Reato di violenza sessuale: pena e aggravanti

Reato di violenza sessuale: pena e aggravanti

Il reato di violenza sessuale è uno dei crimini più gravi e tra i delitti contro la libertà sessuale. Rientra nella categoria dei reati contro la libertà individuale ed è disciplinato dall’articolo 609-bis del Codice Penale. In questo articolo, esamineremo le pene previste dalla legge, le circostanze aggravanti, il periodo di prescrizione e la procedibilità del reato.

Pena prevista per la violenza sessuale:

L’articolo 609-bis del Codice Penale stabilisce che chiunque costringa con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità un’altra persona a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni. La stessa pena si applica a chi induce qualcuno a compiere o subire atti sessuali abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto o ingannandola, facendosi passare per un’altra persona. In casi di minore gravità, la pena può essere ridotta fino a due terzi.

Circostanze aggravanti:

L’articolo 609-ter del Codice Penale elenca diverse circostanze che possono aggravare il reato di violenza sessuale e portare a una pena più severa. Tra le circostanze aggravanti troviamo:

  1. Il reato commesso contro una persona che non ha ancora compiuto quattordici anni.
  2. L’uso di armi o sostanze alcoliche, narcotiche, stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi per la salute della vittima.
  3. La commissione del reato da parte di una persona travisata o che simula di essere un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio.
  4. La vittima è sottoposta a limitazioni della libertà personale.
  5. Il reato è commesso da un ascendente, un genitore adottivo o un tutore nei confronti di una persona di età inferiore ai diciotto anni.
  6. Il reato è commesso all’interno o nelle immediate vicinanze di un istituto d’istruzione o di formazione frequentato dalla vittima.
  7. La vittima è una donna in stato di gravidanza.
  8. Il reato è commesso nei confronti del coniuge, anche separato o divorziato, o di una persona con cui il colpevole ha o ha avuto una relazione affettiva, anche senza convivenza.
  9. Il reato è commesso da una persona che fa parte di un’associazione per delinquere al fine di agevolare l’attività del gruppo criminale.
  10. Il reato è commesso con violenze gravi o provoca un pregiudizio grave a un minore a causa della reiterazione delle condotte.

Soggetto attivo e passivo del reato:

La violenza sessuale è un reato comune in quanto sia il soggetto attivo che passivo possono essere qualsiasi persona, indipendentemente dal genere. Tuttavia, il reato si configura solo quando vengono compiuti atti sessuali contrari alla volontà della vittima.

Condotte punibili:

La violenza sessuale può manifestarsi attraverso due modalità principali: la costrizione, che avviene tramite abuso di autorità, minaccia o violenza fisica, e l’induzione, che si verifica quando si sfrutta la condizione di inferiorità fisica o psichica della vittima o la si inganna riguardo alla propria identità.

Procedibilità e prescrizione:

I delitti previsti dagli articoli 609-bis e 609-ter sono punibili solo a querela della persona offesa. Il termine per presentare la querela è di dodici mesi dalla commissione del reato, e una volta presentata, la querela è irrevocabile. Tuttavia, vi sono situazioni in cui si procede d’ufficio, ovvero senza bisogno di querela:

  1. Se il reato è commesso nei confronti di una persona che al momento dei fatti non ha ancora compiuto i diciotto anni.
  2. Se il reato è commesso da un ascendente, un genitore adottivo o da chi convive con il minore e ha con esso una relazione di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia.
  3. Se il reato è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell’esercizio delle sue funzioni.
  4. Se il reato è collegato ad un altro crimine per il quale è prevista la procedibilità d’ufficio.
  5. Se il reato è commesso nell’ipotesi di cui all’articolo 609-quater, ultimo comma.

Elemento soggettivo:

L’elemento soggettivo del reato è il dolo generico, cioè la volontà del colpevole di compiere l’atto sessuale contro la volontà della vittima. Non è necessario conoscere le motivazioni del colpevole, ma è essenziale dimostrare la consapevolezza di ledere la libertà sessuale della vittima.

In conclusione, il reato di violenza sessuale è una grave violazione dei diritti umani e della dignità delle persone. La legge prevede pene severe e circostanze aggravanti per punire adeguatamente chi commette tali crimini. La querela della persona offesa è il modo principale per avviare un procedimento legale, ma in alcuni casi, il reato viene perseguito d’ufficio. Combattere la violenza sessuale richiede l’impegno di tutta la società nella sensibilizzazione, nell’educazione e nel sostegno alle vittime. Solo così potremo sperare di costruire un mondo più giusto e sicuro per tutti.

Avv. Cosimo Montinaro

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