📌 LA VICENDA
- Materia: Diritto di famiglia – Disconoscimento paternità e ascolto minore
- Oggetto: Ascolto minore infraquattordicenne capace discernimento – Nullità processuale per omissione
- Normativa: art. 244 c.c., art. 104 co. 7 e 9 D.Lgs. n. 154/2013, art. 12 Convenzione New York diritti fanciullo, art. 3 Convenzione Strasburgo
- Giurisprudenza conforme: Cass. n. 27140/2021
- Parole chiave: ascolto minore, infraquattordicenne capace discernimento, nullità contraddittorio, adempimento officioso, interesse esclusivo minore
Nel giudizio di disconoscimento paternità l’omesso ascolto del minore infraquattordicenne capace di discernimento determina nullità della sentenza per violazione del contraddittorio, trattandosi di adempimento attivabile anche d’ufficio e sancito da norme imperative dettate a tutela dell’esclusivo interesse del minore. Nel giudizio di rinvio seguito all’annullamento con la sentenza n. 27140/2021, la Cassazione aveva censurato la Corte d’Appello di Salerno per non aver proceduto all’ascolto dell’infradodicenne. Il principio ribadito è che l’accertamento concreto dell’interesse del minore nel bilanciamento tra favor veritatis e favor minoris richiede necessariamente l’audizione del diretto interessato. Nel giudizio di riassunzione la Corte d’Appello aveva poi correttamente disposto l’ascolto del minore (divenuto maggiorenne) e ordinato CTU psicologica. L’ascolto aveva fatto emergere che il giovane aveva solo ricordi negativi del padre, elemento decisivo per escludere consolidati legami affettivi fondanti l’identità personale da tutelare contro il disconoscimento.
Massima
“Questa Corte con ordinanza n. 27140 del 2021, disattesa l’eccezione di decadenza, nella ritenuta inapplicabilità ratione temporis della nuova versione dell’art. 244, quarto comma, cod. civ. ‒ secondo la quale l’azione in esame non può essere proposta oltre cinque anni dalla nascita del bambino ‒, aveva annullato la sentenza impugnata.
Si è fatto applicazione del principio di diritto per il quale l’interesse del minore ‘disconoscendo’ va apprezzato previo bilanciamento tra il diritto all’identità personale declinato con riguardo all’affermazione della verità biologica e il correlato interesse alla certezza degli status e la diversa sua accezione, correlata ai legami affettivi sviluppatisi all’interno della famiglia e, quindi, alla loro stabilità. La ricerca della paternità di un infraquattordicenne non è ammessa dove risultati il suo interesse contrario alla privazione dell’acquisito status di figlio legittimo di colui che abbia promosso l’azione di disconoscimento o, ancora, all’assunzione dello stato di figlio naturale del destinatario dell’azione di disconoscimento.
