Una significativa pronuncia del Tribunale di Foggia apporta un contributo innovativo alla dibattuta questione della quantificazione del danno da responsabilità sanitaria, introducendo un’interpretazione evolutiva che supera il tradizionale criterio differenziale nei casi in cui la condotta del sanitario determini un pregiudizio autonomo rispetto alla patologia preesistente. Nel caso oggetto di scrutinio, il Tribunale ha affrontato la complessa vicenda di un intervento di protesi d’anca che ha causato una frattura femorale, statuendo che tale danno costituisce una lesione indipendente rispetto alla condizione patologica originaria, con conseguente necessità di procedere ad una quantificazione autonoma del pregiudizio secondo i criteri tabellari ordinari.
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INDICE
- ESPOSIZIONE DEI FATTI
- NORMATIVA E PRECEDENTI
- DECISIONE DEL CASO E ANALISI
- ESTRATTO DELLA SENTENZA
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ESPOSIZIONE DEI FATTI
La controversia trae origine da un intervento chirurgico di protesi d’anca sinistra eseguito il 6 marzo 2013 presso il reparto di Ortopedia dell’Ospedale di Cerignola. Durante la successiva fase di riabilitazione post-operatoria, alla paziente veniva diagnosticata una frattura con iniziale dislocazione dello stelo endomidollare a livello femorale, complicanza che, secondo quanto dedotto in giudizio, sarebbe stata determinata da un errore terapeutico dei sanitari nel tentativo di inserire una componente protesica inadeguata alla conformazione anatomica del canale osseo.
La paziente decideva pertanto di convenire in giudizio la struttura sanitaria, chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza dell’asserito errore medico. La struttura convenuta, costituendosi ritualmente in giudizio, contestava sia l’an che il quantum della pretesa risarcitoria, evidenziando come l’inquadramento della vicenda in chiave contrattuale non esonerasse comunque l’attrice dai propri oneri probatori in ordine alla dimostrazione del nesso causale tra la condotta dei sanitari e il pregiudizio lamentato.
Il Tribunale disponeva consulenza tecnica d’ufficio per accertare la sussistenza dell’errore medico, il nesso di causalità e l’entità dei pregiudizi residuati. Sulla base delle risultanze peritali, il giudice formulava una proposta conciliativa che veniva accettata dalla sola parte convenuta, mentre l’attrice la rifiutava non condividendo la tecnica utilizzata dal CTU nella determinazione del cosiddetto “danno differenziale”.
NORMATIVA E PRECEDENTI
Il Tribunale ha inquadrato la vicenda alla luce del consolidato quadro normativo e giurisprudenziale in materia di responsabilità sanitaria, richiamando anzitutto la fondamentale distinzione, codificata dalla Legge 24/2017, tra la responsabilità della struttura sanitaria, di natura contrattuale ex art. 1218 e 1228 c.c., e quella del medico, di natura extracontrattuale salvo l’esistenza di un rapporto contrattuale diretto con il paziente.
Di particolare rilievo il richiamo alla recentissima sentenza della Cassazione Penale n. 15258/2020, che ha efficacemente sintetizzato i principi in materia di perizia e diligenza nell’esercizio della professione medica, distinguendo tra violazione delle regole tecniche della scienza e della pratica (leges artis) e violazione delle comuni regole di prudenza e diligenza attuabili secondo l’esperienza comune.
Sul versante dell’onere probatorio, il Tribunale ha fatto applicazione dei principi cristallizzati dalla Cassazione Civile con sentenza n. 5128/2020, secondo cui grava sul paziente danneggiato l’onere di dimostrare l’esistenza del contratto e l’insorgenza o l’aggravamento della situazione patologica, allegando un inadempimento astrattamente idoneo a cagionare il danno lamentato, mentre spetta alla struttura sanitaria dimostrare che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che gli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile.
DECISIONE DEL CASO E ANALISI
L’aspetto più innovativo e giuridicamente rilevante della decisione attiene alla quantificazione del danno. Il Tribunale, discostandosi consapevolmente dal tradizionale meccanismo del danno differenziale delineato dalla Cassazione con sentenza n. 28986/2019, ha ritenuto che nel caso di specie la frattura femorale costituisca un pregiudizio completamente autonomo rispetto alla patologia che aveva reso necessario l’intervento di artroprotesi.
Il consulente tecnico d’ufficio ha quantificato il danno biologico permanente nella misura del 4%, applicando una personalizzazione del 20% in considerazione della particolare lesività determinata dall’aggravamento del risultato pregiudizievole. Il Tribunale ha integralmente condiviso tale valutazione, evidenziando come la frattura non abbia inciso sulla normale patologia dovuta al trapianto d’anca, ma abbia determinato una autonoma posta di danno.
Particolarmente significativo il passaggio in cui il giudice chiarisce che la percentuale del 4% non può considerarsi come valore risultante dalla differenza tra il 19% ed il 15%, poiché tali percentuali si riferiscono a voce tabellare comprendente il danno da protesi che nel caso di specie non costituisce un pregiudizio risarcibile, essendo l’intervento di artroprotesi necessitato da ragioni patologiche preesistenti ed indipendenti dalla condotta dei sanitari.
La decisione si segnala quindi per aver introdotto un’importante distinzione tra le ipotesi in cui l’errore medico determina un aggravamento della patologia preesistente, nel qual caso trova applicazione il criterio differenziale, e quelle in cui causa un pregiudizio completamente autonomo, che deve essere quantificato in via indipendente secondo gli ordinari criteri tabellari.
ESTRATTO DELLA SENTENZA
“Nel caso specifico, però, il C.T.U. ha chiarito che la percentuale di invalidità permanente indicata nel 4% non può considerarsi come valore risultante dalla differenza tra il 19% ed il 15% perché tali percentuali si riferiscono a voce tabellare comprendente il danno da protesi che, nel caso di specie, non ricorre. L’attrice, infatti, si è dovuta sottoporre ad intervento di artroprotesi per motivi che certamente nulla hanno a che vedere con la condotta dei sanitari.
