatore speciale per rappresentare gli interessi dei minori. All’esito delle valutazioni tecniche, ritenendo che i genitori avessero positivamente concluso i percorsi loro imposti, il Tribunale per i minorenni rigettava la richiesta del Pubblico Ministero volta alla decadenza della responsabilità genitoriale e, all’inizio del 2024, archiviava il procedimento.

Tuttavia, nel decreto di archiviazione emergeva un dato rilevante: il figlio maggiore, ritenuto capace di discernimento, aveva manifestato chiaramente la volontà di non intrattenere rapporti con il padre. Di conseguenza, il Tribunale per i minorenni stabiliva che eventuali incontri tra questo minore e il padre potessero avvenire esclusivamente su espressa richiesta del ragazzo, disponendo nel contempo il monitoraggio dei Servizi Sociali e l’avvio dei genitori a un percorso di mediazione familiare. Quest’ultimo tentativo di conciliazione falliva per il diniego opposto dal padre.

A seguito di tale complessa istruttoria, nel giugno del 2024 la Corte d’Appello accoglieva il reclamo proposto dalla madre, modificando radicalmente le condizioni di affidamento. Il decreto disponeva il collocamento prevalente di entrambi i figli presso la madre, poneva a carico del padre l’obbligo di versare mensilmente una somma a titolo di contributo al mantenimento, oltre alla partecipazione paritetica alle spese straordinarie, e compensava integralmente le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.

Avverso tale provvedimento, nel settembre del 2024, il padre proponeva ricorso straordinario in Cassazione ai sensi dell’articolo 111, comma 7, della Costituzione, articolando tre distinti motivi di gravame. Nelle more del giudizio di legittimità, il padre depositava inoltre un nuovo ricorso di modifica delle condizioni dinanzi al Tribunale, con il quale chiedeva il ripristino delle condizioni originarie e, in subordine, la restituzione delle somme percepite dall’ex moglie a titolo di mantenimento. All’esito della prima udienza di tale procedimento, i genitori raggiungevano un accordo parziale limitatamente alla posizione del figlio maggiore, mentre rimaneva controversa la situazione della figlia minore.

NORMATIVA E PRECEDENTI

La Corte di Cassazione ha fondato la propria decisione su un solido impianto normativo e giurisprudenziale, richiamando innanzitutto i principi costituzionali e le disposizioni codicistiche in materia di affidamento dei figli e diritti del minore. Il quadro normativo di riferimento è costituito dagli articoli 337-ter, 337-quater e 337-quinquies del codice civile, introdotti dalla riforma del diritto di famiglia, che disciplinano l’esercizio della responsabilità genitoriale e le modalità di affidamento dei figli in caso di separazione o divorzio dei genitori.

In particolare, l’articolo 337-ter prevede che il giudice debba adottare i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale dei figli, stabilendo che l’affidamento condiviso costituisce la regola salvo che tale soluzione risulti contraria all’interesse del minore. L’articolo 337-quater disciplina le modalità di esercizio della responsabilità genitoriale condivisa, mentre l’articolo 337-quinquies regola gli aspetti relativi al mantenimento dei figli e alla determinazione del contributo economico a carico di ciascun genitore.

Sul piano processuale, il riferimento normativo fondamentale è costituito dall’articolo 473-bis del codice di procedura civile, che disciplina i procedimenti in materia di separazione personale, divorzio e provvedimenti riguardanti i figli. Tale norma prevede espressamente, al comma 12, che il giudice dispone l’audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento, e stabilisce che prima dell’emissione dei provvedimenti il giudice può assumere mezzi di prova e disporre l’ascolto dei genitori e dei figli minori.

La Cassazione ha richiamato la propria consolidata giurisprudenza secondo cui l’ascolto del minore infradodicenne capace di discernimento costituisce un adempimento prescritto a pena di nullità, in relazione al quale incombe sul giudice un obbligo di specifica e circostanziata motivazione. Tale principio è stato affermato, tra le altre, nella sentenza n. 9691 del 2022, nella sentenza n. 23804 del 2021 e nella sentenza n. 1474 del 2021, le quali hanno chiarito che l’obbligo motivazionale è tanto più stringente quanto più l’età del minore si avvicina ai dodici anni.

La Suprema Corte ha inoltre precisato che l’ascolto del minore non può essere sostituito dalle risultanze di una consulenza tecnica d’ufficio, la quale adempie alla diversa funzione di fornire al giudice ulteriori elementi di valutazione per individuare la soluzione più confacente all’interesse del minore, ma non può vicariare la diretta partecipazione del bambino o dell’adolescente al procedimento che lo riguarda.

Con la sentenza n. 6129 del 2015, la Cassazione ha qualificato l’istituto dell’ascolto del minore come una delle più rilevanti modalità di riconoscimento del diritto fondamentale della persona del minore ad esprimere la propria opinione e le proprie opzioni nei procedimenti che lo riguardano. L’audizione integra quindi una forma di partecipazione diretta alle decisioni concernenti la sfera individuale del minore e uno strumento essenziale di tutela e conseguimento del suo interesse nell’ambito del procedimento giurisdizionale.

Quanto alla natura giuridica dell’istituto, la sentenza n. 16410 del 2020 ha chiarito che l’ascolto trova applicazione ogniqualvolta il minore, pur non rivestendo la qualità di parte in senso formale giacché la legittimazione processuale non gli è stata attribuita da alcuna disposizione di legge, può tuttavia considerarsi parte in senso sostanziale in quanto portatore di un interesse proprio, autonomo e talvolta anche contrapposto a quello dei genitori, e in quanto il provvedimento giudiziale è in grado di incidere concretamente su tale interesse.

Sul piano delle conseguenze processuali, la sentenza n. 16410 del 2022 e la sentenza n. 12018 del 2019 hanno stabilito che il mancato ascolto del minore, laddove non sia sorretto da un’espressa motivazione sull’assenza di discernimento tale da giustificarne l’omissione, integra una violazione del principio del contraddittorio di rango costituzionale. Tale violazione vizia il provvedimento giudiziale sul piano sostanziale, poiché la decisione viene emessa pretermettendo il dato essenziale della valutazione delle opinioni, dei bisogni e dei desideri del minore direttamente interessato.

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