Caso fortuito ex art. 2051 c.c. e responsabilità del custode della strada: esclusione quando il sinistro è causato esclusivamente dalla condotta colposa del danneggiato – Tribunale di Ragusa 2026

📌 LA VICENDA

  • Materia: Responsabilità civile – Responsabilità da cose in custodia
  • Oggetto: Sinistro mortale su strada provinciale – Esclusione della responsabilità dell’ente proprietario della strada ex art. 2051 c.c. per integrazione del caso fortuito
  • Normativa: Art. 2051 c.c.; art. 2043 c.c.; art. 1227 c.c.; art. 141 C.d.S.; art. 142 C.d.S.; art. 3 comma 1 n. 38 C.d.S.; art. 14 C.d.S.; D.M. 05/11/2001
  • Giurisprudenza conforme: Elenco completo consultabile in calce all’articolo integrale per abbonati
  • Parole chiave: caso fortuito art. 2051 c.c., responsabilità ente custode strada, sinistro mortale strada provinciale, nesso causale sinistro stradale, velocità eccessiva caso fortuito

In tema di responsabilità del custode di strada pubblica ex art. 2051 c.c., il caso fortuito che vale ad escludere integralmente la responsabilità dell’ente proprietario si configura quando il sinistro -anche mortale – sia riconducibile in via esclusiva alla condotta gravemente colposa del danneggiato, accertata dal CTU come causalmente determinante nella perdita di controllo del veicolo, in assenza di anomalie della sede stradale e in presenza di segnaletica regolare e adeguata.

Il Tribunale di Ragusa, con sentenza del 2026, ha rigettato la domanda risarcitoria proposta dai genitori di un giovane deceduto a seguito di un sinistro stradale sulla S.P. 126, in provincia di Ragusa. Il caso fortuito ex art. 2051 c.c. opera come esimente piena quando la consulenza tecnica d’ufficio accerti che la causa dell’incidente è attribuibile esclusivamente alla perdita di controllo del veicolo da parte del conducente, in violazione dell’art. 142 comma 2 C.d.S., e non a difetti strutturali o carenze manutentive della strada. Il caso fortuito non è scalfito dalla mera circostanza che, in assenza di un veicolo in sosta regolare nella piazzola adiacente, le conseguenze del sinistro avrebbero potuto essere meno gravi.


⚖️ LA SENTENZA COMPLETA AFFRONTA ANCHE:

  • Responsabilità dell’ente proprietario della strada per omessa vigilanza, controllo e custodia ex art. 2051 c.c. e art. 14 C.d.S.
  • Responsabilità del proprietario e del conducente del veicolo in sosta nella piazzola ex artt. 2043 e 2051 c.c.
  • Applicabilità dell’art. 176 commi 5 e 6 C.d.S. alle strade extraurbane secondarie (strade provinciali) rispetto alle sole autostrade e strade extraurbane principali
  • Inapplicabilità del D.M. 05/11/2001 alle strade progettate e realizzate prima della sua entrata in vigore, in assenza di obbligo di adeguamento retroattivo
  • Liceità della sosta nella piazzola ex art. 3 comma 1 n. 38 C.d.S. e rilevanza ai fini della ricostruzione controfattuale del nesso causale
  • Concorso del fatto colposo del danneggiato ex art. 1227 c.c. nella determinazione e quantificazione del danno risarcibile